Sentenza n. 207/2026 - Catania, Sezione 2
per l’esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 4997/2019 in data 4 ottobre 2019 e della sentenza del medesimo Tribunale n. 4064/2024 in data 8 agosto 2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Catania n. 4997/2019 e della sentenza del medesimo Tribunale n. 4064/2024
Esito
La controversia
La società ricorrente ha promosso il giudizio per ottenere l’esecuzione di un decreto ingiuntivo e di una successiva sentenza civile recanti il riconoscimento di un credito nei confronti del Comune. Nel corso del giudizio il commissario ad acta ha rappresentato l’intervenuto dissesto finanziario dell’ente locale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato estinto il giudizio in applicazione dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000, ritenendo che, a seguito del dissesto finanziario del Comune, l’importo dovuto alla ricorrente per capitale, accessori e spese debba essere inserito nella massa passiva della procedura di dissesto. L’inserimento deve essere effettuato dall’organismo straordinario di liquidazione, soggetto diverso dal Comune intimato. La sentenza ordina l’esecuzione da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000
Il dissesto finanziario dell’ente determina l’estinzione del giudizio di esecuzione e comporta l’inserimento nella massa passiva della procedura di dissesto delle somme dovute al creditore per capitale, accessori e spese, a cura dell’organismo straordinario di liquidazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza o di esecuzione promosso nei confronti di un ente locale, interviene il dissesto finanziario dell’ente, il giudizio deve essere dichiarato estinto ai sensi dell’art. 248, comma 2, d.lgs. 267/2000.
- A seguito della dichiarazione di dissesto, il credito riconosciuto da un titolo giudiziale, comprensivo di capitale, accessori e spese, deve essere fatto confluire nella massa passiva della procedura di dissesto e non può essere direttamente posto a carico dell’ente locale mediante la prosecuzione del giudizio esecutivo.
- L’inserimento del credito nella massa passiva compete all’organismo straordinario di liquidazione, distinto dall’ente locale destinatario del giudizio.
Come è indicizzato
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