Sentenza n. 1674/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'accertamento previa adozione di misure cautelari dell’obbligo dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad di provvedere, con un provvedimento espresso, con riferimento alla domanda di attivazione della procedura di rilascio del visto di ingresso per cure mediche di minorenne.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad sull'istanza di attivazione della procedura per il rilascio di un visto d'ingresso per cure mediche
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La parte ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull'istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto d'ingresso in Italia per motivi di cure mediche, chiedendo l'accertamento dell'obbligo dell'Ambasciata d'Italia a Islamabad di provvedere con un provvedimento espresso, previa adozione di misure cautelari. Nel corso del giudizio, la competente sede diplomatica ha rilasciato il visto richiesto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo che l'avvenuto rilascio del visto abbia integralmente soddisfatto la pretesa fatta valere in giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerando il tempo non particolarmente esteso intercorso tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso, nonché il comportamento dell'amministrazione, che si è adoperata per soddisfare la richiesta in tempi ragionevoli.
Norme richiamate
art. 117 c.p.a.
Disciplina il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione; il giudizio è stato proposto per ottenere l'accertamento dell'obbligo dell'amministrazione di provvedere sull'istanza di visto.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la dichiarazione di cessazione della materia del contendere quando la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio; il rilascio del visto ha determinato il soddisfacimento della pretesa.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio dell'amministrazione, il rilascio del provvedimento richiesto nel corso del processo soddisfa la pretesa azionata e comporta la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando, valutati il tempo intercorso tra la presentazione dell'istanza e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell'amministrazione, quest'ultima abbia provveduto in tempi ragionevoli alla richiesta del privato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 14/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 15/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 144/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 145/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 146/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 28 gen 2026Sentenza n. 147/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →