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Sentenza

Sentenza n. 150/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 14/2025 in data 16 gennaio 2025 del Tribunale di Piacenza - Sezione Civile.

Giustizia amministrativa202500578

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Piacenza che riconosceva il diritto alla carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 14/2025 del Tribunale di Piacenza, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente, per l’importo di € 500,00 annui, relativamente agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2022/2023 e 2023/2024, ed era stato condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta o altro strumento equivalente. La ricorrente ha dedotto l’omesso adempimento dell’obbligo, nonostante la notificazione della sentenza al Ministero il 22 maggio 2025 e il suo passaggio in giudicato, comprovato da certificazione della cancelleria del Tribunale di Piacenza. Ha chiesto l’accredito complessivo di € 2.000,00 sulla carta elettronica del docente e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’inadempimento dell’Amministrazione. Ha rilevato inoltre che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo del Ministero. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, mediante gli adempimenti imposti dalla pronuncia del Tribunale di Piacenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, assegnandogli 60 giorni dalla comunicazione della ricorrente successiva alla scadenza del termine di 90 giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione debitrice. È stata altresì accolta la domanda ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., con condanna al pagamento degli interessi legali sull’importo risultante dal giudicato, dal giorno della notificazione della sentenza di ottemperanza sino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, sino all’esecuzione commissariale. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento del giudizio di ottemperanza per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti.

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La somma dovuta per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è stata determinata nella misura degli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, decorrenti dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di 120 giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso è stato ritenuto integrato dopo la notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando una pubblica amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che impone un obbligo puntuale di prestazione amministrativa o patrimoniale.
  • Per l’esecuzione delle sentenze nei confronti delle Amministrazioni dello Stato deve essere decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento a un domicilio digitale idoneo dell’Amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito e di mancata contestazione dell’inadempimento da parte dell’Amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine assegnato e nominare sin d’ora un commissario ad acta per l’ulteriore inerzia.
  • Ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la misura pecuniaria per il ritardo nell’esecuzione del giudicato può essere determinata nella misura degli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza fino all’adempimento spontaneo o all’esecuzione sostitutiva.
  • Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già appartenente alla struttura dell’Amministrazione debitrice, non è dovuto uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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