Cassazione Penale, Sentenza n. 11580/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Gela che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta, ai sensi dell'art. 669, ottavo comma c.p.p., di revoca della sentenza di condanna del 24.1.2012 per presunto conflitto con una precedente sentenza di proscioglimento della Pretura di Gela del 3.3.1998 per gli stessi abusi edilizi. Alagona sosteneva che la domanda riguardava specificamente il terzo piano e la veranda, opere che sarebbero state già oggetto del proscioglimento del 1998 (oblazione), e deduceva che il G.E. aveva travisato le prove ritenendo i fatti diversi, oltre ad aver introdotto il dato probatorio inesistente secondo cui il terzo piano risultava allo stato rustico nella sentenza del 1998.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta e logica la decisione del Tribunale di Gela che aveva qualificato come ontologicamente diverse le condotte oggetto delle due pronunce: la sentenza del 1998 indicava l'opera come ancora in fase di ultimazione (o comunque allo stato rustico), mentre la sentenza di condanna del 2012 accertava che il terzo piano era completato con intonaci, pavimenti, infissi e impianti e che era stata realizzata una sopraelevazione con un quarto piano mansardato; inoltre la veranda di 41 mq. contestata nel 2012 non risultava menzionata nel proscioglimento. Poiché il presupposto per la revoca ai sensi dell'art. 669, ottavo comma c.p.p. è l'identità del fatto, la Corte ha confermato l'inammissibilità dell'istanza e ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
Richiamata in relazione alla sentenza di patteggiamento che ha poi dato luogo alla pronuncia di condanna impugnata; la Corte non discute il patteggiamento in sé ma lo contesto fattuale rispetto al proscioglimento precedente.
art. 669, ottavo comma, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la revoca di una successiva sentenza per conflitto con un precedente giudicato; la Corte richiama il requisito dell'identità del fatto come presupposto per la revoca e conferma che l'identità va valutata anche tenendo conto della collocazione temporale e della effettiva estrinsecazione di nuove condotte.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma usata per giustificare la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.
Giurisprudenza: Sez. 5, sentenza n. 18020 del 10/02/2022 (Laudani), Rv. 283371
Richiamata per il principio secondo cui, se una nuova condotta è posta in essere dopo la cessazione di quella precedente, pur se identica nella forma materiale, si può trattare di un fatto diverso ai fini dell'identità del reato.
Massime di principio
- Per ottenere la revoca di una sentenza di condanna ai sensi dell'art. 669, ottavo comma c.p.p. occorre provare l'identità del fatto oggetto dei due giudicati: una mera sovrapposizione parziale delle opere non è sufficiente.
- L'identità del fatto va valutata anche sotto il profilo temporale: se lavori o attività illecite proseguono o vengono ripresi in un momento successivo, possono costituire un fatto nuovo e autonomo rispetto a un pregresso proscioglimento.
- La documentazione e le risultanze probatorie delle precedenti pronunce vanno esaminate concretamente: differenze nello stato di completamento dell'opera (ad es. rustico vs completato con finiture e impianti) possono essere decisive per escludere l'identità del fatto.
- La presenza di opere aggiuntive o varianti non contemplate nella precedente sentenza (ad es. una veranda non citata nel proscioglimento) tende a dimostrare la non identità e quindi l'inammissibilità della richiesta di revoca.
- In caso di dubbio sull'identità materiale e temporale delle condotte, il giudice dell'esecuzione può dichiarare inammissibile la richiesta; l'onere probatorio grava sul richiedente la revoca.
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