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Sentenza

Sentenza n. 439/2026 - Latina, Sezione 1

per l’annullamento – previa sospensione dell’efficacia del decreto della Prefettura di Frosinone prot. n. 73585 del 17 ottobre 2025, con il quale è stata rigettata l’istanza prat. n. P-FR/L/Q/2024/108139 di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione presentata dal ricorrente.

Giustizia amministrativa202501057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione richiesto dopo il mancato perfezionamento dell'assunzione da parte del datore di lavoro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, titolare di nulla osta all'ingresso per lavoro subordinato stagionale nel settore turistico e giunto in Italia il 30 giugno 2025, ha impugnato il diniego prefettizio del permesso di soggiorno per attesa occupazione. Ha dedotto la violazione dell'art. 22, comma 11, d.lgs. n. 286/1998 e delle circolari ministeriali richiamate, sostenendo che il permesso fosse rilasciabile anche in caso di mancata formalizzazione dell'assunzione per indisponibilità o irreperibilità del datore di lavoro; ha lamentato che l'inadempimento datoriale fosse stato imputato al lavoratore, la confusione tra la procedura di ingresso per lavoro mediante decreto flussi e la procedura di emersione dal lavoro irregolare, la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990 per omesso preavviso di rigetto, la lesione dei diritti fondamentali e del radicamento in Italia, l'omessa attivazione di poteri sostitutivi o valutazione della conversione del titolo, nonché la violazione degli artt. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e 3 l. n. 241/1990.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha esaminato congiuntamente i primi, secondi, terzi e ottavi motivi, rilevando che il permesso per attesa occupazione presuppone l'interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un rapporto di lavoro precedente correttamente instaurato. Nel caso concreto, invece, nessun rapporto di lavoro era mai sorto tra il ricorrente e il datore promittente. In ogni caso, il ricorrente era entrato in Italia per lavoro subordinato stagionale: l'art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. n. 286/1998 esclude espressamente l'applicabilità al lavoro stagionale dell'art. 22, commi 11 e 11-bis, e la normativa sopravvenuta ha ribadito la preclusione del permesso per attesa occupazione in tale ipotesi. Il quarto e il settimo motivo sono stati ritenuti manifestamente infondati e non pertinenti, perché la Prefettura aveva applicato la disciplina dell'art. 22, comma 11, e non quella sull'emersione dal lavoro irregolare. Il quinto motivo, relativo all'omesso preavviso di rigetto, è stato respinto ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, trattandosi di provvedimento vincolato il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Il sesto motivo è stato respinto perché l'ingresso in Italia risaliva a meno di un anno e non dimostrava alcun radicamento. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    l’unica possibilità di rilascio del titolo per attesa occupazione è legata alla circostanza ... dell’avvenuta interruzione, per causa non imputabile al lavoratore, di un precedente rapporto di lavoro correttamente instauratosi

    Il permesso per attesa occupazione presuppone la precedente instaurazione di un rapporto di lavoro, successivamente interrotto per causa non imputabile al lavoratore; non copre la mera mancata instaurazione del rapporto.

  • art. 24, comma 1, ultima parte, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    il permesso di soggiorno per attesa occupazione non è applicabile al lavoro stagionale

    La disciplina del permesso per attesa occupazione prevista dall'art. 22, commi 11 e 11-bis, è esclusa per il lavoro subordinato stagionale.

  • art. 1, comma 1, lett. f), d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito nella l. 9 dicembre 2024, n. 187

    ha ribadito la preclusione del rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione nel caso del lavoro stagionale

    La normativa sopravvenuta conferma l'impossibilità di rilasciare il permesso per attesa occupazione a chi sia entrato in Italia per lavoro stagionale.

  • art. 103 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito nella l. 17 luglio 2020, n. 77

    La disciplina dell'emersione dal lavoro irregolare non è pertinente a una procedura di ingresso per lavoro subordinato stagionale mediante nulla osta.

  • art. 10-bis l. 7 agosto 1990, n. 241

    L'omesso preavviso di rigetto non determina l'annullamento quando il provvedimento è vincolato e risulta palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato

    Il vizio derivante dall'omessa partecipazione procedimentale è non invalidante quando l'amministrazione esercita un potere vincolato e l'esito necessario del procedimento è manifesto.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286

    Nel caso esaminato non consente il rilascio del titolo richiesto, poiché manca il presupposto normativo del permesso per attesa occupazione e ricorre il divieto specifico per il lavoro stagionale.

  • art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il motivo relativo alla motivazione è stato respinto in quanto il diniego risultava conforme alla disciplina vincolante applicabile.

Massime di principio

  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione presuppone che un rapporto di lavoro si sia già correttamente instaurato e sia stato successivamente interrotto per una causa non imputabile al lavoratore; la mera mancata assunzione o la mancata formalizzazione del contratto non integra tale presupposto.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione non può essere rilasciato allo straniero entrato in Italia per lavoro subordinato stagionale, poiché l'art. 24, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 esclude per tale rapporto l'applicabilità dell'art. 22, commi 11 e 11-bis, e la normativa successiva ha confermato tale preclusione.
  • L'omessa comunicazione del preavviso di rigetto non comporta l'annullamento del diniego quando il potere amministrativo è vincolato e risulta evidente che, in presenza dei presupposti ostativi, il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso.
  • La disciplina dell'emersione dal lavoro irregolare non è applicabile alla diversa procedura di ingresso per lavoro subordinato stagionale fondata sul nulla osta rilasciato nell'ambito dei decreti flussi.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiVizi formali non invalidantiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazione

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