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Sentenza

Sentenza n. 1053/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione prot 4/17 del 19.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, della delibera di Annullamento in autotutela prot 1641 del 12.2.2024 del Comune di Sant’Angelo Romano, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti.

Giustizia amministrativa202405152

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che il sopravvenuto annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata, consistente nella richiesta di annullamento. Le spese di lite sono state integralmente compensate, tenuto conto della natura della controversia e dei precedenti della Sezione relativi ai medesimi provvedimenti.

TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione e delibera comunale di annullamento in autotutela

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (proprietari o destinatari dell'atto edilizio)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione prot. 4/17 del 19 febbraio 2024 e la delibera di annullamento in autotutela prot. 1641 del 12 febbraio 2024, adottate dal Comune di Sant'Angelo Romano, chiedendone l'annullamento insieme agli atti presupposti e conseguenti. Dal testo non emergono i motivi specifici di illegittimità dedotti. Nel corso del giudizio il Comune ha adottato un provvedimento di annullamento in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990, dei provvedimenti impugnati.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata consente al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 21-nonies, comma 2-bis, l. 241/1990

    dispone l’annullamento in autotutela

    Il Comune ha utilizzato il potere di annullamento in autotutela per rimuovere i provvedimenti oggetto di impugnazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di annullamento, l’amministrazione rimuove in autotutela tutti i provvedimenti impugnati, determinando l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La dichiarazione di cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna alle spese: il giudice può disporne la compensazione integrale in ragione della natura della controversia e delle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniAutotutelaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiAutotutela decisoriaSopravvenuta carenza di interesse

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