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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13029/2026 del 09/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente denunciava un conflitto di competenza ex art. 30, comma 2, cod. proc. pen., sostenendo che i medesimi fatti a lei contestati erano già oggetto di udienza preliminare innanzi al Tribunale di Vallo della Lucania. Chiedeva pertanto che, ove il G.i.p. non si dichiarasse incompetente, gli atti fossero trasmessi immediatamente alla Corte di cassazione per la risoluzione del conflitto. Il G.i.p. di Latina, avendo già emesso il decreto di giudizio immediato, si limitò ad inserirne la denuncia "agli atti" anziché trasmettere la denuncia e la documentazione alla Corte di cassazione, come previsto dalla norma.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, dichiarando l'ordinanza del G.i.p. di Latina abnorme perché il giudice che riceve la denuncia di conflitto non può decidere sulla sua ammissibilità o fondatezza bensì deve trasmettere immediatamente la denuncia e la documentazione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen. La sentenza ha quindi annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la trasmissione degli atti allo stesso Ufficio.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2, cod. proc. pen.

    "Il giudice trasmette immediatamente alla Corte di cassazione la denuncia e la documentazione nonché copia degli atti necessari alla risoluzione del conflitto, con l'indicazione delle parti e dei difensori e con eventuali osservazioni"

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che il giudice davanti al quale è denunciato il conflitto non può rigettare né dichiarare inammissibile la denuncia né compiere alcuna valutazione di merito: è obbligato ad investire immediatamente la Corte di cassazione della questione inviando la denuncia e la documentazione necessaria

  • art. 28, cod. proc. pen.

    La norma definisce la situazione astratta di conflitto (due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione dello stesso fatto): la denuncia di parte deve rappresentare una situazione corrispondente all'art. 28 perché sussista l'obbligo di trasmissione alla Corte di cassazione

  • art. 30, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata dalla giurisprudenza: la presentazione della denuncia di conflitto non sospende il processo, ma ciò non autorizza il giudice a trattenere la decisione sulla denuncia invece di trasmetterla alla Corte di cassazione

Massime di principio

  • Quando una denuncia di conflitto di competenza è presentata (dal pubblico ministero o dalle parti), il giudice davanti al quale è proposta non può decidere sulla sua ammissibilità o fondatezza: deve trasmettere immediatamente la denuncia e la documentazione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 30, comma 2, cod. proc. pen.
  • L'emissione di un decreto di giudizio immediato o l'ulteriore corso del procedimento non impediscono al giudice di ottemperare all'obbligo di trasmissione: il fatto che il processo prosegua non legittima il deposito della denuncia "agli atti" in luogo della trasmissione.
  • La presentazione della denuncia di conflitto non sospende automaticamente il procedimento (art. 30, comma 3), ma il giudice resta obbligato a inviare la questione alla Corte di cassazione; l'omissione è un atto abnorme e immediatamente impugnabile per cassazione.
  • Perché scatti l'obbligo di trasmissione è necessario che la situazione dedotta corrisponda al quadro previsto dall'art. 28 (due o più giudici che contemporaneamente prendono o rifiutano di prendere cognizione del medesimo fatto): la verifica formale di questa corrispondenza non può essere sostituita da una delibazione di merito da parte del giudice di merito.
  • In caso di omissione del dovere di trasmissione da parte del giudice, il rimedio efficace è il ricorso per cassazione; la Corte può annullare senza rinvio il provvedimento abnorme e disporre la trasmissione degli atti secondo quanto previsto dalla norma.

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