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Sentenza

Sentenza n. 1462/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto n. 02899/2024, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202504596

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Veneto che aveva annullato un'intimazione di pagamento relativa a prelievi supplementari latte, capitale, interessi e oneri di riscossione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (stazione di riscossione)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appello contestava la sentenza del TAR Veneto, che aveva annullato l'intimazione di pagamento per invalidità derivata dall'annullamento, da parte del TAR Lazio, di comunicazioni AGEA dell'8 luglio 2010. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che tali comunicazioni non costituissero il presupposto dell'intimazione impugnata, fondata invece su una cartella di pagamento del 2008, e che la sentenza del TAR Lazio fosse stata comunque riformata dal Consiglio di Stato. L'appellato ha riproposto i motivi di primo grado: prescrizione del capitale e degli interessi; prescrizione o perdita di efficacia della cartella; nullità o illegittimità del ruolo per incompetenza di AGEA; mancata intimazione regionale; violazione del diritto dell'Unione europea; omessa notifica degli atti presupposti; illegittimità del ruolo anteriore alla legge n. 33/2009; recupero già effettuato tramite compensazione con premi PAC; difetto di motivazione, erronea indicazione del capitale e degli interessi, mancata indicazione della data di esecutività del ruolo e illegittima applicazione degli interessi moratori. Il Collegio ha ritenuto non prescritto il capitale, soggetto al termine ordinario decennale, tenuto conto dell'effetto interruttivo dell'intimazione dell'8 luglio 2010, delle sospensioni normative e della sospensione del termine durante il precedente giudizio. Gli interessi sono invece soggetti alla prescrizione quinquennale: in assenza di ulteriori atti interruttivi, sono stati ritenuti prescritti quelli maturati dopo l'8 luglio 2010, salvo il periodo compreso nel quinquennio anteriore alla notificazione dell'intimazione, prolungato per le sospensioni normative. Le ulteriori censure sono state respinte perché avrebbero dovuto essere dedotte contro la cartella o l'atto impositivo ormai consolidati, perché non provate, oppure perché infondate alla luce della disciplina speciale del prelievo supplementare latte.

La decisione

L'appello è stato accolto quanto all'erroneità dell'annullamento integrale disposto dal TAR Veneto. Il Consiglio di Stato ha escluso l'invalidità derivata, poiché la sentenza del TAR Lazio non aveva annullato l'atto presupposto dell'intimazione impugnata né gli atti di compensazione nazionale, ma li aveva soltanto disapplicati nel relativo giudizio; inoltre, quella sentenza era stata riformata in appello. Esaminati i motivi riproposti ai sensi dell'art. 101 c.p.a., il Collegio ha respinto la censura relativa alla prescrizione del capitale, qualificando il prelievo supplementare latte come credito patrimoniale non periodico soggetto a prescrizione decennale. Ha invece accolto parzialmente la censura sugli interessi, applicando il termine quinquennale e annullando l'intimazione limitatamente agli interessi maturati dopo l'intimazione dell'8 luglio 2010 e anteriormente al quinquennio precedente la nuova intimazione, tenendo conto delle sospensioni normative. Sono state respinte le censure relative alla cartella, al ruolo, alla mancata notifica degli atti presupposti, alla violazione del diritto UE, alla compensazione con premi PAC, alla motivazione e all'applicazione degli interessi moratori. La sentenza del TAR è stata quindi riformata e il ricorso di primo grado è stato accolto soltanto nei limiti della prescrizione degli interessi. Le spese del doppio grado, pari a 5.000 euro oltre accessori, sono state poste a carico dell'appellato per soccombenza prevalente.

Norme richiamate

  • art. 101 c.p.a.

    Consente alla parte appellata di riproporre in appello i motivi di primo grado non esaminati, che il giudice deve scrutinare dopo l'accoglimento dell'appello.

  • art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.

    Prevede la prescrizione quinquennale degli interessi, applicabile autonomamente rispetto al debito principale anche agli interessi relativi al prelievo supplementare latte.

  • art. 2945, comma 2, c.c.

    Impedisce il decorso della prescrizione durante la pendenza del giudizio promosso in relazione al credito, quando l'amministrazione sia costituita.

  • art. 8-quinquies, comma 10, d.l. 10 febbraio 2009, n. 5

    Ha previsto la sospensione dei termini e, dal 1° aprile 2019, la riscossione coattiva del prelievo supplementare latte mediante ruolo secondo la disciplina del d.P.R. n. 602/1973.

  • art. 68 d.l. 17 marzo 2020, n. 18

    Ha determinato un ulteriore periodo di sospensione rilevante ai fini del computo della prescrizione.

  • art. 50 d.P.R. n. 602/1973

    Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. L'avviso perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica.

    La norma disciplina l'intimazione quale atto precedente all'espropriazione quando sia decorso un anno dalla cartella, ma non stabilisce una generale perdita di efficacia della cartella per il solo decorso del tempo; tale decorso rileva solo se determina la prescrizione del credito.

  • art. 1, comma 543, l. n. 228/2012

    L'effetto di annullamento automatico dei ruoli non si estende alla riscossione del prelievo supplementare latte, soggetta alla disciplina speciale della continuità della gestione.

  • art. 8-ter, commi 1 e 2, l. n. 33/2009

    L'iscrizione nel Registro nazionale dei debiti presso AGEA è equiparata all'iscrizione a ruolo, senza comportare la duplicazione del debito; i pagamenti effettuati mediante compensazione devono essere imputati all'unico debito.

  • art. 30 d.P.R. n. 602/1973

    La disciplina degli interessi moratori si applica anche ai crediti erariali non tributari riscossi mediante ruolo, compresi i prelievi supplementari latte.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    L'obbligo di motivazione dell'atto di riscossione è soddisfatto, quanto agli ulteriori interessi, dal richiamo dell'atto precedente e dalla quantificazione degli importi, salva la necessità di dedurre specifici errori di calcolo.

Massime di principio

  • Il prelievo supplementare latte costituisce un'obbligazione patrimoniale non periodica e il capitale è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione; gli interessi costituiscono invece un'obbligazione autonoma soggetta al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c.
  • L'intimazione di pagamento successiva non può essere annullata per invalidità derivata dall'annullamento o dalla disapplicazione di un atto diverso, quando tale atto non costituisca il presupposto dell'intimazione impugnata; la disapplicazione pronunciata in un diverso giudizio produce effetti limitati a quel giudizio.
  • I vizi di illegittimità della cartella di pagamento, del ruolo o dell'atto impositivo presupposto devono essere tempestivamente dedotti mediante impugnazione di tali atti e, se non comportano nullità, non possono essere fatti valere per la prima volta contro una successiva intimazione di pagamento, né determinano automaticamente la caducazione degli atti successivi.
  • Il mero decorso del tempo dalla notificazione della cartella non ne determina autonomamente la perdita di efficacia: la cartella resta idonea a fondare la riscossione finché il credito non sia prescritto o la cartella non sia stata altrimenti annullata.
  • La riscossione del prelievo supplementare latte mediante ruolo resta soggetta alla disciplina speciale di settore e alla disciplina del d.P.R. n. 602/1973 applicabile ai crediti erariali non tributari; i termini decadenziali propri delle imposte dirette e dell'IVA non si applicano automaticamente a tale credito.
  • Chi deduce che somme già richieste siano state recuperate mediante compensazione con premi PAC deve fornire una specifica allegazione e almeno un principio di prova documentale; in mancanza, la censura non può essere accolta.

Come è indicizzato

MaterieAgricoltura e pescaAppello
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàPrimato del diritto UE e disapplicazioneOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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