Sentenza n. 448/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento: 1) dell’informativa antimafia interdittiva della Prefettura di Cosenza del 22.5.2020; 2) di tutti gli atti istruttori inerenti all’informativa di cui sub 1), ivi compreso il parere del Gruppo Interforze ancorché non conosciuto; 3) della nota -OMISSIS--OMISSIS- del 15.06.2020; 4) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: informativa antimafia interdittiva del 22 maggio 2020, con i relativi atti istruttori, nonché la conseguente risoluzione dei rapporti contrattuali da parte del GSE
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'informativa antimafia deducendo la violazione degli artt. 84, 91, 92 e 93 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 1, commi 52-57, l. 190/2012, degli artt. 3, 7 e 10-bis l. 241/1990, dell'art. 6, par. 1, TUE, dell'art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'art. 41 Cost. e del D.P.C.M. 18 aprile 2013, nonché difetto di motivazione e istruttoria, erronea presupposizione, travisamento, manifesta illogicità, irragionevolezza, contraddittorietà e sviamento. In particolare, ha contestato la mancata instaurazione del contraddittorio procedimentale, l'assenza di elementi concreti di permeabilità mafiosa e la valorizzazione di rapporti parentali e societari ritenuti non attuali o meramente formali. La ricorrente ha sostenuto che il mutamento della compagine sociale non fosse simulato, che alcuni soggetti fossero estranei ai contesti criminali, che non vi fossero convivenza, frequentazioni o legami affaristici provati e che le partecipazioni in altre società fossero irrilevanti. In corso di giudizio ha inoltre valorizzato sopravvenute assoluzioni penali divenute definitive, sostenendo il venir meno del quadro indiziario posto a fondamento dell'interdittiva.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso la violazione del contraddittorio procedimentale, rilevando che, all'epoca dell'adozione dell'interdittiva, l'art. 92 del d.lgs. 159/2011 non imponeva alla Prefettura l'instaurazione del contraddittorio e che la deroga alle regole partecipative era compatibile con il diritto unionale in ragione delle esigenze di ordine pubblico e della finalità preventiva della misura. Quanto al merito, il giudice ha ribadito che l'interdittiva antimafia non richiede un accertamento penale definitivo della responsabilità o dell'appartenenza mafiosa, potendo fondarsi su elementi sintomatici e indiziari valutati secondo una prognosi probabilistica e secondo il criterio del più probabile che non. Gli elementi devono essere esaminati unitariamente. Nel caso concreto, la Prefettura aveva legittimamente considerato l'estromissione di un socio dopo l'adozione di una misura cautelare penale, il repentino riassetto della compagine sociale, la presenza di familiari e soggetti con pregressi rapporti societari con persone coinvolte in procedimenti o operazioni antimafia, nonché la possibile continuità gestionale e l'utilizzo di soggetti interposti. La mancata convivenza, l'assenza di ruoli formali, la forma giuridica dell'estromissione e l'esiguità delle partecipazioni non sono state ritenute decisive, poiché la Prefettura aveva valutato la sostanza dei rapporti, la loro convergenza e la repentinità delle operazioni societarie. Le assoluzioni penali sopravvenute non incidono sulla legittimità dell'interdittiva, da valutarsi con riferimento alla situazione esistente al momento dell'adozione, ferma la possibilità di un riesame amministrativo alla luce delle sopravvenienze. È stata esclusa anche la configurabilità di una mera interdittiva a cascata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
artt. 84, 91, 92 e 93 d.lgs. 159/2011
L'informativa antimafia è una misura preventiva fondata su una valutazione prefettizia prognostica del pericolo di infiltrazione mafiosa, effettuata sulla base di elementi sintomatici e indiziari valutati complessivamente.
art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011
La disciplina del contraddittorio procedimentale introdotta dalla riforma non era applicabile all'interdittiva adottata prima della sua entrata in vigore.
artt. 7 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative ordinarie non imponevano, all'epoca del provvedimento, l'instaurazione del contraddittorio nel procedimento prefettizio antimafia, salva la deroga giustificata da esigenze di ordine pubblico.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione dell'interdittiva risulta sufficiente quando espone una pluralità di elementi concreti, concordanti e valutati in chiave unitaria.
art. 6, par. 1, TUE
Il diritto unionale non impedisce limitazioni al contraddittorio procedimentale nelle misure antimafia, purché giustificate e non sproporzionate rispetto alle esigenze di interesse generale.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
Il diritto a una buona amministrazione e al contraddittorio può essere limitato, nel procedimento antimafia, dalle esigenze di prevenzione e ordine pubblico secondo un giudizio di proporzionalità.
art. 416-bis c.p.
Il richiamo a condanne o contestazioni relative a condotte aggravate dal metodo mafioso costituisce uno degli elementi indiziari valutabili dalla Prefettura, senza necessità di un definitivo accertamento penale della permeabilità dell'impresa.
art. 1, commi 52-57, l. 190/2012
D.P.C.M. 18 aprile 2013
Massime di principio
- La legittimità di un'informativa antimafia deve essere valutata con riferimento alla situazione giuridico-fattuale esistente al momento dell'istruttoria e dell'adozione del provvedimento; le sopravvenienze non ne determinano ex se l'illegittimità, ma possono giustificare un successivo riesame da parte della Prefettura.
- L'informativa antimafia è una misura preventiva e non richiede l'accertamento definitivo di una responsabilità penale o dell'appartenenza dell'imprenditore a un'organizzazione mafiosa; è sufficiente un quadro indiziario concreto, specifico e complessivamente attendibile, idoneo a fondare, secondo una valutazione probabilistica, il pericolo di infiltrazione o condizionamento mafioso.
- Gli elementi indiziari posti a fondamento dell'informativa antimafia devono essere valutati unitariamente e non atomisticamente; la convergenza di rapporti parentali, cointeressenze societarie, vicende giudiziarie e repentini mutamenti della compagine può dimostrare il rischio di continuità gestionale o di interposizione personale anche in assenza di prove dirette dell'eterodirezione mafiosa.
- I rapporti di parentela possono assumere rilievo nell'informativa antimafia quando, per natura, intensità e caratteristiche concrete, consentano di ritenere, secondo il criterio del più probabile che non, che le decisioni dell'impresa possano essere influenzate, anche indirettamente, da soggetti contigui o appartenenti alla criminalità organizzata; il mero decorso del tempo o l'assenza di convivenza non escludono da soli tale rischio.
- Nel procedimento prefettizio antimafia anteriore all'introduzione dello specifico contraddittorio previsto dall'art. 92, comma 2-bis, d.lgs. 159/2011, non sussisteva un obbligo generalizzato di applicare le garanzie partecipative degli artt. 7 e 10-bis l. 241/1990, in ragione delle esigenze di prevenzione e ordine pubblico proprie della misura.
- Il sindacato del giudice amministrativo sull'informativa antimafia riguarda la logicità e attendibilità della valutazione prefettizia rispetto ai fatti accertati, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella discrezionale dell'autorità di prevenzione quando il quadro indiziario sia concreto, coerente e non manifestamente illogico.
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