Cassazione Penale, Ordinanza n. 23569/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata nei gradi di merito per detenzione di stupefacente a fini di spaccio. I ricorrenti sono stati inoltre condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Napoli aveva confermato la condanna di tre imputati per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, con pena di anni sei di reclusione ed euro 30.000,00 di multa ciascuno. In Cassazione, uno dei ricorrenti deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata riqualificazione del fatto nella ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata esclusione della recidiva qualificata e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in giudizio di prevalenza. Gli altri due imputati censuravano, con un unico motivo, il diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto che tutte le doglianze tendessero a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e coerente nel negare sia la lieve entità sia le attenuanti generiche, e nel fondare la recidiva su un apprezzamento concreto dei precedenti e della persistente inclinazione a delinquere.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
La lieve entità richiede una valutazione complessiva di mezzi, modalità, circostanze dell'azione, quantità, qualità e purezza della sostanza; il beneficio va escluso quando anche uno solo degli elementi rilevanti deponga per una offensività non lieve.
art. 133 c.p.
La recidiva va valutata in concreto, verificando il rapporto tra il fatto per cui si procede e i precedenti penali, nonché l'eventuale indice di perdurante inclinazione al delitto e di fattore criminogeno.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento delle attenuanti generiche è rimesso a una motivazione di merito non sindacabile in cassazione se congrua, non contraddittoria e coerente con le emergenze processuali.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
art. 616 c.p.p.
Implica, in caso di inammissibilità del ricorso, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa.
Massime di principio
- La qualificazione del fatto come ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione unitaria di tutti gli indici normativi, senza che possa fondarsi su un solo elemento isolato quando altri depongano per una maggiore offensività.
- Il giudizio sulla recidiva qualificata deve essere motivato in concreto, attraverso il confronto tra il nuovo reato e i precedenti, al fine di verificare se questi ultimi esprimano una persistente inclinazione criminosa.
- Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate con motivazione sintetica ma congrua; se la motivazione è logicamente coerente e aderente agli atti, la censura non è deducibile in cassazione come mero riesame del merito.
- In cassazione non è consentito trasformare censure di legittimità in richieste di nuova valutazione del compendio probatorio quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo non illogico degli elementi decisivi.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo assenza di colpa, la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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