Sentenza del 07/06/2017 n. 14135 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo che aveva riconosciuto a F.R. l'agevolazione ICI prevista per i coltivatori diretti. Il motivo principale riguardava la violazione della disciplina agevolativa: secondo il Comune, lo status di pensionato escludeva il requisito della prevalenza o esclusività dell'attività agricola. Il Comune aveva inoltre dedotto ultrapetizione e insufficienza della prova della conduzione diretta dei terreni, ma tali motivi sono rimasti assorbiti.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso del Comune, ritenendo che il pensionamento escluda il carattere principale ed esclusivo dell'attività agricola e impedisca il riconoscimento dell'agevolazione ICI, anche se il contribuente continua materialmente a coltivare i terreni o versa volontariamente contributi previdenziali. La sentenza della CTR è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito respingendo il ricorso originario del contribuente. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 2 e 9
La disciplina ICI prevede un regime agevolato per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale, purché ricorrano tutti i requisiti sostanziali e soggettivi richiesti.
D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 58
Sono considerati coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti iscritti negli appositi elenchi e soggetti agli obblighi assicurativi previdenziali. La norma è stata interpretata nel senso che l'agevolazione richiede anche il possesso e la conduzione diretta dei terreni e il carattere principale dell'attività agricola.
Legge n. 9 del 1963, art. 11
Richiamata per individuare gli elenchi comunali cui devono essere iscritti i coltivatori diretti ai fini del riconoscimento della qualifica.
Codice civile, art. 2697
La prova dei presupposti dell'agevolazione grava sul contribuente che intende beneficiarne.
Costituzione, art. 44
La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.
La Corte costituzionale ha collegato la ratio dell'agevolazione all'incentivazione dell'attività agricola e al razionale sfruttamento del suolo.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di cassazione, quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.
Ordinanze Corte costituzionale n. 87 del 2005 e n. 336 del 2003
La giustificazione dell'agevolazione fiscale risiede evidentemente in un intento di incentivazione dell'attività agricola... non appare manifestamente irragionevole che da tale beneficio siano esclusi coloro che - nel fatto di godere di trattamenti pensionistici - all'evidenza non traggono dal lavoro agricolo la loro esclusiva fonte di reddito.
È legittima l'esclusione dei titolari di pensione dall'agevolazione, poiché il trattamento pensionistico dimostra che l'attività agricola non costituisce l'esclusiva fonte di reddito.
Cassazione civile, sentenze n. 9143 del 2010, n. 12565 del 2010 e n. 9601 del 2012
L'agevolazione spetta solo a chi trae dal lavoro agricolo la propria esclusiva fonte di reddito; il titolare di pensione, anche se continua a svolgere attività agricola o versa contributi volontari, non può normalmente beneficiarne.
Massime di principio
- Per ottenere l'agevolazione fiscale sui terreni agricoli o edificabili assimilati, non bastano l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti e il versamento dei contributi: il contribuente deve dimostrare anche il possesso, la conduzione diretta e il carattere principale dell'attività agricola.
- Il pensionamento è normalmente incompatibile con l'agevolazione, perché evidenzia che il reddito agricolo non costituisce più la fonte esclusiva o principale di sostentamento, indipendentemente dall'origine della pensione.
- La prosecuzione materiale dell'attività agricola dopo il pensionamento e il versamento volontario dei contributi non sono sufficienti a conservare il beneficio fiscale.
- L'onere di provare tutti i requisiti agevolativi ricade sul contribuente; la documentazione deve dimostrare concretamente la conduzione diretta dei terreni e non limitarsi a elencare genericamente documenti o qualifiche.
- Quando la Corte di cassazione accoglie il motivo decisivo e non sono necessari ulteriori accertamenti, può cassare la sentenza e respingere direttamente la domanda o il ricorso originario.
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