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Sentenza

Sentenza n. 6149/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del decreto del direttore generale dell'area sanità e sociale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell'elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi.”, pubblicato sul BUR del 14 dicembre 2022, nella parte in cui prevede che la ricorrente sia tenuta a versare alla Regione Veneto la somma complessiva di euro 33.157,28; - D.M. 06 luglio 2022, pubblicato in G.U. il 15/09/2022, adottato dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha: certificato il superamento del tetto della spesa per dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, calcolato con riferimento ai dati di costo, rilevati a consuntivo per ciascun anno come risultanti dal modello CE consolidato regionale alla voce BA0210 – Dispositivi medici del modello di rilevazione del conto economico”; - D.M. del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26/10/2022, recante “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” con il quale sono definite le modalità procedurali per la definizione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, in applicazione dell'articolo 18, comma l del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla legge 21 settembre 2022, n. 142; - per quanto possa occorrere, Accordo, atto di repertorio numero 181 CSR del 7 novembre 2019, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Giustizia amministrativa202302835

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto regionale di ripartizione degli oneri di ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, nella parte relativa all'obbligo di versamento di euro 33.157,28, nonché i decreti ministeriali presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato il decreto della Regione Veneto che le imponeva il versamento di euro 33.157,28 a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Sono stati impugnati anche il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, concernente la certificazione del superamento del tetto di spesa a livello nazionale e regionale, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, recante le linee guida per l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di ripiano, e, per quanto occorrente, l'accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 7 novembre 2019. Nel corso dell'udienza del 27 marzo 2026, la difesa della ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, riferendo l'intervenuto versamento della quota del 25 per cento prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che l'art. 7 del d.l. n. 95/2025 consente di assolvere gli obblighi delle aziende fornitrici relativi agli anni 2015-2018 mediante il versamento della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali o provinciali. L'integrale versamento della quota ridotta estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi dovuti per gli anni considerati. Poiché la ricorrente aveva effettuato tale versamento e aveva dichiarato di non avere più interesse alla decisione, non permaneva un'utilità concreta e attuale alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. n. 95/2025

    Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici [...] si intendono assolti con il versamento [...] della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali.

    Il versamento integrale della quota ridotta del 25 per cento estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018, precludendo ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità; la sopravvenuta definizione dell'obbligazione determina il venir meno dell'interesse alla decisione dei ricorsi pendenti.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, una disciplina sopravvenuta consente al ricorrente di definire integralmente l'obbligazione contestata mediante il versamento di una quota ridotta e tale versamento viene effettuato, viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione dell'impugnazione relativa all'obbligazione estinta.
  • L'integrale versamento della quota ridotta prevista dalla disciplina sopravvenuta estingue l'obbligazione dell'azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2018 e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse agli importi relativi a tali annualità.
  • La sopravvenuta carenza di interesse, dichiarata dalla parte ricorrente in conseguenza dell'estinzione dell'obbligazione controversa, comporta l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
  • In presenza della definizione legislativa dell'obbligazione e del versamento della quota prevista, le spese del giudizio possono essere compensate per giusti motivi.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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