Sentenza n. 1126/2026 - Milano, Sezione 3
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2474/2024 (recte: n. 2747/2024) del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 29/05/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2747/2024, relativa all’assegnazione della carta elettronica del docente per cinque anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo l’inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 2747/2024, che aveva condannato l’Amministrazione ad assegnargli la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00. L’errore materiale nell’indicazione del numero della sentenza è stato ritenuto riconoscibile e non impeditivo dell’individuazione del titolo esecutivo. Il ricorrente ha inoltre chiesto la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione. Dopo un ordine istruttorio, il ricorrente ha depositato il testo integrale della sentenza e l’attestazione del passaggio in giudicato. È stata verificata anche la notifica del titolo esecutivo e il rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza civile, la sua notificazione al Ministero e il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni. L’inottemperanza è risultata incontestata e il credito era certo nell’an e nel quantum. Il Ministero è stato quindi ordinato di rilasciare al ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa euro 2.500,00 entro centoventi giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. È stata negata la maggiorazione per interessi, poiché l’importo della carta è previsto al valore nominale dall’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 28 novembre 2016. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario dello stesso ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. Non è stato previsto alcun compenso commissariale, trattandosi di adempimento connesso ai doveri d’istituto. Le spese sono state compensate, in ragione della tardiva regolarizzazione delle produzioni documentali da parte del ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, prima di poter procedere esecutivamente nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente.
art. 2, comma 1, d.P.C.M. 28 novembre 2016
Determina in euro 500,00 per ciascun anno scolastico il valore nominale della carta del docente; pertanto non è dovuta una maggiorazione per interessi sull’importo da accreditare.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’errore materiale nell’indicazione degli estremi del titolo esecutivo non rende inammissibile il ricorso quando, sulla base degli atti e dei documenti prodotti, il provvedimento da eseguire è comunque individuabile con certezza.
- L’azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è procedibile quando il titolo esecutivo è passato in giudicato, è stato notificato all’amministrazione ed è decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- Quando l’amministrazione non contesta l’inadempimento e non fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento sulla base della dichiarazione del ricorrente e della documentazione del giudicato, se il credito risulta certo nell’an e nel quantum.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a operare in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione oltre il termine assegnato.
- Quando il titolo impone l’accredito di un beneficio determinato al valore nominale dalla disciplina applicabile, l’esecuzione deve limitarsi all’importo nominale previsto e non comprende automaticamente una maggiorazione a titolo di interessi.
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