Sentenza del 28/05/2020 n. 873 - Comm. Trib. Prov. Agrigento
IMU - Esenzione ai Fabbricati di Proprietà degli Enti Ecllesiastici - Onere probario del fine di culto dell'immobile- Inapplicabilità delle sanzioni per insussistenza dell'elemento psicologico.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Controversia sull'applicabilità dell'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D.Lgs. n. 504/1992 ai fabbricati di proprietà di enti ecclesiastici. Il ricorrente sostiene che l'immobile sia destinato a fini di culto e quindi esente; l'amministrazione contesta la non commercialità dell'uso e ha applicato tributo e sanzioni. È anche rilevata la modifica normativa intervenuta con il D.L. n. 1/2012 (convertito con L. n. 62/2012) che ha reso l'esenzione più ancorata alla non commercialità e alla destinazione esclusiva all'attività di culto.
La decisione
Il giudice ha affermato che l'esenzione spetta soltanto quando l'immobile sia destinato in via esclusiva allo svolgimento di attività di religione o di culto previste dalla L. n. 222/1985, art. 16, lett. a). Pertanto i fabbricati in cui si svolgano attività commerciali o comunque di lucro non rientrano nell'esenzione, anche se gli utili sono successivamente destinati a fini sociali o religiosi. La modifica normativa del 2012 ha ribadito il criterio della non commercialità dell'attività. Quanto alle sanzioni amministrative, il giudice ha ritenuto che debbano essere eliminate quando venga meno l'elemento psicologico (cioè l'intenzionalità o la colpa richiesta dalla norma sanzionatoria).
Norme richiamate
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. i)
L'esenzione è riconosciuta solo se l'immobile è destinato in via esclusiva allo svolgimento di attività di religione o di culto; non opera se l'attività svolta nell'immobile è commerciale o lucrativa.
D.L. n. 1 del 24.01.2012 (convertito con L. n. 62/2012), art. 91-bis
La riforma ha modificato la portata dell'esenzione sostituendo formulazioni precedenti con il criterio della non commercialità, consolidando l'orientamento che l'esenzione si fondi sulla esclusiva destinazione a finalità non commerciali.
L. 20 maggio 1985, n. 222, art. 16, lett. a)
Elenca le attività di religione o di culto rilevanti ai fini dell'esenzione; la loro concreta ricorrenza è condizione per l'applicazione dell'agevolazione.
L. 25 marzo 1985, n. 121
Rilevata come fondamento normativo della libertà per gli enti ecclesiastici di svolgere attività commerciali; tale libertà non determina automaticamente il diritto all'esenzione.
L. n. 212/2000 (Statuto del contribuente), art. 10, co. 1
Principio in materia di rapporti con l'amministrazione finanziaria che può essere richiamato in tema di onere probatorio e di buona fede; contribuisce all'interpretazione delle sanzioni e dell'elemento psicologico richiesto per la loro applicazione.
Massime di principio
- L'onere della prova circa la destinazione dell'immobile a fini di culto grava sul soggetto che invoca l'esenzione: bisogna dimostrare l'uso esclusivo e non commerciale dell'immobile.
- La presenza di attività commerciale o di lucro nell'immobile esclude l'esenzione IMU anche se i proventi sono destinati in seguito a fini religiosi o sociali: la non commercialità si valuta sulla natura dell'attività svolta, non sull'impiego successivo degli utili.
- Le modifiche normative del 2012 hanno reso più rigoroso il requisito della non commercialità; quindi, in casi borderline occorre documentazione chiara (contratti, destinazioni d'uso, fatturazione, contabilità separata) per provare l'esclusività dell'uso religioso.
- Se l'amministrazione applica sanzioni tributarie, il contribuente può ottenere l'eliminazione o riduzione delle stesse dimostrando l'assenza dell'elemento psicologico (mancanza di dolo o colpa): la buona fede e l'incertezza interpretativa possono essere elementi attenuanti o esimenti.
- In presenza di usi misti (parte dell'immobile a culto, parte a attività commerciale) l'esenzione va valutata con riferimento alla parte effettivamente destinata all'attività religiosa; può essere necessaria la frazionabilità della base imponibile.
- Per evitare contenziosi è consigliabile che gli enti ecclesiastici mantengano documentazione probatoria aggiornata e separata per le attività commerciali e non commerciali, con regolamenti interni, delibere e rendicontazioni che chiariscano l'effettiva destinazione degli immobili.
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