Ordinanza n. 74/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, – del provvedimento m_-OMISSIS-, notificato al ricorrente in data 14 ottobre 2025, avente ad oggetto «Revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo», con il quale è stata disposta la revoca della precedente nota del -OMISSIS-, e, per l’effetto, il rientro immediato del ricorrente presso -OMISSIS-; – ove occorra e per quanto di ragione, degli atti presupposti e/o istruttori esibiti al ricorrente in data 20 ottobre 2025 a seguito di istanza di accesso agli atti, e segnatamente: del rapporto disciplinare redatto a carico del ricorrente; dei relativi allegati, ivi comprese le riproduzioni fotografiche del post Facebook e la relazione disciplinare redatta dal ricorrente; – ove occorra e per quanto di ragione, degli ulteriori atti esibiti in data 14 novembre 2025 all’esito di apposita istanza di accesso agli atti del procedimento di revoca, e in particolare: della segnalazione ex art. 6, comma 1, del D.M. 14 maggio 2024, di presunto comportamento incompatibile con la prosecuzione dell’incarico, redatta dal Direttore in data -OMISSIS-; della relazione di servizio del -OMISSIS- stilata dalla Direttrice -OMISSIS-; – nonché degli ulteriori atti coincidenti con il carteggio già rilasciato al ricorrente a seguito della precedente istanza di accesso, nonché dei regolamenti e delle circolari concernenti le attività del G.I.O. e l’uso dei social network; – ove occorra e per quanto di ragione, dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024, ove interpretato e applicato in modo erroneo; – nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche non conosciuto e solo potenzialmente lesivo della posizione giuridica del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e conseguente rientro immediato nella sede di provenienza
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di revoca dell’impiego presso il G.I.O., adottato ai sensi dell’art. 6 del D.M. Giustizia 14 maggio 2024. Ha dedotto, tra l’altro, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimità sostanziale della revoca. La vicenda traeva origine dalla pubblicazione, su una pagina Facebook gestita da terzi, di fotografie raffiguranti operatori del G.I.O., incluso il ricorrente, durante un’attività addestrativa. Le immagini mostravano equipaggiamento operativo e abbigliamento non perfettamente uniforme ed erano state accompagnate da commenti esterni critici, ironici o denigratori nei confronti del reparto e dell’Amministrazione penitenziaria. Il ricorrente non aveva scattato né pubblicato le fotografie, non era stato individuato l’autore degli scatti, il personale non si era accorto di essere fotografato e la pubblicazione era rimasta online per circa due ore. Il ricorrente ha contestato che tali circostanze potessero integrare comportamenti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico speciale, lamentando la genericità dell’istruttoria e della motivazione, l’assenza di specifiche violazioni regolamentari in materia di vestizione o equipaggiamento e il mutamento non adeguatamente spiegato rispetto all’iniziale qualificazione dei fatti come episodio di disattenzione, cui era seguito soltanto un richiamo informale.
La decisione
In sede cautelare il TAR ha ritenuto infondato il motivo relativo all’omessa comunicazione di avvio del procedimento, poiché il provvedimento incide sulla gestione del rapporto di lavoro e, secondo il Collegio, le disposizioni partecipative della l. 241/1990 non vi trovano automatica applicazione. Ha invece ravvisato il fumus boni iuris quanto alla contestata carenza dei presupposti sostanziali della revoca. L’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 attribuisce al Capo del Dipartimento un potere speciale, cautelare e organizzativo, distinto dall’ordinaria azione disciplinare; tuttavia, proprio per la sua immediatezza e incidenza sull’incarico, esso richiede fatti di particolare gravità e attualità, un’istruttoria adeguata e una motivazione concreta e specifica sul diretto impatto dei fatti sulla prosecuzione dell’impiego nel G.I.O. Il Collegio ha ritenuto generiche le ragioni dell’Amministrazione, osservando che le fotografie riguardavano un’attività addestrativa, non erano state realizzate o diffuse dal ricorrente, i commenti provenivano da terzi, la permanenza online era stata limitata e non risultavano specifiche violazioni regolamentari né contestazioni immediate dei superiori. È stato inoltre rilevato che l’Amministrazione non aveva spiegato il mutamento di valutazione rispetto al precedente richiamo informale e alla qualificazione della vicenda come disattenzione. Il requisito del periculum in mora è stato riconosciuto nell’idoneità della revoca a pregiudicare le aspirazioni professionali del ricorrente, la conservazione di un incarico di prestigio e l’accesso a incarichi analoghi futuri, oltre ai pregiudizi non patrimoniali prospettati. L’istanza cautelare è stata quindi accolta e l’efficacia dell’atto sospesa. L’Amministrazione è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 750,00 oltre oneri e accessori; la causa è stata rinviata all’udienza di discussione dell’8 ottobre 2026.
Norme richiamate
art. 6 D.M. Giustizia 14 maggio 2024
comportamenti oggettivamente incompatibili con la prosecuzione dell’incarico
La disposizione fonda un potere speciale, cautelare e organizzativo, del Capo del Dipartimento di disporre l’immediato rientro del personale impiegato nel G.I.O.; il suo esercizio richiede fatti di particolare gravità e attualità, adeguata istruttoria e motivazione concreta sul nesso tra i fatti e l’impossibilità di proseguire l’incarico.
art. 7 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento non trova automatica applicazione rispetto all’atto di gestione del rapporto di lavoro oggetto della controversia.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dal ricorrente; il TAR ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha sospeso l’efficacia dell’atto impugnato.
Massime di principio
- Il potere di disporre l’immediato rientro di personale impiegato in un reparto operativo specializzato, quando fondato su comportamenti incompatibili con la prosecuzione dell’incarico, ha natura speciale, cautelare e organizzativa ed è distinto dall’ordinaria azione disciplinare.
- L’esercizio di un potere cautelare e organizzativo immediatamente incidente su un incarico speciale presuppone fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere non sostenibile, anche provvisoriamente, la permanenza del dipendente nell’incarico.
- Anche in presenza di ampia discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, il giudizio di incompatibilità deve essere fondato su un’istruttoria adeguata e su una motivazione concreta e specifica, che dimostri il diretto impatto dei fatti sulla prosecuzione dell’incarico e non si limiti a evidenziarne l’eventuale rilevanza disciplinare.
- La diffusione, da parte di terzi, di immagini ritraenti dipendenti durante un’attività addestrativa, accompagnata da commenti esterni denigratori, non integra di per sé un comportamento oggettivamente incompatibile con la prosecuzione dell’incarico se non risultano una condotta attiva del dipendente nella pubblicazione, specifiche violazioni regolamentari, un controllo sui commenti o ulteriori elementi concreti di gravità e attualità.
- Quando l’Amministrazione modifica significativamente la precedente valutazione dei medesimi fatti, passando da un richiamo informale per disattenzione alla revoca dell’incarico speciale, deve esplicitare le ragioni concrete del mutamento di valutazione.
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