Cassazione Penale, Sentenza n. 40414/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania del 08/02/2022 per violazione di legge e difetto di correlazione tra la richiesta concordata (patteggiamento) e la pena effettivamente applicata. In particolare si censura che il giudice, riconoscendo la continuazione fra reati già giudicati con patteggiamento e il nuovo reato, abbia rimodulato la sanzione già irretrattabilmente applicata con la precedente sentenza (la cui pena detentiva era stata sostituita, ai sensi dell'art. 53 L. n. 689/1981, con una multa di €9.000), aggiungendo un mese di reclusione e determinando in tal modo una diversa misura complessiva della pena senza titolo legittimante e senza una inequivoca volontà dell'imputato a rimettere in discussione il giudicato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha affermato che, nel riconoscere la continuazione fra reati già oggetto di sentenza irrevocabile di applicazione di pena concordata e reati in giudizio, il giudice della cognizione non può modificare il trattamento sanzionatorio già determinato con il patteggiamento, salvo che emerga una inequivoca volontà dell'imputato di rimettere in discussione il giudicato. Nel caso concreto non è emersa tale volontà dal verbale d'udienza; la rimodulazione della precedente sanzione non era dunque legittima. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi al Tribunale di Tempio Pausania per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 53, Legge 24 novembre 1981, n. 689
sostituzione della pena detentiva con una somma di denaro (multa)
Utilizzata in sede di precedente sentenza per sostituire quattro mesi di reclusione con una somma; la Corte ha rilevato che tale sostituzione, divenuta irrevocabile con il patteggiamento, non può essere rimessa in discussione dal giudice della cognizione che riconosca la continuazione, salvo consenso o manifesta volontà dell'imputato.
art. 444 c.p.p.
procedura del giudizio immediato di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento)
La sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. costituisce giudicato relativo alla misura della pena concordata; il suo contenuto sanzionatorio non può essere modificato da un successivo giudice che riconosca la continuazione, a meno che l'imputato non abbia volontariamente e inequivocabilmente rimesso in discussione il giudicato.
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. L. 18 dicembre 2020, n. 176
norma procedurale sulla trasmissione delle conclusioni scritte al giudice
Norma richiamata per spiegare la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale alla Corte; non incide sul principio sostanziale negoziato ma sul corretto svolgimento del procedimento di impugnazione.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 5, n. 521 del 10/05/2016 (Maio), Rv. 268597-01
Precetto giurisprudenziale richiamato dalla Corte: anche in presenza di riconoscimento di continuazione, il giudice di merito non può modificare il trattamento sanzionatorio già stabilito da una sentenza irrevocabile di patteggiamento; conferma il principio applicato nel caso in esame.
Massime di principio
- Una sentenza di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) forma giudicato sulla misura della pena: il giudice successivo non può modificare quella misura riconoscendo una continuazione tra reati, salvo che emerga una inequivoca volontà dell'imputato di rinunciare al giudicato.
- La sostituzione della pena detentiva con una somma ai sensi dell'art. 53 L. 689/1981, una volta resa irrevocabile dal patteggiamento, non può essere trasformata nuovamente in pena detentiva da un giudice successivo che riconosca la continuazione, se non sussiste consenso o manifestazione di volontà dell'imputato.
- Se il giudice del merito modifica senza titolo una sanzione già concordata e irrevocabile, la Cassazione può annullare la decisione senza rinvio quando la rimodulazione non trova legittimazione nel processo (ma disporre la trasmissione degli atti al giudice di merito per il prosieguo).
- Per evitare rischi di annullamento, il giudice che riconosce la continuazione deve verificare espressamente nel verbale l'eventuale volontà dell'imputato di rimettere in discussione il patteggiamento o astenersi dal toccare la sanzione già irrogata.
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