Cassazione Civile, Ordinanza n. 18648/2025 del 08/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda due giudizi riuniti su accertamenti fiscali relativi all’anno d’imposta 2011. Nel primo, una socia di una società a ristretta base sociale, poi estinta, ha impugnato un avviso IRPEF emesso nei suoi confronti in ragione della presunta distribuzione di utili extracontabili derivanti dalla rettifica induttiva dei ricavi societari. Nel secondo, i soggetti indicati come successori della società estinta hanno impugnato l’avviso societario relativo a IRES, IVA e IRAP per il medesimo anno. I motivi di ricorso, in sintesi, censurano: la mancata riunione dei giudizi e la mancata applicazione del litisconsorzio/connessione; l’erronea applicazione retroattiva dell’art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 agli atti notificati dopo l’estinzione della società; la legittimità dell’accertamento induttivo fondato su omessa collaborazione; la validità della notifica dell’avviso a una società già cancellata e ai soci senza prova del saldo attivo di liquidazione; e l’omesso esame del merito del metodo di calcolo del volume d’affari.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi. Ha accolto, nel ricorso relativo all’avviso societario, il secondo e il quarto motivo, rigettando il primo e dichiarando assorbiti il terzo e il quinto; nel ricorso relativo all’avviso IRPEF al socio, ha accolto il secondo motivo e dichiarato inammissibile il primo per sopravvenuto difetto di interesse, essendo stata disposta la riunione dei giudizi. Ha cassato entrambe le sentenze impugnate e ha rinviato alla CTR Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese del giudizio di legittimità. Il punto decisivo è che l’art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva e non si applica a società cancellate prima del 13 dicembre 2014; inoltre, per la pretesa tributaria verso i soci della società estinta rilevano i principi successori ex art. 2495 c.c. e, in materia tributaria, la prova da parte dell’Amministrazione dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione, quale presupposto della responsabilità dei soci.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel primo motivo del ricorso sulla dedotta necessità di riunione/litisconsorzio nei giudizi tributari connessi.
art. 335 cod. proc. civ.
Richiamato nel primo motivo del ricorso come norma sulla riunione delle impugnazioni.
art. 295 cod. proc. civ.
Invocato dalla ricorrente con riferimento alla sospensione per pregiudizialità, ma la doglianza è poi superata dalla riunione dei ricorsi.
art. 28 D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175
La Corte afferma che la norma non ha natura interpretativa e non ha efficacia retroattiva; il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione opera solo per le richieste di cancellazione presentate dal 13 dicembre 2014 in poi.
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione con effetti successori nei confronti dei soci; la Corte richiama i principi delle Sezioni Unite sulla successione dei soci nei rapporti della società estinta.
art. 36 d.P.R. n. 602 del 1973
Per la responsabilità dei soci per i debiti tributari della società estinta, l’Amministrazione deve provare, se contestato, il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in base al bilancio finale di liquidazione.
artt. 36, comma 5, d.P.R. n. 602 del 1973 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamati per la notificazione ai soci di un apposito avviso di accertamento e per la disciplina applicabile agli atti tributari verso i successori della società estinta.
artt. 39 e 40 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamati nel motivo concernente la legittimità dell’accertamento induttivo e la fase procedimentale di collaborazione della società.
artt. 20 e 55 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamati nel motivo relativo al volume d’affari IVA e al metodo di calcolo contestato.
art. 145 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo sulla validità/difetto di notifica dell’avviso a soggetto estinto.
art. 112 cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo sulla omessa pronuncia della CTR su un punto decisivo.
art. 132 cod. proc. civ.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per motivazione o omessa pronuncia.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamato nel motivo sull’obbligo di motivazione della sentenza.
Massime di principio
- L’art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 non ha efficacia retroattiva: il differimento quinquennale degli effetti dell’estinzione della società opera solo per cancellazioni richieste dal 13 dicembre 2014 in avanti.
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente, ma non elimina automaticamente i rapporti giuridici pendenti: questi si trasferiscono ai soci secondo i principi successori elaborati dalle Sezioni Unite.
- In materia tributaria, la pretesa verso i soci della società estinta è legittima solo se l’Amministrazione, ove contestata, prova il presupposto dell’avvenuta riscossione di somme in sede di liquidazione, che costituisce condizione dell’azione e attiene all’interesse ad agire del Fisco.
- Quando un giudizio sul socio dipende dall’accertamento effettuato nei confronti della società, la riunione delle impugnazioni può rendere priva di interesse la censura sulla mancata riunione o sulla gestione separata dei giudizi.
- L’accertamento tributario emesso dopo l’estinzione della società può essere rivolto ai soci quali successori, ma la validità della notifica e la fondatezza della pretesa richiedono il rispetto delle condizioni sostanziali e processuali previste dalla disciplina codicistica e tributaria.
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