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Ordinanza

Ordinanza n. 768/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600910

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. III, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti o gli atti della prova pratica e della prova orale della procedura selettiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (azienda sanitaria)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato in sede cautelare l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare. Le censure esaminate riguardavano il limite temporale della prova pratica, una asserita disparità di trattamento tra candidati e la regolarità della verbalizzazione. È stata inoltre dedotta la necessità di una tutela cautelare in relazione al successivo svolgimento della prova orale.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto non superate le condivisibili valutazioni già espresse dal TAR sui diversi profili relativi al limite temporale della prova pratica, alla dedotta disparità di trattamento e alla regolarità della verbalizzazione. Quanto al periculum in mora, ha escluso l’esistenza di un pregiudizio non altrimenti ovviabile in sede cautelare, rilevando la possibilità di differire la prova orale all’esito di un eventuale giudizio favorevole al ricorrente. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della natura delle questioni trattate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione costituisce il riferimento processuale per l’appello cautelare esaminato dal Consiglio di Stato.

Massime di principio

  • L’appello cautelare deve essere respinto quando le valutazioni del giudice di primo grado sui profili di fumus boni iuris risultino condivisibili e non siano state efficacemente superate dalle censure dell’appellante.
  • In assenza di un pregiudizio grave e non altrimenti ovviabile in sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando l’amministrazione possa differire la prova o l’adempimento successivo fino all’esito del giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareConcorsi pubblici
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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