Sentenza del 09/03/2016 n. 617 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Imposte ipotecarie e catastali - donazione - liquidazione delle imposte - coefficiente di riferimento - usufrutto congiunto con accrescimento - non sussiste - usufrutto successivo - è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il criterio per determinare il valore dell’usufrutto ai fini della liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale su una donazione. Il donante aveva riservato per sé l’usufrutto vitalizio e previsto che, successivamente, l’usufrutto spettasse a un altro soggetto. Si contestava l’applicazione del coefficiente calcolato sull’età del beneficiario più giovane, criterio proprio dell’usufrutto congiunto con accrescimento; la questione era se la fattispecie fosse invece un usufrutto successivo e quale beneficiario dovesse essere considerato.
La decisione
È stato escluso che si trattasse di usufrutto congiunto con accrescimento: la disposizione configura un usufrutto successivo, riconducibile agli artt. 796 e 698 c.c. Di conseguenza, il coefficiente per la liquidazione delle imposte ipotecaria e catastale va individuato con riferimento al primo beneficiario dell’usufrutto in ordine temporale, ossia al donante. Il criterio basato sull’età del beneficiario più giovane non è applicabile. Il testo fornito non indica gli estremi della sentenza, il giudice, l’esito dei gradi precedenti né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Art. 796 c.c.
Nell'ipotesi in cui all'atto di donazione il donante riservi a proprio esclusivo vantaggio l'usufrutto vitalizio del bene e, successivamente, a vantaggio di altro soggetto, si configura la fattispecie di usufrutto "successivo", disciplinato dall'art. 796 c.c., che richiama il 698 c.c..
La riserva dell’usufrutto al donante per la sua vita, seguita dall’attribuzione a un altro soggetto, integra usufrutto successivo, non usufrutto congiunto con accrescimento.
Art. 698 c.c.
Nell'ipotesi in cui all'atto di donazione il donante riservi a proprio esclusivo vantaggio l'usufrutto vitalizio del bene e, successivamente, a vantaggio di altro soggetto, si configura la fattispecie di usufrutto "successivo", disciplinato dall'art. 796 c.c., che richiama il 698 c.c..
La disposizione richiamata concorre a qualificare come successiva, e non simultanea, la successione dei beneficiari dell’usufrutto.
Massime di principio
- Quando il donante conserva l’usufrutto per tutta la propria vita e attribuisce il godimento a un altro soggetto soltanto dopo la sua cessazione, la fattispecie va distinta dall’usufrutto congiunto con accrescimento: i beneficiari non godono contemporaneamente del diritto.
- Ai fini delle imposte ipotecaria e catastale, nell’usufrutto successivo il coefficiente di riferimento va determinato considerando il primo beneficiario in ordine temporale, non l’età del beneficiario più giovane.
- Il criterio dell’età del beneficiario più giovane rileva per l’usufrutto congiunto con accrescimento, non per una successione di usufrutti.
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