Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 149/2026 - Torino, Sezione 3

per l'annullamento A. del Provvedimento di divieto di detenzione armi e munizioni n. -OMISSIS- – Area I – -OMISSIS- dalla Prefettura di Alessandria e notificato all’interessato il 7.12.2021; B. di ogni ulteriore atto, connesso, presupposto e conseguente.

Giustizia amministrativa202200221

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, rilevando che la dichiarazione del ricorrente aveva attestato il venir meno dell'interesse alla definizione nel merito del giudizio. Il Collegio non ha esaminato la legittimità del divieto prefettizio né i motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate.

TAR Piemonte - Torino, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni, notificato il 7 dicembre 2021

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto domanda di annullamento del provvedimento prefettizio di divieto di detenzione di armi e munizioni e degli atti connessi, presupposti e conseguenti. Il testo non espone i motivi specifici di illegittimità dedotti. In vista dell'udienza, con memoria del 23 dicembre 2025, il difensore ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    Consente di definire il giudizio dichiarando l'improcedibilità quando sopravviene il difetto di interesse alla decisione.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nel contesto della definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte e dei terzi.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio amministrativo, il ricorrente dichiara il venir meno dell'interesse alla decisione e tale sopravvenienza elimina l'interesse concreto alla definizione nel merito, il giudice deve dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse comporta la definizione in rito senza esame dei motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.