Cassazione Penale, Sentenza n. 30816/2026 del 11/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato già condannato in appello per rapina aggravata e lesioni, che aveva chiesto al giudice dell'esecuzione la sospensione o l'annullamento del titolo esecutivo e, soprattutto, la restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di appello. Il giudice dell'esecuzione aveva rigettato l'istanza ritenendo non provata l'impossibilità di rispettare il termine di impugnazione, valorizzando il fatto che l'imputato era assistito da un difensore di fiducia anche nel giudizio di appello. Nel ricorso per cassazione la difesa deduceva violazione degli artt. 670 e 175 c.p.p., sostenendo che il giudice non aveva considerato adeguatamente le dichiarazioni del difensore e dell'interessato, dalle quali emergeva l'impossibilità di contatti tra loro dopo l'allontanamento volontario dell'imputato, rientrato in Albania subito dopo la scarcerazione; si lamentava inoltre il mancato esame di successive dichiarazioni del 2 maggio 2025 che ribadivano la perdita di contatto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata la censura, osservando che, in tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, grava sul richiedente l'onere di provare un impedimento assoluto riconducibile a caso fortuito o forza maggiore, ossia un ostacolo esterno, non imputabile, non vincibile con l'ordinaria diligenza. Nel caso concreto, il giudice dell'esecuzione aveva correttamente escluso tale prova: le dichiarazioni prodotte attestavano solo la cessazione dei contatti per effetto del ritorno volontario dell'imputato in Albania, circostanza non idonea a integrare forza maggiore; inoltre l'imputato era stato assistito da un difensore di fiducia che aveva seguito anche l'appello, sicché nulla impediva di mantenere i contatti o attivarsi per l'impugnazione. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato dalla difesa come norma violata in relazione all'istanza davanti al giudice dell'esecuzione, ma la Corte non ne sviluppa un'autonoma interpretazione decisiva; il rigetto è fondato soprattutto sull'art. 175 c.p.p.
Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza, se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore.
la restituzione nel termine richiede la prova rigorosa di un impedimento assoluto, esterno e non imputabile, idoneo a rendere vano ogni sforzo umano; non basta una difficoltà pratica o organizzativa superabile con l'ordinaria diligenza.
Massime di principio
- In tema di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il richiedente deve provare in modo rigoroso un impedimento assoluto derivante da caso fortuito o forza maggiore; l'onere probatorio è integralmente a suo carico.
- La forza maggiore, ai fini dell'art. 175 c.p.p., deve essere oggettiva, esterna alla volontà dell'interessato, non imputabile e non superabile con l'ordinaria diligenza.
- L'allontanamento volontario dell'imputato all'estero e la conseguente difficoltà di contatto con il difensore non integrano, di per sé, forza maggiore, se dipendono da una scelta libera e non da un ostacolo inevitabile.
- Quando l'imputato è assistito da un difensore di fiducia che ha seguito anche il grado di appello, il giudice può legittimamente valorizzare tale circostanza per escludere l'impossibilità assoluta di proporre tempestivamente l'impugnazione.
- In sede di legittimità è insindacabile la valutazione del giudice di merito/esecuzione che, con motivazione logica e coerente, escluda la sussistenza di eventi impeditivi dell'esercizio della facoltà di impugnare.
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