Sentenza n. 1053/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione prot 4/17 del 19.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, della delibera di Annullamento in autotutela prot 1641 del 12.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, consistente nella richiesta di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della natura della controversia e dei precedenti della Sezione relativi ai medesimi provvedimenti.
Atto impugnato: ordinanza di demolizione e delibera comunale di annullamento in autotutela
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietari o destinatari dell'atto edilizio)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione prot. 4/17 del 19 febbraio 2024 e la delibera di annullamento in autotutela prot. 1641 del 12 febbraio 2024, adottate dal Comune di Sant'Angelo Romano, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e conseguenti. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dei provvedimenti impugnati.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio
La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.
art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990
dispone l’annullamento in autotutela
Il Comune ha utilizzato il potere di annullamento in autotutela per rimuovere i provvedimenti oggetto di impugnazione.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione rimuove in autotutela tutti i provvedimenti impugnati, determinando l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può disporne la compensazione integrale in ragione della natura della controversia e delle circostanze del caso concreto.
Come è indicizzato
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