Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 2069/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3

Giustizia amministrativa202603773

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. I, che aveva accolto la domanda cautelare dei ricorrenti in primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (candidati)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero dell’Interno ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare presentata da alcune persone fisiche. Dal testo non emergono in dettaglio i motivi specifici dedotti dal Ministero; il Consiglio di Stato ha rilevato che, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze ministeriali non presentavano profili di evidente fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, confermando gli effetti dell’ordinanza cautelare del TAR. Ha attribuito rilievo, oltre all’assenza di evidente fondatezza delle doglianze ministeriali, alla circostanza che l’Amministrazione aveva già riaperto la piattaforma per la presentazione delle domande e aveva comunicato che avrebbe movimentato gli appellati con riserva ed eventualmente in soprannumero. Tali attività hanno reso prevalente l’interesse degli appellati al mantenimento della situazione ancora integra nelle more del giudizio di merito, già calendarizzato dal TAR per il 6 novembre 2026. Le spese del giudizio cautelare di appello sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Visto l’art. 62 cod. proc. amm.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’appello cautelare contro l’ordinanza del TAR.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità delle persone interessate mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare d’appello il giudice amministrativo valuta le doglianze con la sommaria delibazione propria della cautela; l’appello può essere respinto quando le censure non presentino profili di evidente fondatezza sotto il profilo del fumus boni iuris, ferma la possibilità di ulteriori approfondimenti nel giudizio di merito.
  • La riapertura, da parte dell’amministrazione, della piattaforma per la presentazione delle domande e l’ammissione o movimentazione degli interessati con riserva ed eventualmente in soprannumero possono giustificare il mantenimento della situazione cautelare, quando consentano di preservare l’utilità della decisione di merito senza pregiudicare irreversibilmente l’interesse pubblico.
  • Nella valutazione cautelare d’appello il giudice può attribuire rilievo alla prossimità dell’udienza di merito già fissata e all’attività spontaneamente posta in essere dall’amministrazione in esecuzione della misura cautelare, privilegiando la conservazione della res adhuc integra nelle more della definizione del merito.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.