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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20041/2026 del 01/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia del 9 aprile 2025. Dal testo emerge che il ricorso era diretto, da un lato, a introdurre un tema attinente al giudizio di responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 c.p., ritenuto estraneo al devoluto; dall'altro, a contestare in termini generici l'argomentazione posta a base della pena irrogata. La Corte rileva che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione sufficiente e non illogica, con adeguato esame delle deduzioni difensive, sicché le censure miravano in sostanza a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché, per un verso, introducevano un tema estraneo al devoluto relativo alla responsabilità per il reato di cui all'art. 337 c.p.; per altro verso, erano formulati in modo marcamente generico e tendevano a contestare la motivazione della pena, nonostante la sentenza di appello fosse sorretta da motivazione sufficiente, non illogica e con adeguato esame delle difese. Conseguentemente, per l'inammissibilità, sono state applicate le pronunce di cui all'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    Richiamato come titolo di reato rispetto al quale il ricorrente introduceva un tema ritenuto estraneo al devoluto in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per affermare che all'inammissibilità del ricorso conseguono le relative statuizioni previste dalla norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non possono essere prospettate censure che introducano questioni estranee al devoluto o che implichino una nuova valutazione del merito non consentita dalla funzione della cassazione.
  • Le doglianze avverso la motivazione sulla pena sono inammissibili quando si risolvono in contestazioni generiche e non confrontano la motivazione, se questa risulta sufficiente, non illogica e correttamente esaminata nelle deduzioni difensive.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze processuali previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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