Cassazione Civile, Ordinanza n. 00514/2024 del 08/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un appalto di lavori pubblici per il completamento di una scuola elementare. L'impresa aggiudicataria otteneva decreto ingiuntivo per il pagamento di una somma qualificata come risarcimento ai sensi dell'art. 345 della legge 2248/1865 all. F, deducendo la mancata consegna dei lavori e l'illegittima condotta dell'amministrazione nella fase successiva all'aggiudicazione. Il Comune proponeva opposizione, eccependo anche l'incompetenza territoriale; il giudizio veniva poi riassunto dinanzi al Tribunale di Cagliari, che respingeva le domande dell'impresa e accoglieva la riconvenzionale del Comune. In appello l'impresa sosteneva che l'aggiudicazione avesse valore equivalente al contratto, di aver adempiuto agli oneri richiesti, di non essere stata validamente convocata per la stipula, di non aver ricevuto le missive richiamate dal Comune e di aver subito una illegittima revoca/risoluzione unilaterale, lamentando altresì che l'amministrazione avesse affidato i lavori ad altra impresa. La Corte d'appello di Cagliari, dopo una precedente cassazione per inammissibilità dell'appello, ha nuovamente rigettato il gravame. Nel ricorso per cassazione il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e/o dell'art. 115 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avesse fondato la decisione su documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella ritualmente prodotta nei precedenti gradi, e che avesse indebitamente considerato un fascicolo cartaceo depositato tardivamente, attribuendo efficacia a documenti asseritamente diversi o non provati come conosciuti. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: il rigetto dell'appello non si fondava solo sul documento contestato, ma soprattutto sulla mancata collaborazione dell'impresa alla stipulazione del contratto, nonostante l'invito del Comune con richiesta di documenti ulteriori e indicazione della data per la stipula, nonché sul comportamento omissivo successivo dell'aggiudicatario. È stato inoltre evidenziato che la ricorrente non aveva specificamente provato le lamentate difformità documentali e che molte circostanze considerate dalla Corte di merito risultavano pacifiche o già emergenti da documenti prodotti dalla stessa parte. Il ricorso è stato dunque dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'applicazione della condanna aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero pertinenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la decisione di merito si fondava principalmente sull'accertata mancata cooperazione dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, sulla richiesta documentale rimasta solo parzialmente evasa e su fatti comunque già emergenti dagli atti di causa. Conseguentemente ha condannato il ricorrente alle spese di lite in favore del Comune, oltre a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. pari alle spese processuali, a una ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F
richiamato dall'impresa come base del preteso risarcimento per la mancata consegna dei lavori; la Corte ne riporta il richiamo storico ma non lo applica in senso favorevole al ricorrente, valorizzando invece la mancata cooperazione alla stipula.
art. 342 c.p.c.
invocato dal Comune per sostenere la nullità/inammissibilità dell'appello per difetto di specificità.
art. 115 c.p.c.
dedotto dal ricorrente come violato per l'asserita utilizzazione di documenti non ritualmente acquisiti o diversi da quelli prodotti.
art. 360 c.p.c., n. 3
norma processuale richiamata quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 16-bis, comma 1, d.l. n. 179/2012
richiamato per affermare la necessità del deposito telematico degli atti e dei documenti da parte dei difensori costituiti.
art. 380-bis c.p.c.
utilizzato nel procedimento accelerato; la Corte richiama la proposta di definizione anticipata e la richiesta di decisione del ricorrente.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna aggravata conseguente alla definizione del giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., qualificata come ipotesi di abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per attestare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che censuri la sentenza di merito senza confrontarsi con la sua effettiva ratio decidendi, cioè con la ragione giuridica e fattuale realmente posta a base della decisione.
- In materia di appalti pubblici, la tutela dell'aggiudicatario non può prescindere dalla sua collaborazione alla stipulazione del contratto e dall'adempimento integrale delle richieste documentali formulate dall'amministrazione per la formalizzazione del rapporto.
- La doglianza che contesti l'utilizzazione di documenti o di fascicoli processuali deve essere specifica e supportata da concreta dimostrazione della pretesa difformità; non è sufficiente una mera allegazione assertiva.
- Quando la decisione di merito si fonda anche su circostanze pacifiche tra le parti, su documenti prodotti dalla stessa parte ricorrente o su fatti non specificamente contestati, la censura che colpisca un solo segmento argomentativo non incide sulla tenuta complessiva della motivazione.
- La mancata presentazione dell'aggiudicatario alla stipulazione del contratto, dopo regolare invito e richiesta di documentazione, può giustificare la revoca dell'aggiudicazione o il rigetto delle pretese risarcitorie fondate sulla mancata esecuzione dell'appalto.
- La proposizione e la coltivazione di un ricorso privo di pertinenza rispetto alla ratio della decisione impugnata può esporre la parte a condanna aggravata per abuso del processo ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
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