Sentenza n. 524/2026 - Genova, Sezione 1
per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno subito per effetto della ritardata assunzione in qualità di vincitore del concorso pubblico indetto con d.m. 23 febbraio 2016 n. 106 per la classe di concorso AK55 (Sassofono).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ritardata assunzione a tempo indeterminato conseguente all'illegittima attribuzione di punteggio a un altro candidato nella graduatoria concorsuale
Esito
Favorevole al ricorrente (docente vincitore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, inizialmente collocato al secondo posto nella graduatoria del concorso per la classe AK55, aveva impugnato gli atti della procedura. Il Consiglio di Stato aveva definitivamente accertato l'illegittima attribuzione di due punti al candidato originariamente vincitore e disposto, in sostanza, il collocamento del ricorrente al primo posto. La graduatoria era stata quindi rettificata e il ricorrente assunto con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2017, ma con decorrenza economica e presa di servizio dal 9 ottobre 2019. Egli ha chiesto il risarcimento delle differenze retributive relative al periodo intermedio, nonché l'importo del beneficio economico previsto per la formazione del personale docente, detraendo l'indennità di disoccupazione percepita nei periodi privi di servizio. Il Ministero ha eccepito la tardività della domanda ai sensi dell'art. 30, comma 5, c.p.a., ha contestato la sussistenza della responsabilità dell'amministrazione e ha criticato la quantificazione del danno, chiedendone almeno la riduzione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha respinto l'eccezione di tardività, ritenendo che il termine di 120 giorni previsto dall'art. 30, comma 5, c.p.a. decorra dal passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato, che si verifica allo spirare dei termini per proporre ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione o revocazione ordinaria. Sommando tali termini al successivo termine decadenziale di 120 giorni, la notificazione del ricorso il 19 febbraio 2021 è stata considerata tempestiva. Nel merito, il giudice ha ritenuto integrati tutti gli elementi della responsabilità aquiliana dell'amministrazione: l'illegittima attribuzione del punteggio costituiva il fatto illecito; la mancata percezione della retribuzione spettante nel periodo di ritardata assunzione costituiva il danno patrimoniale, nei limiti concretamente provati; sussisteva il nesso causale; l'illegittimità del provvedimento determinava una presunzione di colpa dell'amministrazione, non superata dal Ministero, trattandosi di errore ordinario nella valutazione dei titoli e non di una situazione fattuale o giuridica complessa. Il TAR ha tuttavia precisato che l'illegittimità dell'atto non comporta automaticamente il diritto alle retribuzioni non percepite, poiché queste presuppongono lo svolgimento della prestazione lavorativa. Nel caso concreto, il ricorrente aveva comunque prestato servizio di supplenza per il periodo rilevante, salvo i periodi di disoccupazione per i quali aveva percepito l'indennità, e non aveva richiesto somme per il 2017. Il danno è stato liquidato equitativamente ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., comprendendo le differenze retributive richieste per il 2018 e il 2019, nella misura riconosciuta in motivazione, e 1.000 euro per il beneficio economico previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015. Trattandosi di debito di valore, sono stati riconosciuti cumulativamente rivalutazione monetaria e interessi. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 30, comma 5, c.p.a.
o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in giudicato della relativa sentenza
La domanda risarcitoria collegata a un giudizio di annullamento può essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza; il termine decorre dopo il consolidamento della decisione, individuato allo spirare dei termini per ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione o revocazione ordinaria.
art. 52, commi 3 e 5, c.p.a.
Consente di prorogare la scadenza del termine processuale al primo giorno non festivo quando il termine scade in giorno festivo o non lavorativo, secondo quanto applicato dal giudice.
art. 84 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla l. 24 aprile 2020 n. 27
Norma richiamata per la sospensione straordinaria dei termini processuali durante l'emergenza pandemica.
art. 36, comma 3, d.l. 8 aprile 2020 n. 23, convertito dalla l. 5 giugno 2020 n. 40
Norma richiamata, insieme all'art. 84 d.l. n. 18/2020, per il computo della sospensione straordinaria dei termini.
art. 2043 c.c.
La responsabilità dell'amministrazione per attività provvedimentale illegittima è ricondotta al modello della responsabilità aquiliana e richiede la prova del fatto illecito, del danno ingiusto, del nesso causale e dell'elemento soggettivo.
art. 2697 c.c.
Nell'azione risarcitoria il ricorrente deve provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità dell'amministrazione.
art. 115 c.p.c.
L'azione risarcitoria davanti al giudice amministrativo è soggetta alle regole ordinarie sull'onere della prova, non al metodo acquisitivo proprio del processo impugnatorio.
art. 142, comma 2, r.d. 31 agosto 1933 n. 1592
La violazione della disposizione, relativa alla contemporanea iscrizione presso istituzioni di istruzione superiore, contribuiva a rendere illegittima l'attribuzione del punteggio per il titolo di studio del candidato controinteressato.
artt. 1226 e 2056 c.c.
Consentono la liquidazione equitativa del danno patrimoniale, applicata per determinare l'importo risarcibile.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015 n. 107
Prevede il beneficio economico per la formazione del personale docente, riconosciuto nel caso concreto per il biennio di interesse.
Massime di principio
- La domanda risarcitoria collegata all'illegittimità di un provvedimento amministrativo può essere proposta entro 120 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio di annullamento; per una sentenza del Consiglio di Stato, il passaggio in giudicato si verifica allo spirare dei termini per proporre ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione o revocazione ordinaria, ai quali segue il termine decadenziale di 120 giorni.
- Nell'azione risarcitoria per attività amministrativa illegittima il ricorrente deve provare, secondo le regole ordinarie, il fatto illecito, il danno ingiusto, il nesso causale e la colpa o il dolo dell'amministrazione; non opera il metodo acquisitivo tipico del giudizio impugnatorio.
- L'accertata illegittimità del provvedimento determina una presunzione di colpa dell'amministrazione, che può essere superata mediante la prova dell'errore scusabile derivante, ad esempio, da contrasti interpretativi, dalla complessità dei fatti o dal comportamento delle parti.
- La ritardata assunzione non comporta automaticamente il diritto al risarcimento delle retribuzioni non percepite, poiché la retribuzione presuppone lo svolgimento della prestazione lavorativa; il danno può essere riconosciuto quando il dipendente dimostri di avere prestato attività lavorativa nel periodo rilevante o provi concretamente il diverso pregiudizio patrimoniale.
- Il danno patrimoniale derivante dalla ritardata assunzione può essere liquidato equitativamente quando ne sia certa l'esistenza ma non sia possibile determinarne precisamente l'ammontare; se l'illecito civile produce un debito di valore, interessi e rivalutazione monetaria sono cumulabili secondo i criteri applicabili.
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