Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18172/2025 del 14/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida senza titolo abilitativo (art. 116, co. 15, cod. strada) e lo aveva condannato a mesi 3 di arresto ed euro 3.000 di ammenda (sostituita con euro 3.600 ai sensi dell'art. 20 bis c.p.). Due motivi di appello: 1) eccessività del trattamento sanzionatorio e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto della giovane età e dello svolgimento di regolare attività lavorativa (titolare di partita IVA); 2) illegittimità del criterio di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria e, soprattutto, della rateizzazione disposta (tre rate mensili), per cui le singole rate sarebbero insostenibili e la modalità sarebbe contraria allo spirito della riforma (agevolare il pagamento in funzione delle condizioni economiche del condannato).

La decisione

La Corte di cassazione ha parzialmente accolto il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte ha confermato che la determinazione della pena e il diniego delle generiche rientrano nella discrezionalità di merito, e la motivazione del Tribunale (recidiva, pericolosità della condotta, abitudine alla violazione) è sufficiente. Il secondo motivo è stato invece accolto solo in parte: la Corte ha ritenuto legittimo il criterio di conversione (valore giornaliero di euro 40, essendo dentro il range legale 5-2.500 euro) in mancanza di elementi probativi contrari forniti dalla difesa; è invece illegittima la rateizzazione in sole tre rate, perché l'art. 133-ter c.p. prevede un pagamento in rate mensili da un minimo di sei a un massimo di sessanta. Perciò la sentenza è annullata limitatamente alla determinazione del criterio di rateizzazione della pena pecuniaria e rinviata al Tribunale di Bologna per nuovo esame della rateizzazione; il resto della sentenza è stato confermato.

Norme richiamate

  • art. 116, co. 15, codice della strada

    Norma penale che sanziona la guida senza titolo abilitativo; applicata dalla Corte come fattispecie integrata dalla recidiva nel biennio.

  • art. 20 bis, cod. pen.

    Permette, in concreto, il ricorso a meccanismi sostitutivi della pena; nel caso la pena detentiva è stata sostituita con una pena pecuniaria secondo le disposizioni vigenti.

  • art. 62 bis, cod. pen.

    Disciplina le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che il riconoscimento è rimesso alla valutazione di merito e può essere negato se emergono elementi di pericolosità o abitudine alla condotta illecita.

  • art. 545 bis, cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 31 co. 1, d.lgs. n. 150/2022)

    "Il giudice, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, sostituisce la pena detentiva con una delle pene sostitutive di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Quando non è possibile decidere immediatamente, il giudice, subito dopo la lettura del dispositivo, sentite le parti, acquisito, ove necessario, il consenso dell'imputato, integra il dispositivo indicando la pena sostitutiva con gli obblighi e le prescrizioni corrispondenti e provvede ai sensi del comma 3, ultimo periodo. Se deve procedere agli ulteriori accertamenti indicati al comma 2, fissa una apposita udienza non oltre sessanta giorni, dandone contestuale avviso alle parti e all'ufficio di esecuzione penale esterna competente; in tal caso il processo è sospeso."

    Stabilisce la procedura per la sostituzione della pena detentiva con pene alternative e i passaggi procedurali che il giudice deve seguire; la Corte l'ha richiamata per confermare la legittimità della conversione quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 56 quater, legge n. 689/1981 (introdotto dall'art. 71 co. 1, d.lgs. n. 150/2022)

    "Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Il valore giornaliero non può essere inferiore a 5 euro e superiore a 2.500 euro e corrisponde alla quota di reddito giornaliero che può essere impiegata per il pagamento della pena pecuniaria, tenendo conto delle complessive condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare. Alla sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria si applica l'articolo 133-ter del codice penale."

    Stabilisce il metodo per determinare il valore giornaliero della pena pecuniaria (range 5-2.500 euro) e rimanda all'art. 133-ter c.p. per le modalità di pagamento; la Corte ha ritenuto il valore giornaliero di euro 40 compatibile con la norma in assenza di prova contraria.

  • art. 133-ter, cod. pen.

    Regola la possibilità di pagamento rateale di multa/ammenda e, come modificato dalla riforma, stabilisce che le rate mensili siano da un minimo di sei a un massimo di sessanta; la Corte ha ritenuto illegittima la fissazione in sole tre rate, in violazione di questo articolo.

  • art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689

    Elenca le pene sostitutive cui il giudice può ricorrere; richiamata dal sistema normativo sulle sostituzioni di pena.

Massime di principio

  • La determinazione della pena rientra in larga misura nella discrezionalità del giudice di merito; per impugnare con successo la dosimetria è necessario un motivo specifico e argomentato che contrasti le ragioni espresse dal giudice e dimostri l'irragionevolezza della misura.
  • Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto; la parte deve articolare e provare elementi concreti per superare la valutazione motivata del giudicante (es. prova di resipiscenza, condizioni personali rilevanti non considerate).
  • La conversione della pena detentiva in pena pecuniaria deve rispettare i limiti normativi: il valore giornaliero deve collocarsi tra 5 e 2.500 euro e si determina in funzione delle condizioni economiche e patrimoniali dell'imputato; per contestare il valore il ricorrente deve fornire prove economiche precise.
  • La rateizzazione della pena pecuniaria segue i parametri dell'art. 133-ter c.p.: il pagamento può essere disposto in rate mensili da un minimo di 6 a un massimo di 60. Qualsiasi decisione che preveda un numero di rate inferiore a sei è illegittima e può determinare annullamento parziale e rinvio.
  • In sede di impugnazione è essenziale specificità e argomentazione: motivi generici o non diretti a confutare le ragioni esposte dal giudice di merito sono destinati ad essere respinti per carenza di specificità.
  • Se si contesta la sostenibilità delle rate rispetto al reddito, occorre documentare in modo dettagliato la situazione economica (redditi, spese, nucleo familiare, situazione patrimoniale) per ottenere una rideterminazione favorevole.
  • La Cassazione può annullare parzialmente una sentenza solo sugli aspetti illegittimi, rinviando il resto al giudice di merito; pertanto, anche in caso di accoglimento parziale, la sentenza di condanna può restare in gran parte confermata.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.