Cassazione Penale, Sentenza n. 12560/2026 del 02/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Furto di denaro perpetrato ai danni di un distributore automatico di alimenti posto all'interno del Centro per l'Impiego. In primo e secondo grado l'imputato era stato condannato per furto aggravato (violenza sulle cose e fatto commesso su cosa incustodita in ufficio pubblico) con riconoscimento delle attenuanti equivalenti alle aggravanti e con l'attenuante dell'art.62 n.4 c.p. Il ricorrente ha proposto ricorso per due motivi: (1) censura della sussistenza dell'aggravante di cui all'art.625 n.7 (n.7-bis) c.p., sostenendo che il distributore era di proprietà privata (Coccione Distributori Automatici s.r.l.) e che mancava il nesso funzionale tra il bene sottratto e l'erogazione del servizio pubblico; (2) censura del diniego della sostituzione della pena detentiva breve ai sensi dell'art.20-bis c.p. La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, ritenendo che per l'applicazione dell'aggravante dell'art.625 n.7(-bis) c.p. siano richiesti due requisiti: a) il soggetto passivo deve essere pubblico o privato che gestisce il servizio pubblico in regime concessorio; b) la cosa sottratta deve costituire componente/infrastruttura destinata all'erogazione del servizio pubblico (nesso funzionale), e tali requisiti non erano verificati nel caso di specie (il distributore era di proprietà privata e mancava la "destinazione" a pubblico servizio). Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente infondato: la Corte di merito aveva adeguatamente motivato il giudizio prognostico e il diniego della misura sostitutiva in considerazione dei precedenti specifici e della inidoneità della misura a perseguire la finalità rieducativa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nei limiti indicati: ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art.625 n.7 (n.7-bis) c.p. e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio alla Corte di Appello di Perugia. Ha confermato, invece, la valutazione del giudice di merito in ordine al diniego della sostituzione della pena detentiva breve. In base all'art.624 c.p.p., in considerazione dell'esito del ricorso, è divenuta irrevocabile la dichiarazione di responsabilità penale dell'imputato; la Corte d'appello di Perugia dovrà procedere alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio escludendo la circostanza aggravante annullata.
Norme richiamate
art. 625 c.p. (n.7 / n.7-bis)
L'aggravante si applica solo se sono presenti due requisiti: (1) il soggetto passivo del reato è pubblico o privato gestore di servizio pubblico in regime concessorio; (2) la cosa sottratta costituisce componente/infrastruttura 'destinata' all'erogazione del servizio pubblico (nesso funzionale). Non è sufficiente la mera fruizione pubblica del bene o una connessione occasionale.
art. 62 n.4 c.p.
Richiamata nella sentenza di merito come attenuante riconosciuta all'imputato; la Cassazione non ne ha contestato l'applicazione.
art. 20-bis c.p.
Norma sulle pene sostitutive delle pene detentive brevi: il giudice esercita discrezionalità e, in caso di diniego, deve motivare anche in chiave prognostica; nel caso concreto la Corte d'appello ha motivato adeguatamente il diniego sulla base dei precedenti specifici e della prognosi negativa.
art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata per la sintesi dei motivi di ricorso; utilizzata per la formulazione dei motivi in cassazione.
art. 624 c.p.p.
Disposizione richiamata per affermare che, a seguito dell'esito del ricorso (annullamento limitato all'aggravante), la responsabilità penale del ricorrente è divenuta irrevocabile e resta solo la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
Massime di principio
- Per applicare l'aggravante di cui all'art.625 n.7 (n.7-bis) c.p. non è sufficiente che il bene sottratto si trovi in un luogo pubblico o sia accessibile al pubblico: è necessario che il bene appartenga al soggetto passivo qualificabile come erogatore di pubblico servizio (o concessionario) e che il bene stesso sia parte integrante o componente dell'infrastruttura destinata all'erogazione del servizio pubblico (nesso funzionale).
- Un distributore automatico di proprietà privata, anche se collocato all'interno di un ufficio pubblico o di un servizio pubblico, difficilmente costituisce di per sé componente dell'infrastruttura del servizio pubblico; la mera collocazione non implica la "destinazione" a pubblico servizio.
- In tema di sostituzione delle pene detentive brevi (art.20-bis c.p.), il giudice deve motivare anche in termini prognostici l'eventuale diniego: la valutazione è discrezionale ma richiede argomentazione sugli elementi che rendono la misura sostitutiva inidonea alla finalità rieducativa (es. precedenti specifici, pericolosità sociale, inefficacia della misura).
- La mancata produzione in ricorso di atti necessari (per es. la denuncia/querela, se rilevante) può comportare l'insufficienza dell'allegazione; il principio di autosufficienza del ricorso impone l'onere di riportare gli elementi di fatto decisivi.
- In caso di annullamento limitato di una circostanza aggravante, la sentenza di condanna può rimanere complessivamente confermata quanto alla responsabilità, ma la determinazione della pena va ricalcolata senza l'aggravante annullata e il processo può essere rimandato per nuovo giudizio sulla specifica questione.
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