Ordinanza n. 385/2026 - Firenze, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione NCC n. 1/1995 per violazione del vincolo di territorialità e carenza dei requisiti soggettivi e organizzativi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato la determinazione comunale di revoca dell'autorizzazione per il noleggio con conducente, chiedendone la sospensione cautelare e formulando anche domanda risarcitoria. Il provvedimento era fondato sulla ritenuta violazione del vincolo di territorialità previsto dall'art. 3, comma 3, della l. n. 21/1992, in ragione del mancato effettivo utilizzo della sede operativa e della rimessa dichiarate nel territorio comunale, nonché sulla carenza dei requisiti soggettivi e organizzativi necessari al mantenimento del titolo. Sono stati impugnati anche la comunicazione di avvio del procedimento e gli atti istruttori presupposti. Nella fase cautelare la società ha allegato danni patrimoniali derivanti dalla sospensione dell'attività, dalla perdita di ricavi, opportunità di lavoro e rapporti commerciali, nonché una compromissione dell'attività e della reputazione aziendale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo che, a una sommaria delibazione, le censure della ricorrente non superassero le risultanze istruttorie poste a fondamento della revoca. In particolare, il Comune aveva effettuato una pluralità di sopralluoghi in un arco temporale significativo, dai quali era emersa la sostanziale assenza di un effettivo utilizzo della sede operativa e della rimessa dichiarate nel territorio comunale. Tali risultanze erano corroborate dalla documentazione di servizio trasmessa dalla stessa società, che faceva sistematico riferimento a una diversa rimessa sita fuori dal territorio comunale, oltre che dalla mancata evidenza della presenza del veicolo e dell'organizzazione aziendale presso la sede dichiarata. È stato inoltre ritenuto insussistente, allo stato, il periculum in mora: il pregiudizio dedotto era essenzialmente patrimoniale ed economico e, quindi, suscettibile di ristoro per equivalente in sede di merito. La ricorrente non aveva fornito elementi concreti e specifici, né adeguata documentazione sulla propria situazione economica, idonei a dimostrare un danno irreversibile alla struttura organizzativa o alla continuità aziendale complessiva; le allegazioni sulla compromissione dell'attività e della reputazione erano generiche. Il rigetto è stato pronunciato con riserva di ogni ulteriore valutazione nel merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. n. 21/1992
La disposizione è richiamata quale base del vincolo di territorialità dell'autorizzazione NCC, la cui violazione è stata ravvisata nel mancato effettivo utilizzo della sede operativa e della rimessa dichiarate nel territorio comunale.
art. 55 c.p.a.
Il giudice ha ritenuto non sussistenti i presupposti per la tutela cautelare, valutando sia la non prevalente consistenza delle censure alla luce della sommaria istruttoria sia l'assenza di un pregiudizio grave e irreparabile.
Massime di principio
- In sede cautelare, la verifica del fumus può condurre al rigetto dell'istanza quando le risultanze istruttorie dell'amministrazione, fondate su sopralluoghi plurimi e documentazione coerente, evidenzino il mancato effettivo utilizzo della sede operativa e della rimessa dichiarate per un'autorizzazione NCC, senza che le contestazioni del titolare risultino prima facie idonee a superarle.
- La violazione del vincolo di territorialità previsto per l'attività di noleggio con conducente può essere desunta, in sede di sommaria delibazione, dalla combinazione di sopralluoghi amministrativi, documentazione di servizio riferita a una rimessa esterna al territorio comunale e assenza di elementi comprovanti la presenza del veicolo e dell'organizzazione aziendale presso la sede dichiarata.
- Il danno patrimoniale derivante dalla sospensione dell'attività d'impresa non integra di regola un pregiudizio grave e irreparabile ai fini cautelari, essendo normalmente suscettibile di ristoro per equivalente.
- Chi invoca il periculum in mora deve allegare e documentare circostanze concrete e specifiche relative alla propria situazione economica e organizzativa, idonee a dimostrare un pregiudizio irreversibile alla continuità aziendale; allegazioni generiche sulla perdita di ricavi o sulla compromissione della reputazione commerciale non sono sufficienti.
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