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Sentenza

Sentenza n. 4746/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.3132 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, pubblicata in data 02.07.2025.

Giustizia amministrativa202601726

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire la sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3132 del 2 luglio 2025, che aveva riconosciuto € 519,98 per compenso individuale accessorio, oltre interessi legali sul capitale rivalutato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente ATA)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, n. 3132, pubblicata il 2 luglio 2025, che aveva dichiarato il suo diritto al compenso individuale accessorio maturato durante il servizio alle dipendenze del Ministero e condannato quest'ultimo a pagare € 519,98, oltre interessi legali sul capitale rivalutato. Deduce il mancato pagamento nonostante la notifica del titolo il 19 luglio 2025, il suo successivo passaggio in giudicato attestato il 27 aprile 2026 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei pagamenti da parte delle amministrazioni pubbliche. Ha chiesto l'integrale esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza, rilevando che la pretesa era adeguatamente documentata e che il Ministero, pur costituitosi, non aveva contestato il mancato adempimento. Ha ordinato all'Amministrazione di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, con 60 giorni dalla comunicazione dell'incarico a cura del ricorrente per provvedere agli adempimenti sostitutivi. Non è previsto compenso per il commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 800, oltre accessori di legge, con distrazione a favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice, verificato il mancato adempimento del titolo azionato, ordina all'amministrazione di eseguirlo e può predisporre misure sostitutive per il caso di ulteriore inerzia.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997

    è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.

    Per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, l'esecuzione dei titoli giudiziali che comportano il pagamento di somme può essere richiesta in ottemperanza una volta decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo.

  • art. 93 c.p.c.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    Le spese liquidate possono essere distratte in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • art. 26 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La condanna alle spese del giudizio di ottemperanza segue la soccombenza.

  • art. 39 c.p.a.

    Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario ai sensi dell’art. 93 del c.p.c. e degli articoli 26 e 39 del c.p.a.

    La disciplina delle spese si coordina con le disposizioni del codice di procedura civile richiamate per la distrazione in favore del difensore antistatario.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002

    condanna l’Amministrazione resistente alla rifusione delle spese del presente giudizio, nell’importo di € 800,00 (ottocento/00) per compensi, oltre IVA, CPA, spese generali nella misura del 15% e onere del contributo unificato come per legge solo se dovuto nel presente giudizio (art. 13 comma 6bis.1 del DPR n. 115/2002), spese da distrarsi a favore del difensore del ricorrente dichiaratosi antistatario.

    La condanna alle spese comprende l'onere del contributo unificato soltanto se dovuto nel giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il titolo esecutivo è documentato e l'amministrazione non contesta il dedotto mancato adempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato entro un termine determinato.
  • Per assicurare l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, incaricato di intervenire in via sostitutiva dopo l'inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
  • Per i titoli giudiziali di pagamento notificati alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici, l'azione esecutiva in ottemperanza può essere intrapresa dopo il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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