Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1199

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione del 13 agosto 2020 che modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per vietare temporaneamente l’introduzione nell’Unione di taluni frutti originari dell’Argentina al fine di impedire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

Normativa europea32020R1199

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce un divieto temporaneo di importazione nell’Unione per specifici frutti di limone e arancia dolce provenienti dall’Argentina. La misura nasce dalle intercettazioni ripetute di Phyllosticta citricarpa e mira a prevenire l’introduzione e la diffusione dell’organismo nocivo nel territorio dell’Unione. Il divieto si applica fino al 30 aprile 2021 e modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

Divieto temporaneo di introduzione nell’Unione di taluni frutti di Citrus limon e Citrus sinensis originari dell’Argentina per prevenire la diffusione di Phyllosticta citricarpa.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nel territorio dell’Unione di frutti specificati di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina, individuati con determinati codici TARIC/NC indicati nell’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Il divieto opera temporaneamente fino al 30 aprile 2021. Non riguarda gli altri frutti o gli altri paesi terzi già disciplinati dalla decisione di esecuzione (UE) 2016/715, che continua ad applicarsi per i casi residui non colpiti dal presente intervento.

Divieto temporaneo di introduzione di taluni frutti originari dell’Argentina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1199 della Commissione interviene in materia di protezione fitosanitaria delle piante, con l’obiettivo di prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa. La Commissione, richiamato il regolamento (UE) 2016/2031 e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, adotta una misura urgente a seguito di intercettazioni ripetute dell’organismo nocivo su frutti originari dell’Argentina.

Contesto e motivazione della misura

Il regolamento parte dal quadro già esistente: l’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in combinato disposto con l’allegato VI, elenca le piante, i prodotti vegetali e gli altri oggetti la cui introduzione nell’Unione è vietata ai sensi dell’articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031. La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 disciplinava già misure per i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, con alcune esclusioni, originari di Argentina, Brasile, Sud Africa e Uruguay.

A maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020 gli Stati membri hanno notificato più volte alla Commissione intercettazioni di Phyllosticta citricarpa sui frutti di Citrus limon e Citrus sinensis originari dell’Argentina. Secondo la Commissione, tali notifiche dimostrano che le garanzie fitosanitarie attualmente in vigore in Argentina non sono sufficienti a impedire l’ingresso dell’organismo nocivo nell’Unione e che il rischio non può essere reso accettabile mediante le misure già previste dal regolamento (UE) 2016/2031.

Ambito del divieto

La misura introduce un divieto temporaneo di introduzione nell’Unione per i frutti specificati, ossia:

  • Citrus limon (L.) N. Burm.f.
  • Citrus sinensis (L.) Osbeck

Il divieto opera indipendentemente dalla destinazione dei frutti, quindi anche se destinati esclusivamente alla trasformazione industriale in succo. Il regolamento precisa inoltre i codici doganali interessati:

  • ex 0805 50 10
  • 0805 10 22
  • 0805 10 24
  • 0805 10 28
  • ex 0805 10 80

Durata e finalità temporanea

Il divieto è espressamente temporaneo e si applica fino al 30 aprile 2021. La durata limitata è giustificata dalla necessità di affrontare l’attuale rischio fitosanitario, consentire all’Argentina di aggiornare il proprio sistema di certificazione e permettere alla Commissione di sottoporlo ad audit. La data potrà essere rivista, se necessario, in base ai risultati dell’audit.

Modifica della disciplina vigente

Dal punto di vista sistematico, il regolamento modifica l’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, inserendo una nuova riga nell’elenco dei divieti di introduzione. La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 non viene abrogata, ma continua ad applicarsi agli altri frutti e ai paesi terzi interessati che non rientrano nel nuovo divieto mirato.

Entrata in vigore e applicabilità

Per ragioni di urgenza, il regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto regolamentare dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Divieto temporaneo di importazione

È aggiunta all’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 una nuova riga che vieta l’introduzione nell’Unione di Citrus limon (L.) N. Burm.f. e Citrus sinensis (L.) Osbeck originari dell’Argentina, fino al 30 aprile 2021. Il divieto riguarda i codici ex 0805 50 10, 0805 10 22, 0805 10 24, 0805 10 28 ed ex 0805 10 80.

Ragioni fitosanitarie della misura

La Commissione fonda la misura sulle intercettazioni ripetute, nei mesi di maggio, giugno, luglio e nella prima settimana di agosto 2020, dell’organismo nocivo Phyllosticta citricarpa su frutti originari dell’Argentina. Tali intercettazioni dimostrano, secondo il regolamento, l’insufficienza delle garanzie fitosanitarie vigenti e l’esistenza di un rischio fitosanitario inaccettabile.

Rapporto con la disciplina precedente

Il regolamento interviene sull’allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, che contiene l’elenco delle piante, prodotti vegetali e altri oggetti la cui introduzione nell’Unione è vietata. La decisione di esecuzione (UE) 2016/715 continua ad applicarsi agli altri frutti e paesi terzi interessati non colpiti dal presente divieto temporaneo.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefitosanitarioagricolturacontrolli alle importazionisalute delle piante

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.