Sentenza del 05/08/2016 n. 16507 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia contestava l'utilizzo indebito del regime del deposito IVA, ritenendo che le merci fossero state introdotte solo virtualmente e non fisicamente nel deposito. Sosteneva inoltre che l'autofatturazione e il meccanismo dell'inversione contabile non potessero sostituire il pagamento dell'IVA all'importazione e che gravasse sulla società l'onere di dimostrare sia l'effettiva introduzione dei beni sia l'esistenza di valide ragioni economiche per il deposito infragiornaliero.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato i primi, secondi, quinti, settimi e ottavi motivi dell'Agenzia e ha dichiarato inammissibili il terzo e il quarto. Ha però accolto il sesto motivo, rilevando una contraddizione tra la motivazione, che riconosceva la fondatezza della pretesa limitatamente alle autofatturazioni anteriori alle importazioni, e il dispositivo, che aveva respinto integralmente l'appello dell'Agenzia. La sentenza è stata quindi cassata solo su questo punto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, per riesaminare le autofatturazioni anteriori alle importazioni e regolare anche le spese. La Corte ha inoltre affermato che l'IVA all'importazione è sostanzialmente parte del sistema dell'IVA interna e che, in assenza di frode e di specifiche contestazioni, l'assolvimento tardivo tramite autofatturazione e inversione contabile può impedire una duplicazione dell'imposta.
Norme richiamate
Art. 366 c.p.c.
Il ricorso è stato ritenuto ammissibile perché i fatti posti a fondamento della pretesa impositiva erano stati adeguatamente esposti.
Art. 115 c.p.c. e D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1, comma 2
La decisione regionale non si è fondata sul principio di non contestazione, ma sulla valutazione delle prove relative alla gestione e all'idoneità del deposito.
Codice civile, artt. 2697, 2727 e 2729
Il contribuente deve provare i presupposti per beneficiare del regime del deposito IVA; l'Agenzia deve invece provare il fatto impeditivo costituito dall'asserita introduzione soltanto virtuale delle merci. Gli indizi devono essere valutati complessivamente e secondo gravità, precisione e concordanza.
D.L. 30 agosto 1993, n. 331, art. 50-bis, convertito dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427
Il regime del deposito IVA presuppone l'effettiva introduzione delle merci. Tuttavia, la violazione dell'obbligo formale o dell'uso del deposito non giustifica automaticamente una nuova imposizione se l'IVA è stata comunque regolarizzata e non è provata una frode.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 17, 67, 69 e 70
L'IVA all'importazione appartiene al sistema generale dell'IVA, pur avendo modalità procedurali e sanzionatorie specifiche. L'IVA relativa alle merci estratte dal deposito può essere assolta mediante inversione contabile; l'autofatturazione può quindi evitare una duplicazione dell'imposta quando questa sia già stata regolarizzata.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma applicabile al caso, il ricorso per cassazione è ammesso solo per omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti o per anomalie motivazionali gravi, non per semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La contraddizione tra motivazione e dispositivo può determinare la nullità della sentenza e giustificare la cassazione con rinvio.
Corte di giustizia UE, causa C-272/13, Equoland
La normativa IVA osta alla richiesta dell'IVA all'importazione quando la medesima imposta sia già stata regolarizzata mediante inversione contabile, autofatturazione e registrazione nei registri IVA.
In applicazione del principio di neutralità dell'IVA, non è ammessa una doppia riscossione della stessa imposta in assenza di frode o perdita di gettito.
Massime di principio
- Chi invoca un regime fiscale agevolato o speciale deve dimostrare i fatti costitutivi del beneficio, come l'effettiva introduzione della merce nel deposito IVA.
- Una volta provata l'introduzione, spetta all'Amministrazione dimostrare adeguatamente l'eventuale carattere solo virtuale dell'operazione; non bastano contestazioni generiche o indizi non valutati complessivamente.
- L'IVA all'importazione, pur essendo riscossa in dogana, è parte del sistema generale dell'IVA: se l'imposta è stata effettivamente regolarizzata tramite autofatturazione e reverse charge, l'Amministrazione non può pretenderne nuovamente il pagamento, salvo frode o perdita di gettito.
- Il tardivo assolvimento dell'imposta può costituire una violazione formale o sanzionabile, ma non comporta automaticamente una nuova debenza dell'IVA già assolta.
- Un deposito infragiornaliero o un'operazione priva di vantaggio economico apparente non costituisce di per sé frode o abuso, soprattutto se non ha prodotto un vantaggio fiscale indebito.
- In cassazione non è sufficiente sostenere che il giudice abbia valutato male le prove: occorre indicare un omesso esame di un fatto decisivo oppure una motivazione radicalmente inesistente, apparente o incomprensibile.
- Se motivazione e dispositivo sono incompatibili, la sentenza può essere cassata con rinvio anche quando la valutazione sostanziale della controversia sia in larga parte corretta.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 7506 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 7507 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 16422 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 16474 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 16476 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 5 ago 2016Sentenza del 05/08/2016 n. 16498 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →