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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1201

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione del 14 agosto 2020 relativo alle misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa (Wells et al.)

Normativa europea32020R1201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento sostituisce la precedente decisione di esecuzione del 2015 e aggiorna in modo organico le misure contro Xylella fastidiosa alla luce dei più recenti dati scientifici e dell’esperienza applicativa. Introduce un sistema articolato di indagini annuali, aree delimitate, misure di eradicazione o contenimento, regole per gli spostamenti delle piante e controlli ufficiali sugli scambi interni e sulle importazioni. Il testo distingue tra piante ospiti e piante specificate, prevede soglie statistiche di campionamento, obblighi di trattamento contro i vettori e specifiche condizioni per i siti di produzione e per i certificati fitosanitari.

Misure fitosanitarie per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa, con regole su sorveglianza, eradicazione, contenimento, movimenti di piante ospiti e controlli alle importazioni.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, alle loro autorità competenti, agli operatori professionali e, per le importazioni, ai paesi terzi e alle loro organizzazioni nazionali per la protezione delle piante. Riguarda le piante ospiti e le piante specificate elencate negli allegati I e II, le aree delimitate, le zone infette e le zone cuscinetto, nonché i controlli ufficiali sugli spostamenti intra-UE e sull’ingresso nell’Unione di piante ospiti. Sono previste deroghe e regimi differenziati per particolari casi, tra cui aree in cui l’eradicazione non è più ritenuta possibile, siti di produzione autorizzati, piante coltivate in vitro e talune specie specifiche. Talune disposizioni si applicano dal 1º gennaio 2023.

Misure per prevenire l’introduzione e la diffusione nell’Unione della Xylella fastidiosa

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione aggiorna il quadro europeo di contrasto alla Xylella fastidiosa, sostituendo la decisione di esecuzione (UE) 2015/789. Il nuovo testo recepisce gli sviluppi scientifici più recenti, i risultati degli audit della Commissione negli Stati membri e l’esperienza applicativa maturata dal 2015, con l’obiettivo di rendere le misure più mirate, proporzionate ed efficaci rispetto al rischio fitosanitario.

Contesto e finalità

La Commissione fonda il regolamento sull’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/2031, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante. I considerando richiamano i pareri e le relazioni EFSA del 2019 e del 2020, che evidenziano la persistenza di elevata incertezza sul controllo dell’organismo, l’assenza di misure in grado di eliminare il batterio da una pianta malata in campo aperto e l’utilità di indagini statisticamente attendibili e basate sul rischio.

Definizioni essenziali

L’articolo 1 definisce l’"organismo nocivo specificato" come Xylella fastidiosa e tutte le sue sottospecie. La nozione di "piante ospiti" comprende tutte le piante da impianto, escluse le sementi, appartenenti ai generi o alle specie elencati nell’allegato I. Le "piante specificate" sono invece le piante ospiti, escluse le sementi, elencate nell’allegato II e notoriamente sensibili a sottospecie determinate dell’organismo nocivo.

Indagini annuali e piani di emergenza

Gli Stati membri devono svolgere indagini annuali sulle piante ospiti in base al rischio, sotto la responsabilità o la supervisione dell’autorità competente, in ambienti all’aperto, vivai, centri di giardinaggio, aree naturali e altri luoghi pertinenti. Il piano di campionamento deve consentire di rilevare, con almeno l’80 % di confidenza, una prevalenza dell’1 %; la presenza positiva fuori dalle aree delimitate va confermata con una seconda analisi molecolare su un diverso tratto genomico. Inoltre, ogni Stato membro deve predisporre un piano di emergenza che copra eradicazione, movimenti intra-UE delle piante specificate e controlli ufficiali; il piano va aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno e quello già esistente ai sensi della precedente decisione va adeguato entro il 31 dicembre 2020.

Aree delimitate, deroghe e revoca

Quando la presenza dell’organismo è ufficialmente confermata, lo Stato membro deve delimitare senza indugio un’area composta da una zona infetta e una zona cuscinetto. La zona infetta deve avere un raggio minimo di 50 metri attorno alla pianta infetta; la zona cuscinetto deve misurare almeno 2,5 km per le misure di eradicazione e 5 km per quelle di contenimento. In casi eccezionali, la zona cuscinetto può essere ridotta a non meno di 1 km se vi è un elevato livello di confidenza sull’assenza di diffusione, la pianta infetta è stata rimossa immediatamente, non emergono ulteriori infezioni, le indagini coprono un’area più ampia e non sono stati rilevati vettori infetti.

Il regolamento consente anche di non delimitare subito un’area se la presenza è riconducibile a un’introduzione recente o a un sito protetto, purché vi siano elementi di prova coerenti con un caso isolato e assenza di vettori. La revoca dell’area delimitata è possibile dopo quattro anni di indagini negative; in alternativa, se la zona cuscinetto è stata ridotta a 1 km e le condizioni di caso isolato sono confermate, la revoca può avvenire dopo 12 mesi, seguita da indagini intensive per due anni.

Eradicazione: rimozione, distruzione e controllo dei vettori

Nelle aree soggette a eradicazione devono essere rimosse immediatamente le piante notoriamente infette, quelle sintomatiche o sospette, le piante della stessa specie della pianta infetta, le piante di altre specie risultate infette altrove nell’area delimitata e le piante specificate non ancora campionate o non risultate indenni. Sono previste deroghe limitate per singole piante specificate di valore storico, purché siano sottoposte a ispezioni, campionamenti e prove annuali e a trattamenti contro i vettori.

La strategia di eradicazione include trattamenti fitosanitari contro i vettori prima e durante la rimozione, preferibilmente con soluzioni non chimiche quando possibile, nonché la distruzione delle piante e delle parti di piante in modo da impedire la diffusione del patogeno. La distruzione può, in funzione del rischio, essere limitata ai rami e al fogliame, a condizione che il legno sia trattato e l’apparato radicale sia rimosso o devitalizzato. Le autorità devono inoltre effettuare indagini sull’origine dell’infezione e sulla tracciabilità delle piante ospiti collegate al caso.

Sorveglianza nell’area delimitata

Nelle aree delimitate la sorveglianza deve essere annuale e svolta nel periodo più idoneo. Nelle zone infette il campionamento sulle piante ospiti, incluse le piante specificate non rimosse, deve consentire di rilevare una prevalenza dello 0,5 % con confidenza almeno del 90 %. Nelle zone cuscinetto la soglia è dell’1 % con il medesimo livello di confidenza, tenendo conto che i primi 400 metri adiacenti alla zona infetta presentano rischio più elevato. Deve inoltre essere monitorata la presenza dell’organismo nei vettori, per valutare il rischio di ulteriore diffusione e l’efficacia dei trattamenti applicati.

Misure di contenimento

Nelle aree dell’allegato III, in cui l’eradicazione non è più ritenuta praticabile, lo Stato membro può applicare misure di contenimento al posto dell’eradicazione. In tali aree va comunque rimosso tutto il materiale infetto individuato dal monitoraggio, vanno applicati trattamenti contro i vettori e devono essere svolte indagini annuali mirate. Per alcune porzioni della zona infetta, in particolare quelle a ridosso della zona cuscinetto o prossime a siti di valore culturale e sociale, il regolamento impone un monitoraggio rafforzato con soglia dello 0,7 % e prevede, in taluni casi, la sospensione dell’obbligo di rimozione per singole piante per finalità scientifiche.

Impianto e movimentazione delle piante specificate nell’Unione

L’impianto di piante specificate in zone infette è ammesso solo in casi tassativi: siti di produzione a prova di insetto e indenni dall’organismo e dai vettori; varietà resistenti o tolleranti collocate fuori dalla fascia più critica; oppure specie coltivate e testate con esito negativo negli ultimi due anni nelle zone infette destinate all’eradicazione.

Per gli spostamenti intra-UE delle piante specificate il regolamento distingue diverse fattispecie. Le piante coltivate in siti autorizzati in area delimitata possono uscire solo se sono state coltivate per l’intero ciclo in un sito autorizzato o vi sono presenti da almeno tre anni, se non sono stati rilevati organismo o vettori, se sono state trattate contro i vettori, trasportate in contenitori chiusi e sottoposte a test molecolari con soglia dell’1 % e confidenza dell’80 %. Le piante specificate che non sono mai risultate infette nell’area delimitata devono provenire da operatori registrati, essere state oggetto di indagini per tre anni e, prima dello spostamento, di ispezione e analisi con soglia dell’1 % e confidenza del 95 %, oltre a trattamenti contro i vettori.

Per le colture in vitro il regolamento prevede condizioni autonome, tra cui la coltivazione in contenitore trasparente e in condizioni sterili, con origine da sementi o da piante madri indenni coltivate in aree indenni o in siti conformi. Per le piante di Vitis in riposo vegetativo coltivate in area delimitata è richiesta una termoterapia specifica: immersione per 45 minuti in acqua a 50 °C. Per gli spostamenti interni alle zone infette o tra zona cuscinetto e zona infetta sono previsti ulteriori obblighi di dichiarazione nel passaporto delle piante.

Autorizzazione dei siti di produzione

I siti di produzione che servono per alcuni spostamenti possono essere autorizzati soltanto se registrati, protetti fisicamente contro l’organismo e i vettori e sottoposti almeno a due ispezioni annuali. Se durante le ispezioni emergono presenza del patogeno o danni alle barriere fisiche, l’autorizzazione va revocata immediatamente e gli spostamenti sospesi; gli Stati membri devono mantenere un elenco aggiornato dei siti autorizzati e comunicarlo alla Commissione e agli altri Stati membri.

Introduzione nell’Unione di piante ospiti da paesi terzi

Per le importazioni il regolamento distingue tre scenari: paesi terzi indenni, aree indenni in paesi in cui l’organismo è presente e siti di produzione indenni in paesi infetti. In tutti i casi è richiesto un certificato fitosanitario con specifica dichiarazione supplementare e, in diversi casi, comunicazioni scritte della NPPO alla Commissione. Le piante ospiti devono essere coltivate in siti sottoposti a ispezioni annuali e, in funzione del rischio, a campionamento e prove; per determinate specie sensibili sono richiesti controlli più rigorosi. All’ingresso nell’Unione le partite devono essere controllate dall’autorità competente; per le provenienze da aree infette è necessaria un’ispezione con campionamento e prove, salvo il caso delle piante coltivate in vitro in condizioni sterili.

Controlli ufficiali, comunicazione e governance

Gli Stati membri devono effettuare controlli ufficiali regolari sulle piante specificate spostate fuori dalle aree delimitate o dalle zone infette verso le zone cuscinetto, comprensivi di controllo documentale e di identità. Se le condizioni non sono rispettate, la pianta non conforme va distrutta immediatamente, con tutte le cautele necessarie per evitare diffusione del patogeno.

È inoltre previsto un obbligo di informazione al pubblico, ai viaggiatori, agli operatori professionali e ai trasportatori internazionale tramite campagne di sensibilizzazione. Gli Stati membri devono trasmettere ogni anno, entro il 30 aprile, una relazione sulle misure adottate e sui risultati, e entro il 31 dicembre un piano per l’anno successivo con calendario, termini e bilancio; gli aggiornamenti dovuti a mutamenti del rischio devono essere comunicati senza ritardo.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Alcune disposizioni tecniche sulle indagini, sui campionamenti e sui piani statistici si applicano dal 1º gennaio 2023. La decisione di esecuzione (UE) 2015/789 è espressamente abrogata.

Disposizioni principali

Definizioni e perimetro tecnico

L’articolo 1 definisce l’"organismo nocivo specificato" come Xylella fastidiosa e tutte le sue sottospecie; distingue tra "piante ospiti" (allegato I) e "piante specificate" (allegato II), con rilevanza diversa per l’applicazione delle misure.

Indagini annuali negli Stati membri

L’articolo 2 impone indagini annuali sulle piante ospiti, effettuate dalle autorità competenti o sotto la loro supervisione, basate sul rischio e svolte in luoghi pertinenti all’aperto e in vivai/centri di vendita. Il piano deve consentire di rilevare una prevalenza dell’1 % con livello di confidenza almeno dell’80 %; la conferma positiva fuori dalle aree delimitate richiede una seconda analisi molecolare su un diverso target genomico. La caratterizzazione delle sottospecie è richiesta nelle aree delimitate. I risultati sono comunicati secondo il regolamento (UE) 2016/2031.

Piani di emergenza nazionali

L’articolo 3 obbliga ogni Stato membro a istituire e aggiornare annualmente un piano di emergenza che copra eradicazione, spostamenti intra-UE delle piante specificate e controlli ufficiali. Il piano deve includere risorse minime, procedure per reperire ulteriori risorse, identificazione dei proprietari, notifiche degli ordini di rimozione e accesso alle proprietà private. I piani già esistenti ai sensi della decisione (UE) 2015/789 vanno aggiornati entro il 31 dicembre 2020.

Aree delimitate, deroghe e revoca

L’articolo 4 impone, in caso di conferma ufficiale della presenza, la delimitazione di un’area composta da zona infetta e zona cuscinetto (almeno 50 m attorno alla pianta infetta; zona cuscinetto almeno 2,5 km per l’eradicazione e 5 km per il contenimento). L’articolo 5 prevede una possibile riduzione della zona cuscinetto a non meno di 1 km in presenza di condizioni rigorose di caso isolato, rimozione immediata, assenza di ulteriori infezioni, indagini estese e assenza di vettori; consente anche di non delimitare subito un’area in casi di introduzione recente o sito protetto. L’articolo 6 disciplina la revoca dell’area delimitata dopo quattro anni senza rilevamenti, oppure dopo 12 mesi in presenza della deroga con condizioni rafforzate e ulteriori indagini intensive per due anni.

Eradicazione: rimozione, vettori, distruzione e sorveglianza

Gli articoli 7-11 impongono la rimozione immediata di piante infette, sintomatiche, della stessa specie della pianta infetta e di altre piante specificate non campionate o non risultate indenni; prevedono deroghe limitate per singole piante di valore storico, soggette a ispezioni annuali e trattamenti contro i vettori. Gli articoli 8 e 9 richiedono trattamenti fitosanitari contro i vettori prima e durante la rimozione e la distruzione delle piante in situ o in luogo vicino, con possibilità di limitare la distruzione a rami e fogliame in base al rischio. L’articolo 10 prescrive sorveglianza annuale dell’intera area delimitata con soglie di rilevazione dello 0,5 % nelle zone infette e dell’1 % nelle zone cuscinetto; l’articolo 11 impone ulteriori misure integrative, indagini sull’origine dell’infezione e tracciabilità delle piante ospiti associate.

Misure di contenimento nelle aree dell’allegato III

L’articolo 12 consente, nelle zone infette elencate nell’allegato III, l’applicazione di misure di contenimento in luogo dell’eradicazione. Gli articoli 13-17 prevedono la rimozione delle sole piante risultate infette, trattamenti contro i vettori, sorveglianza annuale mirata con soglia dello 0,7 % nelle aree prioritarie della zona infetta e dell’1 % nelle zone cuscinetto, oltre a misure di distruzione e di gestione delle criticità operative. È prevista una deroga per siti di particolare valore culturale e sociale per alcune piante infette, in chiave scientifica.

Impianto di piante specificate in zone infette

L’articolo 18 ammette l’impianto di piante specificate in zone infette solo in tre ipotesi: coltivazione in siti a prova di insetto indenni da organismo nocivo e vettori; impianto di varietà resistenti o tolleranti al di fuori dell’area più critica; oppure impianto di specie sottoposte a prove e risultate indenni negli ultimi due anni in zone infette destinate all’eradicazione.

Movimenti intra-UE delle piante specificate

Gli articoli 19-27 fissano condizioni differenziate per gli spostamenti in uscita da aree delimitate, tra zone infette e cuscinetto, tra zone infette e altre aree e per alcune specie/produzioni. Le condizioni includono registrazione dell’operatore ex articolo 65 del regolamento (UE) 2016/2031, autorizzazione dei siti di produzione, assenza di organismi nocivi e vettori per l’intero ciclo di crescita, trattamenti contro i vettori, contenitori o imballaggi chiusi quando richiesto, analisi molecolari con specifiche soglie statistiche, e passaporto delle piante. Per Vitis in riposo vegetativo è prevista termoterapia a 50 °C per 45 minuti. Per talune piante, quando spostate all’interno delle zone infette o tra zona cuscinetto e zona infetta, il passaporto deve riportare diciture specifiche come "Zona infetta - XYLEFA" o "Zona cuscinetto e Zona infetta - XYLEFA".

Introduzione nell’Unione di piante ospiti da paesi terzi

Gli articoli 28-31 disciplinano l’importazione di piante ospiti da paesi terzi, distinguendo tra paesi indenni, aree indenni in paesi infetti, siti di produzione indenni e piante coltivate in vitro. È richiesto un certificato fitosanitario con dichiarazione supplementare, comunicazioni scritte della NPPO alla Commissione e indagini ufficiali con soglie di rilevazione dell’1 % e livello di confidenza dell’80 % a livello nazionale o di area. I siti di produzione devono essere autorizzati come indenni, a prova di insetto, sottoposti ad almeno due ispezioni annuali e, al momento della spedizione, ad analisi molecolari con soglia dell’1 % e confidenza del 90 %; l’autorizzazione va revocata immediatamente in caso di positività o compromissione delle barriere fisiche.

Controlli ufficiali e gestione delle non conformità

Gli articoli 32 e 33 impongono controlli ufficiali regolari sugli spostamenti intra-UE e su tutte le partite di piante ospiti in entrata nell’Unione. I controlli comprendono verifica documentale e di identità; per partite da aree infette è richiesta un’ispezione con campionamento e prove per confermare l’assenza del patogeno con livello di confidenza almeno dell’80 %. Le piante non conformi devono essere distrutte immediatamente, in modo da evitare ogni diffusione.

Comunicazione, relazioni e abrogazione

L’articolo 34 impone campagne di sensibilizzazione per pubblico, viaggiatori, operatori professionali e trasportatori. L’articolo 35 prevede relazioni annuali entro il 30 aprile sulle misure adottate e i risultati, nonché un piano per l’anno successivo entro il 31 dicembre. L’articolo 36 richiede l’adeguamento delle misure nazionali al regolamento, l’articolo 37 abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/789 e l’articolo 38 stabilisce l’entrata in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, con applicazione differita al 1º gennaio 2023 di alcune specifiche disposizioni su indagini e piani di campionamento.

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