Cassazione Penale, Sentenza n. 24387/2023 del 07/06/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza di convalida del 16/01/2023 del G.I.P. relativa al provvedimento del Questore dell'11/01/2023 che imponeva a Ermeti l'obbligo di presentazione presso l'ufficio di polizia in occasione delle partite del Rimini FC. Il ricorrente deduceva la nullità della convalida per mancata indicazione dell'ora di deposito dell'ordinanza di convalida, con conseguente incertezza sulla tempestività della stessa rispetto ai termini di legge (notifica del provvedimento del Questore 12/01/2023 ore 15:20; richiesta di convalida del P.M. depositata 14/01/2023 ore 12:00; convalida pronunciata il 16/01/2023 ma priva di indicazione oraria). La questione rilevava perché il decorso del termine complessivo di 96 ore dalla notificazione poteva rendere inefficace la misura se la convalida non fosse intervenuta entro tale termine, e l'assenza dell'ora impediva di accertarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Pur richiamando la giurisprudenza secondo la quale il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del P.M. non comporta necessariamente inefficacia della misura qualora la convalida del giudice sia intervenuta entro 96 ore dalla notificazione, la Corte ha constatato una incertezza non superabile dagli atti in relazione all'orario di deposito dell'ordinanza di convalida del 16/01/2023. Poiché il termine delle 96 ore decorrente dalla notificazione (12/01/2023 ore 15:20) scadeva il 16/01/2023 alle ore 15:20, e l'ordinanza di convalida non indicava l'ora, si è verificata una situazione di incertezza oggettiva che impone l'annullamento. La Corte ha pertanto annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore dell'11/01/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione; ha inoltre ordinato che la Cancelleria comunichi il dispositivo al Questore di Forlì-Cesena.
Norme richiamate
Termini per la convalida (termine di 48 ore per l'intervento del P.M. e termine complessivo di 96 ore per la convalida giudiziale)
La Corte conferma che il mancato rispetto del termine di 48 ore da parte del Pubblico Ministero non determina automaticamente l'inefficacia della misura ove la convalida giudiziale sia intervenuta entro 96 ore dalla notificazione; è invece decisivo poter accertare con certezza che la convalida sia avvenuta entro le 96 ore.
Provvedimento di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (DASPO) e obbligo di presentazione imposto dal Questore
L'obbligo di presentazione, imposto con provvedimento di pubblica sicurezza in occasione di eventi sportivi, può essere dichiarato inefficace se la convalida giudiziale che ne legittima l'imposizione presenta un'incertezza temporale insanabile rispetto ai termini procedurali.
Cass. Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021 (Ndiaye), Rv. 282231
Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Ndiaye, Rv. 282231
Giurisprudenza richiamata a sostegno del principio secondo cui il termine complessivo di 96 ore è quello rilevante ai fini dell'efficacia della convalida.
Cass. Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019 (Iuliano), Rv. 276829
Sez. 3, n. 36957 del 09/04/2019, Iuliano, Rv. 276829
Ulteriore conferma giurisprudenziale della prevalenza del criterio delle 96 ore per valutare la validità della convalida in materia di obbligo di presentazione.
Cass. Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010 (Vennerì), Rv. 247185
Sez. 3, n. 20785 del 15/04/2010, Vennerì, Rv. 247185
Principio secondo cui l'assenza dell'indicazione dell'ora del deposito dell'ordinanza, se determina un'incertezza non rimediabile sui termini, giustifica l'annullamento senza rinvio.
Cass. Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016 (Barrasso), Rv. 269244
Sez. 3, n. 5624 del 08/07/2016, dep. 2017, Barrasso, Rv. 269244
Conferma che la mancanza di data/ora di deposito può comportare la caducazione del provvedimento, non essendo in tal caso proponibile il rinvio per accertamenti integrativi.
Massime di principio
- La validità di una convalida giudiziale di misure cautelari o di pubblica sicurezza soggette a termini va valutata sulla base del termine complessivo di 96 ore dalla notificazione: se la convalida risulta indubitabilmente intervenuta entro tale termine la misura è efficace, altrimenti può essere annullata.
- La mancata indicazione dell'ora di deposito dell'ordinanza di convalida crea un'incertezza formale che, se non superabile con elementi estrinseci presenti negli atti, giustifica l'annullamento della convalida senza rinvio, perché manca la certezza temporale richiesta dalla legge e dalla giurisprudenza.
- Il Pubblico Ministero dovrebbe osservare i termini procedurali (48 ore) ma, anche in caso di ritardo, è decisivo che il giudice convalidi entro il termine complessivo di 96 ore; ciò non esime dall'importanza di annotare esattamente data e ora degli atti.
- Per il soggetto destinatario di un provvedimento del Questore (es. DASPO con obbligo di presentazione) è importante contestare tempestivamente ogni vizio formale relativo a notifiche e tempi di deposito della convalida per ottenere l'annullamento della misura se sussistono incertezze temporali non sanabili.
- Gli uffici che emettono e convalidano provvedimenti di pubblica sicurezza devono curare la formalità delle annotazioni temporali (data e ora) per evitare che vizi formali determinino l'inefficacia del provvedimento.
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