Cassazione Penale, Sentenza n. 31546/2022 del 23/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Cinquepalmi impugnava la sentenza per: (1) vizio di diritto per avergli attribuito la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" necessaria per il reato di peculato (art. 314 c.p.), sostenendo che la sua attività di autista era mera prestazione materiale e non pubblicistica; (2) carenza di prova circa il possesso o la disponibilità dell'autovettura comunale e delle chiavi al momento del fatto; (3) assenza di un'effettiva lesione patrimoniale della P.A. stante l'episodicità della condotta; (4) mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo: ha ritenuto che, alla luce del criterio oggettivo-funzionale e dell'art. 358 c.p., l'imputato svolgeva mansioni meramente esecutive di guida e non funzioni con anche minimo potere decisionale autonomo rilevante per qualificarsi "incaricato di pubblico servizio". Ne consegue che non è configurabile il reato di peculato (art. 314 c.p.); la condotta poteva al più integrare il furto d'uso (art. 626, n.1 c.p.), reato che qui è non procedibile per assenza di querela. I restanti motivi sono stati assorbiti e la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché "il fatto non sussiste".
Norme richiamate
art. 314 cod. pen. (peculato)
Il reato richiede che l'agente abbia la qualifica di incaricato di pubblico servizio o pubblico ufficiale; la Corte ha ritenuto che tale qualifica non sussisteva nel caso dell'autista che svolgeva solo mansioni materiali.
art. 358 cod. pen. (definizione di persona incaricata di pubblico servizio)
La norma esclude le mansioni d'ordine e richiede una funzione che attribuisca anche un minimo potere decisionale autonomo; la Corte ha applicato questo principio per valutare concretamente le mansioni dell'autista.
art. 626, primo comma, n.1 cod. pen. (furto d'uso)
La Corte ha ritenuto che, nella fattispecie, la condotta potesse al più rientrare in questa fattispecie alternativa, la quale però qui è non procedibile per mancanza di querela.
art. 131-bis cod. pen. (non punibilità per particolare tenuità del fatto)
Il ricorrente aveva invocato la tenuità per l'episodicità del fatto; la Corte ha però ritenuto la questione non decisiva dopo l'accertamento dell'insussistenza del reato di peculato.
Massime di principio
- Per stabilire se un lavoratore pubblico sia "incaricato di pubblico servizio" occorre un accertamento concreto delle mansioni svolte: non basta la qualifica formale o l'appartenenza all'ente pubblico, bisogna verificare se vi siano compiti che attribuiscono poteri decisionali anche minimi.
- L'attività di guida di un veicolo comunale può costituire mera prestazione materiale se non è accompagnata da ulteriori compiti pubblicistici (es. controllo passeggeri, vendita biglietti, poteri decisionali): in tal caso non si configura il requisito soggettivo del peculato.
- Quando la condotta contestata può rientrare in reati alternativi non soggetti a querela (es. furto d'uso), l'assenza della querela determina l'improcedibilità e può portare all'annullamento dell'azione penale.
- La valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede comunque che il fatto integri una fattispecie penalmente rilevante; se il reato non sussiste, la questione diventa inidonea ad evitare l'assoluzione.
- In giudizio di legittimità la Corte verifica l'adeguatezza della qualificazione giuridica alla luce del materiale probatorio e del criterio oggettivo-funzionale; errori su tale qualificazione possono determinare l'annullamento senza rinvio per insussistenza del fatto.
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