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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 08270/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'imputato ha impugnato la conferma della condanna per tentato omicidio aggravato (pena anni 8). Ha dedotto che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto provato l'animus necandi: non sono state valutate circostanze probatorie rilevanti emerse nel dibattimento (assunzione di psicofarmaci da parte della persona offesa, ferita anteriore al fianco destro, un solo fendente, profondità limitata della ferita, area non vitalmente sensibile, uso della mano sinistra pur essendo destrimano, comportamento dell'imputato dopo il colpo) che sono coerenti con la tesi di un colpo accidentale durante una lite in stato di alterazione. Con il secondo motivo si è censurata la contrarietà a principi di legittimità perché la Corte di merito avrebbe ritenuto sufficiente la mera potenziale idoneità dell'azione a causare la morte per configurare il tentato omicidio, senza provare la volontà di uccidere (dolo diretto o diretto alternativo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto le censure nella parte in cui hanno riguardato l'erroneo inquadramento dell'elemento soggettivo da parte della Corte d'appello. Ha ritenuto che la Corte distrettuale abbia confuso la potenzialità oggettiva dell'azione (mezzo idoneo, profondità della penetrazione, vicinanza ad organi vitali) con la prova dell'animus necandi: non basta la consapevolezza del rischio di morte (dolo eventuale) per configurare il tentato omicidio; è necessario dimostrare che l'agente volesse la morte (dolo diretto o dolo diretto alternativo). Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla sezione distaccata di Bolzano della Corte d'appello di Trento, con indicazione di riesaminare la qualificazione giuridica della condotta e il trattamento sanzionatorio.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Disciplina il tentativo; richiede atti diretti in modo non equivoco alla commissione del delitto. La Corte interpreta che il dolo eventuale non è sufficiente per la configurazione del tentato omicidio: occorre la volontà dell'evento morte (dolo diretto, anche in forma alternativa), desumibile se del caso da elementi estrinseci dell'azione.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma sostanziale sull'omicidio richiamata per la qualificazione del fatto; la cassazione sottolinea che, se la condotta integra un reato consumato di lesioni, per ritenere il tentativo di omicidio occorre provare che l'agente volesse anche la morte.

  • Giurisprudenza di legittimità richiamata (orientamento costante)

    La giurisprudenza richiede che, in assenza di ammissioni, l'animus necandi sia desunto da peculiari elementi estrinseci (mezzo usato, parti del corpo colpite, reiterazione, forza impressa, condotta successiva). La semplice potenzialità letale del mezzo non è di per sé sufficiente a configurare il tentato omicidio quando ricorra solo il dolo eventuale.

Massime di principio

  • Per configurare il tentato omicidio è necessario provare la volontà dell'evento morte (dolo diretto o diretto alternativo); il dolo eventuale (accettazione del rischio) non basta.
  • In assenza di ammissioni, l'animus necandi si desume in via indiretta da circostanze esteriori: tipo di arma, zona del corpo colpita, numero e reiterazione dei fendenti, profondità delle ferite, forza impiegata e comportamento successivo dell'aggressore.
  • La mera idoneità oggettiva del mezzo o la potenziale pericolosità della condotta non valgono come prova del proposito di uccidere se non accompagnate da elementi che indichino una volontà diretta della morte.
  • Se emergono elementi compatibili con una spiegazione alternativa (colpo accidentale, limitata profondità della ferita, una sola lesione, ferita in posizione non corrispondente al racconto della vittima, comportamento non aggressivo dopo il fatto), il giudice deve motivare specificamente perché tali elementi non escludono il dolo di uccidere.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non è possibile rimettere in discussione la valutazione dei fatti salvo che la motivazione del giudice di merito presenti vizi di diritto o di illogicità nella ricostruzione dell'elemento soggettivo; in tal caso la Cassazione può annullare e rinviare per un nuovo esame.

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