Sentenza n. 3878/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 320/2025 - RG n. 1300/2024, pubblicata in data 15/10/2025, emessa dal Tribunale di Como, in funzione del Giudice del lavoro, notificata in data 03.01.2026 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per sette annualità, per complessivi euro 3.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito a una sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva condannato l'amministrazione a riconoscerle la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2023/2024 e 2024/2025, per euro 500,00 ciascuno e quindi per complessivi euro 3.500,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione del giudicato, l'accredito della somma dovuta oltre interessi e rivalutazione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la fissazione di una somma dovuta per ogni violazione o ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il ricorso è stato proposto dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica della sentenza quale titolo esecutivo. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dedotto né documentato l'integrale esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché tra la notifica della sentenza passata in giudicato e la proposizione del ricorso erano decorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza del Ministero, rilevando che la pretesa economica era adeguatamente documentata e non era stata contestata, mentre l'amministrazione non aveva provato l'avvenuto integrale adempimento. Ha ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi riconosciuti dal giudicato, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Ha nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo residuo e adottare gli atti necessari al pagamento; non gli è riconosciuto alcun compenso, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. È stata respinta la domanda di astreinte, ritenuta manifestamente iniqua in rapporto alla natura e all'entità del debito, anche alla luce delle peculiari condizioni del debitore pubblico e dell'esigenza di evitare locupletazioni eccessive o sanzioni sproporzionate. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, spese generali e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La norma disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e, nei casi previsti, disporre una misura coercitiva pecuniaria.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La misura coercitiva pecuniaria può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative, da valutare concretamente anche in relazione alla natura del debito pubblico e al rischio di locupletazioni o sanzioni eccessive.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo.
art. 2233, comma 2, c.c.
La liquidazione delle spese legali deve rispettare un criterio di adeguatezza, anche considerando la limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria nei confronti di una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile solo dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- Quando il giudicato riconosce una somma dovuta e l'amministrazione, pur costituita, non allega né documenta l'integrale adempimento, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare il pagamento entro un termine determinato, detraendo gli eventuali pagamenti medio tempore eseguiti.
- In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore e attribuendogli il compito di determinare il residuo dovuto e adottare gli atti necessari all'esecuzione.
- La misura coercitiva pecuniaria prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, valutate concretamente la natura e l'entità del debito e le condizioni del debitore pubblico, risulti manifestamente iniqua o idonea a determinare locupletazioni eccessive o una sanzione sproporzionata.
- La nomina a commissario ad acta di un dirigente pubblico già istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica non comporta il riconoscimento di un compenso autonomo quando l'attività commissariale rientri nei suoi compiti istituzionali.
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