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Sentenza

Sentenza n. 956/2026 - Bari, Sezione 3

Giustizia amministrativa202501456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Primo e ulteriore annullamento d’ufficio di SCIA, DIA e successive SCIA relativi a cambio di destinazione d’uso, ampliamento e interventi accessori, per falsa rappresentazione dello stato dei luoghi e false dichiarazioni

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 18 agosto 2025 con cui il Comune aveva annullato integralmente, ai sensi degli artt. 19, comma 4, e 21-nonies della l. 241/1990, la sequenza di titoli edilizi presentati dal 2016, deducendo: difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi di trasparenza e imparzialità, anche per l’asserito uso distorto di sistemi di intelligenza artificiale e la presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti; tardività dell’autotutela; insussistenza dei presupposti della falsa rappresentazione; mancanza di nesso causale tra il fotomontaggio relativo a un piccolo manufatto e l’annullamento integrale dei titoli; violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza per non avere disposto, eventualmente, un annullamento limitato al solo manufatto; difetto di istruttoria e violazione del contraddittorio per l’introduzione di ulteriori contestazioni su volumetrie, altezze e stato legittimo; erroneità dell’utilizzo delle risultanze catastali; violazione dell’art. 9-bis del d.P.R. 380/2001; erroneità dei calcoli relativi alla volumetria premiale prevista dal piano casa. Dopo l’adozione di un secondo provvedimento comunale del 30 gennaio 2026, sostitutivo del primo e fondato su un’istruttoria integrativa, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti, deducendo ulteriormente violazione delle garanzie partecipative, degli artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990, dell’autovincolo procedimentale, difetto di motivazione, arbitrarietà delle modalità di adozione, possibile conflitto di interessi del dirigente, violazione del ne bis in idem, illegittimità derivata, insussistenza di dichiarazioni false, violazione dell’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, erroneità dei calcoli volumetrici e sproporzione dell’annullamento integrale.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che il provvedimento del 30 gennaio 2026 non era autonomo, ma costituiva l’evoluzione e la sostituzione del primo nell’ambito della medesima vicenda sostanziale; l’eventuale annullamento del primo atto non avrebbe quindi procurato un’utilità concreta, essendo l’interesse del ricorrente integralmente trasferito sui motivi aggiunti. Il TAR ha esaminato e respinto le censure riproposte contro il secondo provvedimento. Ha ritenuto che l’eventuale ausilio dell’intelligenza artificiale nella fase preparatoria non incida sulla validità dell’atto quando la motivazione finale sia autonoma, logicamente coerente, riferibile all’organo competente e da questo sottoscritta. La presenza di citazioni giurisprudenziali inesistenti o inconferenti non determinava il difetto assoluto di motivazione, poiché il nucleo essenziale dell’atto era costituito dall’accertamento fattuale della falsa rappresentazione dello stato dei luoghi. Nel merito, il Comune aveva dimostrato, mediante elementi convergenti — planimetrie catastali di primo impianto, documentazione notarile, fotogrammi storici e rilievi cartografici — una rappresentazione reiteratamente non veritiera di altezze, superfici e volumetrie, per una volumetria fittizia complessiva di circa 160 mc. La SCIA del 2016 risultava viziata da un incremento fittizio di 107,35 mc; la successiva DIA per l’ampliamento calcolava il 20 per cento su una volumetria di base non reale; la successiva SCIA presentava ulteriori falsificazioni delle altezze. Tali elementi non costituivano mere divergenze interpretative sui criteri di calcolo, ma alterazioni dello stato materiale dei luoghi. Il ricorrente non aveva assolto l’onere, posto a suo carico dall’art. 9-bis d.P.R. 380/2001, di dimostrare puntualmente la corrispondenza tra lo stato dichiarato e quello reale. La consulenza tecnica di parte, fondata su un calcolo aggregato, non confutava analiticamente le singole altezze contestate. Neppure la tolleranza costruttiva del 2 per cento poteva sanare una falsa rappresentazione posta a fondamento del titolo, poiché presuppone un titolo validamente assentito. La falsità incideva sulla stessa volumetria preesistente utilizzata per calcolare la volumetria premiale, sicché non era possibile distinguere una parte legittima e una parte illegittima dell’intervento; la demolizione spontanea del manufatto fotomontato era pertanto irrilevante. Il motivo sulla tardività dell’autotutela è stato respinto perché gli ulteriori profili di falsità erano emersi solo all’esito dell’istruttoria integrativa e, trattandosi di falsa rappresentazione dei fatti, trovava applicazione l’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990, con esclusione dei limiti temporali ordinari e dell’obbligo di comparazione degli interessi. Le garanzie partecipative non erano decisive: l’annullamento, una volta accertata la falsità e l’alterazione della base di calcolo, aveva contenuto vincolato e gli eventuali vizi formali non comportavano l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, poiché il contenuto non avrebbe potuto essere diverso. Non sussisteva violazione del ne bis in idem, poiché il secondo atto costituiva il completamento dell’istruttoria e sostituiva il primo, senza duplicazione di un potere già definitivamente esercitato. Le allegazioni sul conflitto di interessi e sulle modalità di sottoscrizione del provvedimento erano mere congetture prive di prova concreta. Il Comune è stato ritenuto vittorioso e il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 19, comma 4, l. 241/1990

    Richiamato quale base normativa dell’annullamento in autotutela degli effetti delle segnalazioni certificate e degli altri titoli edilizi oggetto della vicenda.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Disciplina generale dell’annullamento d’ufficio, i cui limiti temporali non sono stati ritenuti applicabili nel caso di falsa rappresentazione dei fatti.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    In presenza di false rappresentazioni dei fatti, esclude l’operatività dei termini ordinari del comma 1 e l’obbligo di motivare sulla comparazione tra interesse pubblico e interesse privato.

  • art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990

    Consente di non annullare il provvedimento per vizi formali quando, trattandosi di attività vincolata, sia palese che il contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

  • artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990

    Invocati dal ricorrente per contestare la violazione delle garanzie partecipative nel procedimento culminato nel secondo annullamento; il TAR ha ritenuto l’eventuale violazione non invalidante.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti questioni rilevate d’ufficio; è stato richiamato in relazione alla sopravvenuta carenza di interesse del ricorso introduttivo.

  • art. 9-bis d.P.R. 380/2001

    Pone sul privato e sul tecnico asseveratore l’onere di dimostrare lo stato legittimo dell’immobile e la veridicità delle dichiarazioni rese; il ricorrente non ha fornito una dimostrazione analitica della corrispondenza tra dati dichiarati e stato reale.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    La tolleranza costruttiva non può essere invocata per sanare la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi posta a fondamento del titolo; presuppone un titolo validamente assentito e una minima eccedenza realizzativa.

  • art. 97 Costituzione

    È richiamato quale fondamento del principio di umanità della decisione amministrativa: l’organo titolare del potere deve esaminare, correggere, convalidare e fare propria ogni elaborazione eventualmente assistita da strumenti algoritmici, assumendone la responsabilità.

Massime di principio

  • L’eventuale utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa nella fase preparatoria di un provvedimento amministrativo non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto, purché la motivazione finale esprima un autonomo percorso logico-giuridico, sia riferibile all’organo titolare del potere e sia da questo esaminata, convalidata e sottoscritta. Eventuali errori dell’output algoritmico sono imputabili all’organo che lo recepisce, mentre il sindacato giurisdizionale deve concentrarsi sulla tenuta complessiva della motivazione.
  • La presenza di riferimenti giurisprudenziali inesistenti o inconferenti non determina il difetto assoluto di motivazione quando tali richiami siano meramente accessori e il provvedimento contenga un autonomo e comprensibile nucleo motivazionale fondato sull’accertamento dei fatti e sull’applicazione delle norme pertinenti.
  • Quando la falsa rappresentazione dello stato dei luoghi incide sulla volumetria preesistente utilizzata come base per il calcolo della volumetria premiale, il vizio si ripercuote sull’intera sequenza dei titoli edilizi fondata su quel parametro, rendendo legittimo l’annullamento integrale qualora non sia possibile distinguere una parte autonomamente legittima dell’intervento.
  • La falsa rappresentazione dei fatti, distinta da una mera divergenza interpretativa o da un errore di valutazione tecnica su dati pacificamente noti, consente l’annullamento d’ufficio oltre i limiti temporali ordinari e senza la necessità di una specifica comparazione tra interesse pubblico e interesse privato, ai sensi dell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990.
  • L’annullamento d’ufficio fondato sull’accertata falsa rappresentazione dei fatti ha contenuto vincolato quanto alla misura da adottare; pertanto, eventuali carenze delle garanzie partecipative non comportano l’annullamento quando sia palese, alla luce dell’istruttoria, che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  • Un provvedimento successivo adottato nell’ambito della medesima vicenda sostanziale, a completamento dell’istruttoria e con sostituzione del precedente atto, non costituisce reiterazione illegittima del potere amministrativo né viola il ne bis in idem; l’impugnazione del primo atto diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se l’eventuale annullamento non arreca più alcuna utilità concreta al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAutotutelaInvalidità del provvedimentoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaVizi formali non invalidanti

Testo integrale

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