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Sentenza

Sentenza n. 246/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 19537/2024.

Giustizia amministrativa202504036

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Lazio n. 19537/2024, che aveva respinto il ricorso contro le graduatorie nazionali AFAM e contro il DM n. 597/2018

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docenti AFAM)

Prevale il privato

La controversia

Gli originari ricorrenti avevano impugnato il DM n. 597 del 14 agosto 2018 e le graduatorie nazionali per il conferimento di incarichi a tempo indeterminato e determinato al personale docente AFAM, contestando l'esclusione del servizio prestato presso Accademie di Belle Arti legalmente riconosciute o paritarie dal computo dei tre anni accademici richiesti e l'impossibilità di presentare telematicamente la domanda e inserire tale servizio. In primo grado avevano ottenuto l'inserimento con riserva nelle graduatorie, disposto anche tramite commissario ad acta, e successivamente erano stati assunti a tempo indeterminato senza riserva. Il TAR aveva tuttavia respinto il ricorso. In appello gli interessati hanno chiesto anzitutto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere per effetto dell'assunzione definitiva. In subordine hanno riproposto le censure di merito, sostenendo che la legge n. 508/1999 e la legge n. 205/2017 non distinguessero, ai fini considerati, tra istituzioni AFAM statali e non statali; hanno inoltre contestato la lettura ministeriale dell'art. 22-bis del d.l. n. 50/2017 e riproposto l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, della legge n. 508/1999 e dell'art. 1, commi 653-655, della legge n. 205/2017, ove interpretati nel senso di escludere le istituzioni AFAM non statali, per violazione degli artt. 3, 4, 33 e 35 Cost.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza esaminare le questioni di merito. Ha ritenuto che gli appellanti avessero conseguito il bene della vita perseguito, costituito dall'assunzione a tempo indeterminato senza riserve e condizioni. L'assunzione era stata disposta autonomamente dalle Accademie AFAM, estranee al giudizio e non vincolate dall'esecuzione di una pronuncia giurisdizionale; pertanto non si trattava del mero mantenimento di un inserimento cautelare con riserva, ma del definitivo soddisfacimento della pretesa sostanziale. Ogni ulteriore questione di merito dell'appello è stata assorbita. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità e della non univocità della fattispecie.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando il ricorrente ottiene integralmente il bene della vita perseguito.

  • art. 38 c.p.a.

    Richiamato quale disposizione applicabile alla decisione.

  • art. 9, comma 1, DM n. 597/2018

    Riguarda le graduatorie nazionali nelle quali gli appellanti erano stati inseriti con riserva.

  • art. 2, comma 1, legge n. 508/1999

    Era oggetto della riproposta questione di legittimità costituzionale, non esaminata per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 1, commi 653-655, legge n. 205/2017

    Era oggetto della riproposta questione di legittimità costituzionale, non esaminata per la cessazione della materia del contendere.

  • art. 22-bis d.l. n. 50/2017

    Richiamato nel contrasto interpretativo relativo al processo di statizzazione delle istituzioni AFAM non statali; la questione è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nelle more del giudizio, il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, rendendo non più utile una pronuncia sull'annullamento dell'atto impugnato.
  • L'assunzione a tempo indeterminato senza riserve e condizioni soddisfa integralmente la pretesa del candidato o docente all'inserimento utile nella procedura di reclutamento e determina la cessazione della materia del contendere, anche se l'assunzione è stata disposta autonomamente da soggetti estranei al giudizio.
  • Quando la parte ottiene il risultato sostanziale perseguito, le questioni di merito e le eventuali questioni di legittimità costituzionale riproposte in via subordinata devono essere assorbite, non essendo più necessaria una decisione sull'atto originariamente impugnato.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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