Sentenza n. 56/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia (Sezione seconda) n. 2009/2023, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione II, n. 2009/2023, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro la deliberazione della Giunta comunale recante un atto di indirizzo sugli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e sull’indennità di occupazione
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti in primo grado, proprietari di immobili colpiti da ordinanze di demolizione, avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale relativa agli immobili abusivi acquisiti al patrimonio comunale e occupati sine titulo dai responsabili degli abusi o dai loro aventi causa. Avevano dedotto, tra l’altro, l’omessa deliberazione consiliare sull’eventuale mantenimento dei beni per finalità pubbliche; l’impossibilità di fondare su valutazioni generali la conservazione dei singoli manufatti; l’assenza di un danno indennizzabile derivante dall’occupazione; l’impossibilità per il Comune di godere, locare o alienare immobili privi di dichiarazione puntuale di pubblico interesse e, in alcuni casi, sprovvisti di agibilità, scarichi fognari e fornitura idrica; l’invasione delle competenze del Consiglio comunale da parte della Giunta in violazione dell’art. 42, comma 2, d.lgs. n. 267/2000; l’illegittimità dei criteri di quantificazione e della decorrenza dell’indennizzo, nonché una disparità di trattamento tra diverse tipologie di immobili. Il TAR aveva dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo l’atto di indirizzo privo di carattere immediatamente precettivo e lesivo. In appello, due dei quattro ricorrenti originari hanno contestato tale statuizione, sostenendo che la deliberazione contenesse invece prescrizioni immediatamente operative sullo sgombero e sull’indennità di occupazione e che il Comune intendesse esercitare poteri di autotutela ex art. 823 c.c.; hanno inoltre riproposto i motivi di primo grado non esaminati.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l’appello nel dispositivo dichiarandolo inammissibile, confermando sostanzialmente la decisione del TAR. Il Collegio ha ricordato che il ricorso amministrativo richiede sia la legittimazione, quale titolarità di una posizione differenziata, sia un interesse concreto e attuale, consistente nell’utilità direttamente conseguibile dall’accoglimento della domanda. Nel caso concreto, la deliberazione della Giunta era un atto di indirizzo gestionale rivolto agli uffici, privo di effetti lesivi immediati e subordinato all’adozione di successivi atti attuativi. Pertanto, l’annullamento dell’atto non avrebbe procurato agli appellanti alcuna utilità attuale. Le censure relative alla futura richiesta di indennità, sia nell’an sia nel quantum, riguardavano poteri non ancora esercitati e risultavano quindi irritualmente proposte. Le controversie concernenti la materiale richiesta dell’indennità appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, che può eventualmente disapplicare gli atti presupposti illegittimi ove rilevanti. I motivi di primo grado riproposti sono stati dichiarati inammissibili perché il ricorso originario era privo di interesse e il TAR non li aveva esaminati. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.
Norme richiamate
art. 31, comma 5, d.P.R. n. 380/2001
La disposizione è richiamata quale base normativa dell’acquisizione al patrimonio comunale degli immobili abusivi cui si riferivano le direttive comunali sull’indennizzo.
art. 42, comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
È stata invocata dai ricorrenti per sostenere che la decisione sull’eventuale mantenimento dei beni per finalità pubbliche rientrasse nelle competenze del Consiglio comunale; la questione non è stata esaminata nel merito per la ritenuta carenza di lesività dell’atto impugnato.
art. 823 c.c.
È stato richiamato dagli appellanti in relazione all’ipotizzato esercizio di poteri di autotutela sui beni pubblici; il giudice ha rilevato che tali poteri non risultavano concretamente esercitati.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte privata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- L’impugnazione di un atto amministrativo è ammissibile solo se il provvedimento è immediatamente lesivo della posizione del ricorrente e il suo annullamento è idoneo a procurargli un’utilità concreta e attuale; non è sufficiente una lesione meramente eventuale o mediata da successivi atti applicativi.
- Un atto qualificato come indirizzo gestionale, privo di effetti precettivi immediati e subordinato all’adozione di determinazioni attuative, non è autonomamente impugnabile dal privato se non incide direttamente sulla sua sfera giuridica.
- Le contestazioni relative a un futuro provvedimento applicativo, compresi l’an e il quantum di una futura richiesta indennitaria, non possono essere proposte anticipatamente quando il potere amministrativo non sia stato ancora esercitato.
- Quando la controversia riguarda la materiale richiesta di un’indennità e non direttamente l’esercizio di un potere amministrativo lesivo, la cognizione spetta al giudice ordinario; quest’ultimo può disapplicare, ove rilevanti, eventuali atti amministrativi presupposti ritenuti illegittimi.
- La declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse dell’impugnazione dell’atto presupposto comporta l’inammissibilità dei motivi di merito riproposti e non esaminati dal giudice di primo grado.
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