Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 3241/2026 - Milano, Sezione 3

per l’ottemperanza della sentenza n. 4228/2023 emessa dal Tribunale di Milano in funzione di Giudice del Lavoro.

Giustizia amministrativa202503597

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva ordinato l’attribuzione della carta elettronica del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ex art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 4228/2023, nella parte in cui il Ministero era stato condannato ad assegnarle la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici dal 2019/2020 al 2022/2023. Ha dedotto l’inottemperanza del Ministero e chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta. Sul piano processuale ha documentato la produzione della copia asseverata della sentenza, l’attestazione del passaggio in giudicato e la notificazione del titolo esecutivo, avvenuta il 23 dicembre 2023. Il Ministero si è costituito con una comparsa di mero stile, senza contestare l’inadempimento né fornire indicazioni sull’esecuzione della sentenza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo rispettati i presupposti formali dell’ottemperanza e il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, poiché la mancata esecuzione era stata dichiarata dalla ricorrente e non era stata contestata dal Ministero, il giudice ha ritenuto incontestati sia l’an sia il quantum del credito. Ha quindi ordinato al Ministero di rilasciare alla ricorrente la carta elettronica del docente e di accreditare su di essa € 2.000,00, entro novanta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. L’incarico commissariale è stato considerato connesso ai doveri d’istituto e quindi non remunerabile. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Fondamento dell’azione di ottemperanza proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo e consente l’adozione delle misure necessarie per assicurare l’esecuzione del giudicato, compresa la nomina del commissario ad acta.

  • art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente, attribuita nel caso concreto per un valore di € 500,00 per ciascun anno scolastico.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne ha verificato il rispetto ai fini dell’ammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente, ai fini della verifica formale del titolo, la produzione della copia asseverata della sentenza, dell’attestazione del passaggio in giudicato e della prova della notificazione del titolo esecutivo, purché sia rispettato il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando il ricorrente deduce la mancata esecuzione di un giudicato e l’amministrazione non contesta l’inadempimento né fornisce elementi sull’avvenuta esecuzione, possono essere ritenuti incontestati l’an e il quantum dell’obbligazione risultante dal titolo giudiziale.
  • In sede di ottemperanza, il giudice può ordinare all’amministrazione di adempiere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un organo o ufficio pubblico territorialmente competente, con facoltà di delega interna; quando l’incarico è connesso ai doveri istituzionali dell’ufficio, non spetta uno specifico compenso per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.