Cassazione Penale, Sentenza n. 25907/2024 del 03/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione avverso la declaratoria di inammissibilità dell'appello per tardività. Il ricorrente ha sostenuto che il termine per proporre appello non doveva decorrere dal 23 maggio 2021 (data indicata dalla Corte territoriale), ma dal 2 luglio 2021, data in cui la sentenza, tradotta in inglese su disposizione del Tribunale e notificata a mani proprie al detenuto, è stata effettivamente messa a sua disposizione. In sostanza si è dedotto che, essendo stato disposto l'obbligo di traduzione e avendo l'imputato linguaggio diverso dall'italiano, il termine di impugnazione decorre dal momento in cui questi ha potuto comprendere la motivazione nella lingua a lui comprensibile; inoltre si è richiamato il principio dell'art. 583, comma 3, c.p.p. sul termine che scade per ultimo se diverso per imputato e difensore.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Dall'esame degli atti è risultato che il Tribunale aveva effettivamente disposto la traduzione della sentenza e che la notificazione a mani proprie dell'imputato detenuto era avvenuta il 2 luglio 2021; di conseguenza il termine per proporre appello doveva decorrere da tale data. La Corte ha quindi fissato il principio che, se la motivazione è stata resa disponibile nella lingua conosciuta dall'imputato su richiesta o per disposizione del giudice, il termine di impugnazione decorre dal momento in cui la motivazione nella lingua a lui comprensibile è stata messa a disposizione; la mancata traduzione non comporta nullità automatica ma consente la regolarizzazione e il rimettere in termini l'imputato. Per questi motivi la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata: il ricorrente era stato dichiarato responsabile di più violazioni di tale articolo (illecito in materia di stupefacenti) dal Tribunale di primo grado.
art. 585 c.p.p.
Norma richiamata in relazione ai termini per l'impugnazione; la Corte territoriale aveva ritenuto che non fossero stati rispettati i termini di cui a tale disposizione, ma la Cassazione ha precisato che, ove sia disposta la traduzione, il termine decorre dalla messa a disposizione nella lingua comprensibile all'imputato.
art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p.
L'appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., per la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 585 c.p.p. relativo ai termini per l'impugnazione
La Corte d'appello aveva invocato questa disposizione per dichiarare inammissibile l'appello per tardività; la Cassazione ha però ritenuto errata la decorrenza temporale assunta dalla Corte territoriale alla luce della notificazione della sentenza tradotta.
art. 583 comma 3 c.p.p.
Richiamato dal ricorrente: quando la decorrenza di un termine è diversa per imputato e difensore, opera per entrambi il termine che scade per ultimo. Principio rilevante per valutare eventuali diverse decorrenze temporali tra notifica al detenuto e notifiche al difensore.
art. 611 c.p.p.
Richiamato in sede di requisitoria del P.G. (richiesta di annullamento senza rinvio); la Corte ha effettivamente annullato la decisione impugnata senza rinvio e disposto la trasmissione degli atti per il giudizio.
Artt. 143, 178, lett. c, 571, 601, 605 c.p.p.
Norme indicate nel motivo di ricorso come parti della contestazione di violazioni di legge; nel testo della decisione si è dato rilievo in particolare agli istituti processuali relativi ai termini e alla notificazione/traduzione, più che a tutte queste norme singolarmente. Per alcune di esse non è possibile evincere dal testo un'applicazione/interpretazione specifica.
Giurisprudenza: Sez. 2, n. 45408 del 17/10/2019, Kartivadze, Rv. 277775
La mancata traduzione della sentenza nella lingua nota all'imputato alloglotta non integra un'ipotesi di nullità ma, se vi è stata specifica richiesta di traduzione ovvero questa è stata disposta dal giudice, i termini per impugnare decorrono dal momento in cui la motivazione della decisione sia stata messa a disposizione dell'imputato nella lingua a lui comprensibile e, pertanto, il motivo di impugnazione dedotto sul punto ha l'unico effetto di consentire la regolarizzazione dell'eventuale omissione e rimettere l'imputato in termini
Principio applicato dalla Corte di cassazione: la traduzione disposta o richiesta fa decorrere i termini di impugnazione dalla data di messa a disposizione della motivazione tradotta; la mancata traduzione non determina nullità automatica ma consente la regolarizzazione.
Decisione della Corte di Appello di Ancona (p. 7 della sentenza impugnata)
L'appello è inammissibile, ai sensi dell'art. 591 co. 1° lett. c) c.p.p., per la mancata osservanza del disposto di cui all'art. 585 c.p.p. relativo ai termini per l'impugnazione [...] La sentenza di primo grado è stata emessa il 22 febbraio 2021 con l'indicazione del termine di 90 gg. per il deposito della motivazione, a scadere il 23 maggio 2021. La motivazione della sentenza di primo grado è stata depositata nel termine il 12 maggio 2021. Il termine per l'impugnazione di 45 gg., a decorrere dal 23 maggio 2021, scadeva il 7 luglio 2021. L'appello è stato presentato a termine scaduto il 9 settembre 2021
Ricostruzione fattuale e giuridica della Corte territoriale che ha portato alla declaratoria di inammissibilità; la Cassazione ha ritenuto tale ricostruzione errata alla luce della traduzione e della notificazione del 2 luglio 2021.
Massime di principio
- Se il giudice dispone la traduzione della sentenza nella lingua conosciuta dall'imputato (o la traduzione è stata espressamente richiesta), i termini per proporre impugnazione decorrono dal momento in cui la motivazione tradotta è stata effettivamente messa a disposizione dell'imputato.
- La mancata traduzione non determina automaticamente la nullità della sentenza; tuttavia consente la regolarizzazione e la rinnovazione del termine per impugnare, al fine di reintegrare l'imputato nei termini.
- La notificazione a mani proprie del detenuto produce effetto di messa a disposizione e può far decorrere il termine di impugnazione da quella data se in quella occasione la sentenza è stata resa comprensibile (es. tramite traduzione).
- Quando la decorrenza di un termine è diversa per l'imputato e per il difensore, si applica il termine che scade per ultimo (art. 583, comma 3 c.p.p.): valutare sempre quale decorrenza sia effettivamente più favorevole all'imputato.
- In caso di errori nella computazione dei termini da parte della Corte territoriale relativi a notifiche o traduzioni, la Corte di cassazione può annullare la decisione e disporre che la corte di merito riesamini la questione con corretta valutazione della decorrenza dei termini.
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