Cassazione Penale, Sentenza n. 28325/2023 del 03/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (in parte assolta su un fatto), rideterminando la pena. Il ricorrente deduceva: (1) vizi di motivazione e inosservanza di norme civilistiche e fallimentari in relazione alla qualificazione di "amministratore di fatto"; (2) errori nella ricostruzione e qualificazione contabile dei prelievi (contestando la qualificazione dei prelievi quale distrazione e l'uso di poste contabili come crediti verso soci); (3) vizio sulla valutazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (sosteneva che non era stata dimostrata la ricaduta sui creditori); (4) errore nel diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso: ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi. Sul punto della qualifica di amministratore di fatto ha confermato la valutazione di merito basata sul compendio probatorio complessivo (deleghe operative, rapporti con clienti e commercialista, organizzazione dei lavori). Sui prelievi ha ritenuto che la documentazione difensiva non giustificasse neppure il 25% delle somme contestate e che i giudici di merito avessero effettuato una puntuale disamina; perciò il motivo è inammissibile per mancato confronto con i dati decisivi. Sulla circostanza aggravante (art. 219 l.f.) la Corte ha ritenuto provato il rilevante danno patrimoniale in relazione ai prelievi per circa 220.000 euro che avevano "sostanzialmente svuotato la società". Quanto alle attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) ha confermato il diniego per mancanza di elementi nuovi e positivi idonei a modificarne la valutazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese.
Norme richiamate
art. 2639 cod. civ.
Richiamato nel contesto della valutazione dei presupposti per attribuire la qualifica di "amministratore di fatto"; la Corte rileva che l'accertamento richiede valutazione complessiva degli atti e dei comportamenti, non un'analisi atomistica.
art. 216 legge fallimentare (I. fall.)
Utilizzato per inquadrare la responsabilità penale dell'amministratore di fatto: la fattispecie è applicabile a chi è stato preposto all'amministrazione e al controllo della società, indipendentemente dallo status di fallito.
art. 217 legge fallimentare (I. fall.)
Richiamato insieme alle norme della l.f. in tema di reati fallimentari e responsabilità del gestore effettivo.
art. 219 legge fallimentare (I. fall.)
Norma sulla circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità: la Corte conferma che è necessaria una valutazione non solo del valore sottratto ma anche dell'effettivo danno subito dalla massa dei creditori; nel caso i prelievi hanno prodotto un danno complessivo rilevante.
art. 222 legge fallimentare (I. fall.)
Richiamato per la responsabilità del socio divenuto illimitatamente responsabile in caso di ingerenza nell'amministrazione; la decisione specifica che la responsabilità può essere contestata anche sulla base di indebite ingerenze gestorie.
art. 2262 cod. civ.
Citato fra le norme civilistiche rilevanti in tema di scritture e rilevazione delle operazioni contabili; la Corte non ha ritenuto che le contestazioni civilistiche potessero scalfire la valutazione probatoria dei giudici di merito.
art. 2303 cod. civ.
Riferimento alle regole civilistiche in tema di imputazione delle poste patrimoniali; la Corte ha ritenuto che le argomentazioni difensive non abbiano dimostrato la corretta ricostruzione contabile tale da escludere la distrazione.
art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato in relazione ai profili fiscali e di contabilizzazione; la Corte osserva che le deduzioni fiscali non dimostrano la natura lecita dei prelievi contestati.
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto insufficiente la documentazione offerta per riconoscere attenuanti, richiedendo elementi positivi e specifici da valutare favorevolmente.
art. 110 cod. pen.
Richiamato come possibile profilo di concorso di persone nel reato fallimentare, ove pertinente; la sentenza analizza vari profili di responsabilità (concorso, amministratore di fatto, socio diventato illimitatamente responsabile).
art. 2320 cod. civ.
Richiamato in relazione all'ingerenza nella gestione societaria quale causa per l'estensione della responsabilità personale del socio.
art. 147 legge fallimentare (I. fall.)
Citato rispetto all'estensione del fallimento al socio divenuto illimitatamente responsabile; la Corte individua profili alternativi di responsabilità soggettiva del ricorrente.
art. 223 legge fallimentare (I. fall.)
Rilevante per il concetto di "preposto all'amministrazione"; la Corte conferma che l'essere stato preposto effettivamente è sufficiente per la responsabilità ai sensi della l.f.
art. 173, comma 1 disp. att. cod. proc. pen.
Citato in relazione ai limiti del ricorso per cassazione e alla formulazione dei motivi d'impugnazione; la Corte sottolinea la necessità di rispettare i limiti formali di impugnazione.
Massime di principio
- La qualificazione di "amministratore di fatto" si fonda su una valutazione complessiva e comparativa degli elementi di prova: singoli atti isolati possono non essere decisivi, ma la somma degli indizi può comprovare la gestione effettiva.
- Le contestazioni riguardanti prelievi non contabilizzati richiedono prove concrete di provenienza, pertinenza e destinazione dei pagamenti; documentazione generica o parziale difficilmente scalfisce le conclusioni dei giudici di merito.
- Per applicare l'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità (art. 219 l.f.) non è sufficiente il valore nominale dei beni sottratti: occorre verificare l'effettivo pregiudizio confluito nella massa dei creditori e l'incapacità della massa attiva di soddisfarne i crediti.
- Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) richiede elementi nuovi e positivi suscettibili di valutazione favorevole; mere contestazioni di merito già affrontate non sono sufficienti.
- In cassazione la verifica è principalmente di legittimità e di correttezza logico-argomentativa della motivazione di merito: la Corte non sostituisce la valutazione dei fatti operata dai giudici di merito salvo vizi di motivazione o di diritto manifeste.
- Chi impugna deve confrontarsi esplicitamente con i dati probatori e la motivazione di merito: omissioni nel confronto con le argomentazioni chiave del giudice di appello possono determinare l'inammissibilità o la manifesta infondatezza del motivo.
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