Sentenza n. 812/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale del Lavoro di Cagliari che aveva condannato il Ministero ad accreditare euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale del Lavoro di Cagliari n. 923/2024, passata in giudicato e notificata quale titolo esecutivo il 27 novembre 2025. La sentenza aveva riconosciuto alla ricorrente il diritto all’accredito di euro 2.000,00 sulla carta elettronica del docente, alle medesime condizioni previste per i dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Decorso inutilmente il termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari di condanna pecuniaria nei confronti delle amministrazioni statali, la ricorrente ha chiesto l’adozione degli atti necessari all’esecuzione, la condanna al pagamento di un’astreinte ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., l’eventuale nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha provveduto al pagamento delle somme dovute in esecuzione del giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, mantenendo l’interesse esclusivamente alla regolazione delle spese. Il TAR ha preso atto dell’avvenuto adempimento sopravvenuto e ha dichiarato cessata la materia del contendere, senza procedere alla nomina del commissario ad acta né alla pronuncia sull’astreinte. Le spese e gli onorari sono stati posti a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza virtuale, poiché l’amministrazione aveva dato causa al giudizio con la precedente inerzia. Le spese sono state liquidate in euro 800,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce il periodo entro il quale l’amministrazione statale deve completare le procedure di pagamento e prima del quale non è possibile procedere ad esecuzione forzata.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991, richiamato dall’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
La sentenza posta in esecuzione aveva riconosciuto, sulle somme dovute, la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla data del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione.
Massime di principio
- Quando, dopo la proposizione di un ricorso per ottemperanza, l’amministrazione esegue integralmente il giudicato e riconosce il bene della vita richiesto, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa.
- Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria nei confronti di un’amministrazione statale, il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire in giudizio per ottenere l’esecuzione, non essendo possibile procedere a esecuzione forzata prima della scadenza di tale termine.
- La sopravvenuta esecuzione del giudicato non esclude la decisione sulle spese: queste possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale quando la sua precedente inerzia abbia reso necessario il ricorso per ottemperanza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1129/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1130/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1141/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 1143/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 949/2026 - Salerno, Sezione 2
- Sentenza · 20 mag 2026Sentenza n. 950/2026 - Salerno, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →