Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 12835/2025 del 02/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha quindi confermato gli effetti della condanna già pronunciata nei gradi di merito e ha disposto a carico del ricorrente il pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, per la proposizione di un ricorso non ammissibile. La decisione di merito resta dunque ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pistoia, pronunciata in funzione di giudice d'appello, che aveva confermato la condanna di primo grado del Giudice di pace per il reato di minaccia. Con il primo motivo ha dedotto vizi di motivazione, contestando la tenuta del compendio probatorio e la ritenuta prova della responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio. Con il secondo motivo ha nuovamente censurato la motivazione, ma in termini ritenuti generici e non correlati alla decisione impugnata. La Corte ha rilevato che, nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace, contro le sentenze d'appello è ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, mentre i motivi articolati investivano esclusivamente profili di motivazione, quindi non deducibili in sede di legittimità; inoltre, le censure erano generiche e prive di confronto con la motivazione della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 2-bis, c.p.p.

    avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace può essere proposto ricorso per cassazione solo per violazione di legge

    La Corte richiama il limite oggettivo del sindacato di legittimità nei procedimenti per reati di competenza del giudice di pace: non sono deducibili censure di motivazione, ma soltanto violazioni di legge.

  • art. 39-bis d.lgs. n. 274/2000

    introdotti dal d. lgs. 6 febbraio 2018, n. 11

    La norma, richiamata unitamente all'art. 606, comma 2-bis, c.p.p., disciplina il regime delle impugnazioni in cassazione contro le sentenze d'appello del giudice di pace, limitandone i motivi deducibili alla violazione di legge.

Massime di principio

  • Nei giudizi relativi a reati di competenza del giudice di pace, il ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello è ammissibile solo per violazione di legge; i motivi che denunciano vizi di motivazione sono inammissibili.
  • Le censure di legittimità devono essere specifiche e confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente assertive non consentono il sindacato della Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile, il giudice di legittimità dispone la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.