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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6893/2022 del 25/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per ricettazione e operazioni su veicolo provento di reato. Fanini ha dedotto: 1) mancata considerazione della sentenza di assoluzione del Tribunale di Lucca e violazione dell'art. 238-bis c.p.p.; 2) contraddittorietà nella valutazione delle intercettazioni rispetto alla decisione di primo grado; 3) errata applicazione dell'art. 648-bis e insufficiente prova della conoscenza della provenienza illecita; 4) impossibilità di imputare a lui il reato di riciclaggio; 5) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e vizio nella determinazione della pena; 6) decorrenza della prescrizione e mancata declaratoria di estinzione del reato. Rendina ha dedotto: 1) inesistenza della prova della sua consapevolezza circa l'origine illecita; 2) mancata partecipazione alle condotte contestate; 3) errata irrogazione della pena e mancato riconoscimento di benefici di legge; 4) omissione di pronuncia assolutoria, anche ai sensi dell'art. 530 comma 2 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto che i due gradi di merito costituissero una doppia conforme e che le motivazioni dei giudici di merito fossero congrue e fondate su valutazioni di fatto non sindacabili in cassazione. In particolare: per Fanini tutti i sei motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati o aspecifici; la sentenza del Tribunale di Lucca non era stata acquisita ai sensi dell'art. 238-bis e, comunque, non provava incontrovertibilmente la buona fede; la negazione delle attenuanti generiche è discrezionale e ben motivata; la questione della prescrizione non è stata dichiarata in questa sede perché l'inammissibilità del ricorso impedisce di rilevare cause di non punibilità sopravvenute. Per Rendina i motivi sono stati ritenuti aspecifici e varie richieste di assoluzione ai fini del merito non erano ammissibili in cassazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 D.L. n. 137/2020

    Il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto ai sensi della norma; la Corte ne prende atto come regola procedurale.

  • artt. 110 e 648-bis cod. pen.

    commi primo e secondo relativi all'art. 648-bis

    Le condotte contestate sono state inquadrate come ricettazione e operazioni su beni di illecita provenienza; la Corte ha ritenuto sorretta da elementi la valutazione della consapevolezza della provenienza illecita.

  • art. 238-bis cod. proc. pen.

    La Corte osserva che la sentenza assolutoria del Tribunale di Lucca non risultava acquisita in dibattimento ai sensi dell'art. 238-bis e quindi non poteva essere considerata automaticamente nella valutazione probatoria del processo in esame.

  • art. 591 cod. proc. pen.

    Ragione di inammissibilità: i motivi generici o aspecifici che non confutano argomentatamente la decisione di merito conducono all'inammissibilità ai sensi di questa disposizione.

  • art. 62-bis cod. pen.

    La negazione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in assenza di illogicità o carenza motivazionale.

  • art. 530 cod. proc. pen.

    Richieste di pronunce assolutorie nella formula di cui all'art. 530 comma 2 attengono al merito e non sono rimedi ammissibili in Cassazione; il petitum di merito non può essere formulato in questa sede.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    La Corte ricorda che, essendo il ricorso inammissibile, non è possibile rilevare e dichiarare cause di non punibilità sopravvenute ai sensi di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che autorizza la condanna alle spese e alle somme a favore della Cassa delle ammende; la Corte la applica per condannare i ricorrenti alle spese e a versare euro 3.000.

  • d.l. 18/2020

    La sospensione dei termini per emergenza COVID è stata computata nel calcolo della prescrizione, ma la Corte non ha potuto dichiarare la prescrizione per l'inammissibilità del ricorso.

  • legge 241/2006

    Richiamata nel testo in relazione al condono della pena detentiva nella misura indicata; la Corte ne registra l'effetto sulla pena ma non altera il giudizio di inammissibilità.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato dai ricorrenti in tema di determinazione della pena e attenuanti; la Corte ha ritenuto legittima la determinazione operata dal giudice di merito.

  • artt. 157, 161 cod. pen. e art. 531 cod. proc. pen.

    Norme richiamate dai ricorrenti in ordine a questioni sanzionatorie e procedurali; la Corte non ha ritenuto fondati i rilievi e li ha considerati aspecifici o rimessi al merito.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per rimettere in discussione valutazioni di fatto e di prova compiute dal giudice di merito: i motivi che duplicano censure già esaminate senza specificità sono inammissibili.
  • Una sentenza di assoluzione pronunciata in altro procedimento non vincola automaticamente il giudice che procede: deve essere prodotta e acquisita nel processo secondo le norme vigenti (es. art. 238-bis c.p.p.) e non determina di per sé la riqualificazione della responsabilità.
  • Le questioni attinenti alla stagionabilità della prescrizione possono essere esaminate in cassazione solo se il ricorso è ammissibile; l'inammissibilità impedisce di rilevare cause sopravvenute di non punibilità.
  • Le richieste tipiche del merito, come l'adozione diretta di una sentenza assolutoria nella formula di cui all'art. 530 comma 2 c.p.p., non sono decidibili in Cassazione e rendono il motivo inammissibile se formulate come petitum.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è una valutazione discrezionale del giudice di merito e può essere contestata in cassazione solo per mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
  • In presenza di una 'doppia conforme' le decisioni di primo e secondo grado possono essere lette congiuntamente come un unico corpo motivazionale; la coerenza delle due decisioni rafforza la difficoltà di sindacare le valutazioni in sede di legittimità.
  • Per evitare l'inammissibilità è necessario formulare motivi specifici, collegati alla ratio decidendi della sentenza impugnata, e non limitarsi a riproporre generiche obiezioni di fatto o affermazioni assertorie.

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