Ordinanza n. 721/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Salerno, sez. civ., n. 485 del 29 agosto 2013.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Salerno n. 485 del 29 agosto 2013, relativa alla determinazione e al pagamento dell’indennità di esproprio
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria espropriata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza civile della Corte d’Appello di Salerno n. 485 del 29 agosto 2013, che aveva determinato l’indennità di esproprio in complessivi euro 133.973,50, ponendo a carico dell’allora Agroinvest s.p.a., oggi Agenzia per lo Sviluppo del Sistema Territoriale della Valle del Sarno s.p.a., e del Comune di Scafati l’obbligo di deposito della somma presso l’organo competente e condannando gli obbligati, in solido, al pagamento delle spese di lite e delle spese di CTU. Con precedente sentenza n. 1709/2025, il TAR aveva accolto il ricorso per ottemperanza e ordinato al Comune di dare esecuzione al giudicato, nominando, in caso di perdurante inottemperanza, il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato di Salerno quale commissario ad acta, con facoltà di delega. Il funzionario delegato ha successivamente chiesto una proroga del termine assegnato per lo svolgimento dell’incarico e, in subordine, chiarimenti sulla possibilità di deliberare il riconoscimento del debito fuori bilancio in assenza dell’approvazione del bilancio di previsione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza del commissario ad acta e ha concesso una proroga di ulteriori 30 giorni per l’espletamento dell’incarico di esecuzione della sentenza n. 1709/2025. Il termine decorre dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla sua notificazione. Le richieste subordinate di chiarimento sulla possibilità di procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio nonostante i vincoli di bilancio sono state ritenute superate, poiché il commissario ha riferito dell’avvenuta approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio comunale. L’ordinanza dispone inoltre la comunicazione alle parti e al commissario ad acta. Non viene adottata una nuova decisione sull’obbligo sostanziale di pagamento, già accertato nel precedente giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può prorogare il termine assegnato al commissario ad acta quando le circostanze concrete rendano giustificato il differimento degli adempimenti necessari all’esecuzione del giudicato.
- La richiesta di chiarimenti del commissario ad acta può essere dichiarata superata quando sopravvenga il presupposto fattuale cui essa era subordinata, come l’approvazione del bilancio dell’amministrazione debitrice.
- La proroga del termine per l’esecuzione dell’incarico commissariale decorre dalla comunicazione dell’ordinanza o, se anteriore, dalla notificazione, secondo quanto stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
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