Sentenza n. 11640/2026 - Roma, Sezione 4
Per l’accertamento, del silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull'istanza del sig. -OMISSIS- di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti asilo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato dalla Prefettura di Roma sull’istanza di accesso alle misure di accoglienza per richiedenti protezione internazionale
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l’illegittimità dell’inerzia della Prefettura di Roma sull’istanza, ritualmente presentata, con cui aveva chiesto l’ammissione alle misure di accoglienza previste per i richiedenti protezione internazionale. L’Amministrazione si è costituita rappresentando l’impossibilità di assicurare l’immediata accoglienza per indisponibilità di posti nelle strutture dedicate. Il giudizio concerne quindi la violazione dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine di legge e l’inidoneità delle ragioni organizzative addotte a giustificare l’inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato illegittimo il silenzio serbato dall’Amministrazione. Ha ritenuto che, in base al d.lgs. n. 142/2015 e alla direttiva 2013/33/UE, l’obbligo di assicurare le misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale abbia carattere immediato e non possa essere compresso per indisponibilità di posti o altre carenze organizzative. L’Amministrazione deve comunque adottare un provvedimento espresso sull’istanza entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza. La temporanea indisponibilità di posti può incidere sulle modalità dell’accoglienza, ma non giustifica né il diniego né l’omessa definizione del procedimento; anche l’eventuale inserimento in lista d’attesa sarebbe un atto meramente interlocutorio e non satisfattivo. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore del Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’interno, o un funzionario formalmente delegato, con termine di ulteriori trenta giorni per adottare il provvedimento espresso. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 2, comma 2, l. 241/1990
Impone all’Amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
Il dovere di concludere il procedimento e il divieto di inerzia sono ricondotti anche ai principi di legalità e buon andamento dell’azione amministrativa.
d.lgs. 18 agosto 2015, n. 142
Disciplina gli obblighi dell’Amministrazione in materia di predisposizione ed erogazione delle misure di accoglienza ai richiedenti protezione internazionale; gli articoli 9 e 11 individuano le strutture di accoglienza.
direttiva 2013/33/UE
Riconosce l’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale, obbligo avente carattere immediato secondo l’interpretazione richiamata dal giudice.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
artt. 31 e 117 c.p.a.
Il giudice, pur non espressamente richiamandoli nel testo, esercita la tutela avverso il silenzio dichiarando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere e nominando, per l’eventuale ulteriore inerzia, un commissario ad acta.
Massime di principio
- L’Amministrazione competente deve concludere con un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge, il procedimento avviato dall’istanza di un richiedente protezione internazionale diretta a ottenere l’accesso alle misure di accoglienza.
- L’obbligo di assicurare l’accoglienza ai richiedenti protezione internazionale ha carattere immediato e non può essere escluso o sospeso per la mera indisponibilità di posti o per carenze organizzative delle strutture ordinarie.
- L’indisponibilità temporanea di posti può incidere sulle modalità concrete di erogazione dell’accoglienza, ma non può giustificare né il diniego dell’accoglienza né l’omessa adozione di un provvedimento espresso sull’istanza.
- L’inserimento del richiedente in una lista d’attesa costituisce un atto interlocutorio e non assolve l’obbligo dell’Amministrazione di definire il procedimento né quello di assicurare l’accoglienza secondo legge.
- In caso di persistente inerzia successiva alla pronuncia sul silenzio, il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta incaricato di adottare il provvedimento espresso.
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