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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19072/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (coerede)

La controversia

La controversia nasce dalla successione di un de cuius che aveva lasciato un testamento e diversi rapporti patrimoniali da ricostruire. Due coeredi hanno agito per ottenere la divisione ereditaria, sostenendo che alcuni beni intestati a una figlia costituissero donazioni indirette e chiedendo la collazione e la ricostruzione dell'asse. Il giudice di primo grado ha qualificato come donazioni indirette vari immobili e altre attribuzioni, disponendo in parte la collazione in natura o per imputazione; in seguito, nel giudizio riassunto, il Tribunale ha determinato il valore dell'asse, le quote ereditarie e ha disposto lo scioglimento della comunione ereditaria, ritenendo che i beni donati dovessero essere conferiti per imputazione e che l'unico immobile relitto non fosse comodamente divisibile, con vendita all'asta. In appello la coerede donataria ha contestato soprattutto: 1) che fosse ravvisabile una decadenza dalla facoltà di scegliere la collazione in natura o per imputazione, non essendo previsto un termine di legge; 2) che la collazione per imputazione potesse operare come conseguenza del mancato esercizio della scelta; 3) che, in presenza di un solo bene relitto indivisibile, non potesse negarsi un prelevamento in natura alle coeredi non donatarie; 4) che il prelevamento fosse stato impropriamente trasformato in una somma di denaro calcolata sul valore delle donazioni e rinviata alla vendita dell'immobile; 5) che non fossero stati considerati alcuni debiti e spese della massa, in particolare spese di riparazione di un'auto e spese funerarie e di trasporto della salma. La Corte d'appello ha accolto solo in parte l'appello, rideterminando alcune poste dell'asse e disponendo il prelevamento delle somme dovute alle coeredi non donatarie dal ricavato della vendita dell'immobile indivisibile; la coerede donataria ha quindi proposto ricorso per cassazione con cinque motivi, deducendo violazione degli artt. 746, 1287, 725 c.c. e vizio di motivazione per l'omesso esame di documenti relativi a spese e debiti dell'eredità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla collazione e alla scelta tra collazione in natura e per imputazione, affermando che, in mancanza di esercizio della scelta da parte del coerede donatario, è corretto applicare il criterio residuale della collazione per imputazione del valore alla quota di spettanza. Ha inoltre escluso che vi fosse violazione dell'art. 725 c.c., chiarendo che, quando nell'asse non vi siano beni della stessa natura di quelli conferiti, il diritto al prelevamento degli eredi non donatari non viene meno e può essere soddisfatto, per quanto possibile, con beni della stessa natura e qualità, oppure, nel caso concreto, mediante prelevamento dal ricavato della vendita dell'unico immobile indivisibile. Il quinto motivo è stato dichiarato inammissibile perché mirava a contestare la valutazione di elementi istruttori e non l'omesso esame di un fatto storico decisivo; la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva comunque esaminato le spese rivendicate e ne aveva spiegato l'esclusione. Il ricorso è stato dunque respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 746 c.c.

    La facoltà del coerede donatario di scegliere tra collazione in natura e per imputazione non è assistita da un termine decadenziale espressamente previsto; se la scelta non viene esercitata, opera il criterio residuale della collazione per imputazione del valore alla quota.

  • art. 152 c.p.c.

    Non può parlarsi di decadenza in assenza di un termine fissato dalla legge o dal giudice; il motivo che denuncia una decadenza non prevista è infondato.

  • art. 1287 c.c.

    La disciplina delle obbligazioni alternative non è pienamente sovrapponibile alla collazione; tuttavia, nel caso di mancata opzione del donatario, la collazione per imputazione resta il meccanismo applicabile in via residuale.

  • art. 744 c.c.

    Il riferimento al perimento del bene da collazionare è richiamato per evidenziare che la collazione in natura costituisce la forma principale, ma la decisione non ricava da ciò un diverso esito nel caso concreto.

  • art. 725 c.c.

    La mancanza nell'asse di beni della stessa natura di quelli donati non esclude il diritto al prelevamento degli eredi non donatari; il prelevamento va effettuato, per quanto possibile, con beni della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura.

  • art. 720 c.c.

    Quando l'unico immobile relitto è indivisibile, la corte può disporne la vendita e far prelevare le quote dal ricavato, se non sia richiesta l'assegnazione del bene in proprietà a uno o più coeredi.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio denunciabile è solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti, non la mancata considerazione di singoli elementi istruttori o documentali già valutati dal giudice di merito.

  • art. 369 c.p.c.

    La ricorrente richiama la produzione documentale nel giudizio di legittimità a sostegno del motivo, ma ciò non muta il limite del sindacato di cassazione sul vizio motivazionale.

  • art. 378 c.p.c.

    La Procura generale ha depositato memoria con richiesta di rigetto del ricorso.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato.

  • art. 337, secondo comma, c.p.c.

    È stata disposta la sospensione del giudizio di primo grado in pendenza dell'impugnazione della sentenza non definitiva.

  • art. 297 c.p.c.

    Il giudizio è stato riassunto dopo la definizione delle impugnazioni contro la sentenza non definitiva.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    A seguito del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Massime di principio

  • Nella collazione ereditaria, se al coerede donatario spetta la scelta tra conferimento in natura e per imputazione e la scelta non viene esercitata, il giudice può applicare il criterio residuale della collazione per imputazione del valore alla quota.
  • La disciplina della collazione non coincide con quella delle obbligazioni alternative in senso pieno: la collazione in natura resta la forma normalmente considerata principale, ma l'inerzia del donatario può legittimare il ricorso alla collazione per imputazione.
  • La mancata previsione di un termine legale di esercizio della scelta esclude, di regola, una decadenza automatica dalla facoltà di opzione; ciò che rileva è il comportamento processuale complessivo della parte e la persistente mancata scelta.
  • Il diritto al prelevamento degli eredi non donatari non viene meno perché nell'asse manchino beni identici a quelli conferiti; il prelevamento può essere realizzato, per quanto possibile, con beni della stessa natura e qualità oppure, in sede divisionale, mediante attribuzione del ricavato della vendita del bene indivisibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il vizio di cui all'art. 360 n. 5 c.p.c. non consente di rivalutare i documenti o gli elementi istruttori; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo che sia stato effettivamente trascurato dal giudice di merito.
  • Quando il giudice di merito esamina una voce di spesa o di debito ereditario e ne spiega l'esclusione, non è configurabile l'omesso esame del fatto decisivo solo perché la parte ritenga insufficiente la valutazione probatoria.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImplicazioni processuali
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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