Sentenza del 27/04/2017 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
Litisconsorzio necessario. Assenza. Nullità sentenza. Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente contestava la validità dell'avviso di accertamento sotto due profili principali: la tardività della notifica, effettuata il 7 gennaio 2013 rispetto al termine del 31 dicembre 2012, e l'illegittimità nel merito della plusvalenza, calcolata sulla base dell'accertamento con adesione relativo all'imposta di registro pagata dalla società. Contestava inoltre le sanzioni. L'Agenzia sosteneva che la notifica si fosse perfezionata con la consegna dell'atto al Comune prima della scadenza e che la plusvalenza fosse correttamente attribuita alla socia in proporzione alla partecipazione.
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole alla contribuente. Ha escluso la nullità del processo per mancata integrazione del litisconsorzio necessario, poiché i procedimenti riguardanti la società e i soci erano stati trattati contemporaneamente e tutte le parti avevano conoscenza degli atti. Nel merito, ha ritenuto tardiva la notifica: l'atto era stato consegnato a un Comune diverso da quello di residenza della contribuente e il perfezionamento nei suoi confronti era avvenuto dopo il termine decadenziale del 31 dicembre 2012. Ha inoltre rilevato che l'accertamento della plusvalenza, fondato esclusivamente sul maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro, era illegittimo alla luce dell'interpretazione autentica dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 147/2015. L'Agenzia è stata condannata al pagamento di 500 euro di spese, oltre accessori, con rimborso del contributo unificato alla contribuente.
Norme richiamate
Art. 5, comma 3, d.lgs. 147/2015
La disposizione, qualificata come interpretazione autentica, esclude che l'esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle plusvalenze immobiliari possa essere desunta automaticamente dal valore dichiarato o definito ai fini dell'imposta di registro. Un accertamento della plusvalenza fondato esclusivamente su tale elemento è illegittimo.
Art. 184-bis c.p.c.
La rimessione in termini richiede che la decadenza sia derivata da una causa non imputabile alla parte. Nel caso concreto tale presupposto non è stato ritenuto sussistente, sicché l'Agenzia non poteva essere rimessa in termini.
Sentenza della Corte di Cassazione n. 6876/2016
È sufficiente che i giudizi riguardanti la società e i soci siano trattati parallelamente, anche senza una formale riunione o integrazione del contraddittorio, quando tutte le parti siano consapevoli dell'esistenza e del contenuto degli atti impositivi.
Massime di principio
- La mancata integrazione del litisconsorzio necessario non determina automaticamente la nullità della sentenza se i procedimenti della società e dei soci sono stati trattati contemporaneamente e le parti hanno avuto piena conoscenza delle rispettive pretese e difese.
- Per verificare la tempestività della notifica di un atto tributario occorre considerare il momento in cui la notifica si perfeziona nei confronti del destinatario; la consegna a un ufficio o Comune errato non salva necessariamente il termine decadenziale.
- La rimessione in termini è eccezionale e richiede la prova di una causa non imputabile alla parte che ha subito la decadenza.
- Un maggior valore definito ai fini dell'imposta di registro non dimostra automaticamente l'esistenza di una maggiore plusvalenza imponibile ai fini delle imposte dirette: l'Amministrazione deve fondare l'accertamento su elementi ulteriori o autonomamente rilevanti.
- Quando sussiste già un motivo assorbente, come la tardività della notifica, il giudice può annullare l'atto senza esaminare tutti gli ulteriori motivi; tuttavia può esaminare anche il merito per evidenziare ulteriori profili di illegittimità.
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