Sentenza del 26/02/2019 n. 5575 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava un avviso di accertamento relativo all'anno 2006, con rettifica ai fini IRES, IRAP e IVA, e un atto di contestazione per omesso versamento di ritenute alla fonte nell'anno 2005. L'Amministrazione riteneva che l'associazione, formalmente costituita come ente di promozione sociale, culturale e ricreativa, svolgesse in realtà attività commerciale di night club o locale di lap dance, rivolta a clienti e non a soci, con conseguente perdita delle agevolazioni fiscali previste dal TUIR, art. 148. Il ricorrente ha contestato, da un lato, l'omesso esame di vari fatti e prove, tra cui l'assenza dei questionari dei soci, la mancata corresponsione delle somme alle ballerine, la chiusura del locale e la cessione del mobilio; dall'altro, la mancata deduzione dei costi ai sensi del TUIR, art. 109.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile per la presenza di una doppia conforme: le decisioni di primo e secondo grado avevano deciso sulla base delle medesime ragioni di fatto e il ricorrente non aveva dimostrato il contrario. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché generico, privo dell'indicazione specifica delle affermazioni della CTR in contrasto con l'art. 109 TUIR e non sufficientemente argomentato. Il ricorrente è stato condannato, in solido, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 5.600 euro oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
TUIR, art. 148
Le agevolazioni fiscali per gli enti associativi non spettano quando l'ente, al di là della forma giuridica dichiarata, svolge concretamente attività commerciale rivolta a clienti e non a effettivi soci.
TUIR, art. 109
La deducibilità dei costi richiede che il contribuente ne dimostri l'effettiva sostenibilità e la riferibilità all'attività; nel caso concreto, il motivo di ricorso non ha specificato adeguatamente come la sentenza impugnata avesse violato tale disposizione.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il controllo in cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi è limitato e, in presenza di doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto, la censura è normalmente inammissibile se il ricorrente non dimostra la diversità delle motivazioni fattuali.
Codice di procedura civile, art. 348-ter, comma 5
In caso di doppia conforme, il ricorrente deve indicare specificamente le ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado e dimostrare che siano diverse, altrimenti il motivo ex art. 360, comma 1, n. 5, è inammissibile.
Codice di procedura civile, art. 366, comma 1, n. 4
Il ricorso per cassazione deve esporre in modo specifico i motivi, indicando le affermazioni della sentenza che si assumono erronee e il concreto contrasto con le norme invocate; richiami generici o meramente rinviati ad altre pagine non sono sufficienti.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato già dovuto, se sussistono i relativi presupposti.
Massime di principio
- La qualificazione fiscale di un'associazione dipende dall'attività concretamente svolta e dai destinatari effettivi delle prestazioni, non soltanto dallo statuto o dalla denominazione formale dell'ente.
- Elementi come documentazione contabile, dichiarazioni del legale rappresentante, annotazioni dei pagamenti e modalità di accesso ai locali possono essere utilizzati complessivamente per dimostrare lo svolgimento di un'attività commerciale e l'esistenza di compensi soggetti a ritenuta.
- In presenza di una doppia conforme, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contestare la valutazione delle prove: deve dimostrare specificamente che le decisioni di merito si fondano su ricostruzioni fattuali diverse.
- La denuncia di violazione di legge deve spiegare con precisione quale principio giuridico sia stato applicato erroneamente e perché la motivazione della sentenza sia incompatibile con la norma invocata; i rinvii generici ad altre parti del ricorso comportano l'inammissibilità.
- Il contribuente o l'ente che chiede la deduzione di costi deve documentarne l'effettività, l'ammontare e l'inerenza all'attività esercitata.
- La soccombenza in cassazione può comportare, oltre alle spese legali, anche il pagamento dell'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi dichiarati inammissibili.
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